LEGGE 27 febbraio 2004, n. 46
Entrata in vigore del provvedimento: 28/2/2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, recante disposizioni urgenti in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato
Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 353 All'articolo 1: al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Le tariffe agevolate sono determinate, anche in funzione del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri, applicando la tariffa piu' bassa per le spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le 20.000 copie. Per l'anno 2004, l'entita' dell'agevolazione tariffaria per a' soggetti identificati dal presente decreto resta quella definita dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002»; al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: «, le associazioni storiche operanti, per statuto, da almeno cinquanta anni per la conoscenza, la difesa e la valorizzazione dell'ambiente naturale e le associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati»; dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente «3-bis. A decorrere dall'anno 2005, i soggetti aventi titolo presentano domanda per ogni anno entro il 30 settembre dell'anno precedente». All 'articolo 3: dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono determinate le procedure per il monitoraggio dell'andamento degli oneri ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo» Dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente: «Art. 3-bis. - (Qualita' del servizio postale agevolato). - 1. La Commissione paritetica Governo-editori di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, integrata dai rappresentanti della societa' Poste italiane Spa, formula proposte di regole comuni relative al miglioramento della qualita' dei servizio postale agevolato e alla semplificazione delle procedure di invio di quotidiani e periodici».
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