LEGGE 5 marzo 2004, n. 63
Entrata in vigore del provvedimento: 13/3/2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, recante disposizioni urgenti relative al trattamento economico dei collaboratori linguistici presso talune Universita' ed in materia di titoli equipollenti, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato
Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 2004, N. 2 All'articolo 1, al comma 1, dopo le parole "proporzionalmente all'impegno orario assolto," sono inserite le seguenti: "tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore,". All'articolo 2, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Sono esclusi dalla procedura di dichiarazione di equipollenza di cui al comma 1 tutti i titoli accademici rilasciati dalle istituzioni straniere autorizzate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, secondo la disciplina dell'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148".
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