LEGGE 26 febbraio 2004, n. 65
Entrata in vigore del provvedimento: 16/3/2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatta a Roma il 4 luglio 1998.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 25 della Convenzione stessa.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Convenzione-art. 1
Allegato CONVENZIONE CONSOLARE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA GRANDE GIAMAHIRIA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA Il Governo della Repubblica italiana e la Grande Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista Nell'intento di migliorare, completare e precisare le condizioni di esercizio della protezione consolare nei confronti dei propri cittadini, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 (Finalita' della Convenzione) Nel rispetto delle disposizioni della Convenzione sulle Relazioni Consolari firmata a Vienna il 24 Aprile 1963, che le parti contraenti decidono, con la presente Convenzione, di applicare nei loro rapporti reciproci, ed intendendo altresi' confermare, completare od estendere tali disposizioni, considerato l'Art. 73, par. 2 della succitata Convenzione di Vienna, le parti contraenti della presente Convenzione hanno concordato gli articoli seguenti.
Convenzione-art. 2
Articolo 2 (Definizioni) Ai fini della presente Convenzione, i seguenti termini si intendono come precisato qui di seguito a) per "Ufficio consolare" si intende ogni Consolato Generale, Consolato, ViceConsolato o Agenzia Consolare; b) per "circoscrizione consolare" si intende il territorio assegnato ad un Ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari; c) per "capo dell'Ufficio consolare" si intende la persona incaricata di agire in detta qualita'; d) per "funzionario consolare" si intende ogni persona, ivi compreso il titolare dell'Ufficio consolare", incaricata in detta qualita' dell'esercizio delle funzioni consolari; e) per "impiegato consolare" si intende ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un Ufficio consolare; f) per "membro dei personale di servizio " si intende ogni persona assegnata al servizio domestico di un Ufficio consolare; g) per "membri dell'Ufficio consolare" si intende i funzionari consolari, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio; h) per "membri del personale consolare" si intendono i funzionari consolari diversi dal titolare dell'Ufficio consolare, dagli impiegati consolari e dai membri dei personale di servizio; i) per "membro del personale privato" si intende una persona impiegata esclusivamente al servizio privato di un membro dell'Ufficio consolare. j) per "locali consolari" si intendono gli edifici o le parti di edifici e di terreno attinente utilizzati, quale che sia il loro proprietario, unicamente ai fini dell'Ufficio consolare; k) per "archivi consolari" si intendono tutte le carte, documenti, corrispondenza, libri, films, nastri magnetici e registri dell'Ufficio consolare, nonche' il materiale della cifra, gli schedari ed il mobilio destinato alla loro protezione e conservazione. l) per "nave dello Stato d'invio" si intende ogni natante per la navigazione marittima e fluviale immatricolato o registrato in conformita' con la legislazione dello Stato d'invio, compresi i natanti di proprieta' di quest'ultimo, ad eccezione delle navi da guerra; m) per "aeromobile dello Stato d'invio si intende ogni aeromobile immatricolato o registrato nello Stato d'invio, recante i segni distintivi di quest'ultimo, compresi gli aereomobili che appartengono allo. Stato d'invio, ad eccezione degli aereomobili militari.
Convenzione-art. 3
Articolo 3 (Campo d'applicazione) Le disposizioni della presente Convenzione si applicano alle funzioni svolte dagli Uffici consolari istituiti da ciascuno dei due Stati sul territorio dell'altro Stato, ed all'esercizio di funzioni consolari da parte di una rappresentanza diplomatica.
Convenzione-art. 4
Articolo 4 (Funzioni consolari) I funzionari consolari hanno diritto di: a) proteggere i diritti e gli interessi dello Stato di invio, dei suoi cittadini e delle persone giuridiche aventi la nazionalita' di detto Stato e fornire assistenza ai cittadini dello Stato predetto, nonche' comunicare con essi; b) promuovere lo sviluppo delle relazioni amichevoli tra i due Stati e contribuire allo sviluppo dei rapporti economici, commerciali, sociali, culturali, scientifici, tecnici e turistici fra lo Stato di invio e quello di residenza; c) informarsi, con tutti i mezzi legittimi, della situazione e dell'evoluzione della vita politica, commerciale, economica, culturale e scientifica nello Stato di residenza e riferire su tali argomenti al Governo dello Stato di invio; d) svolgere indagini, con tutti i mezzi legittimi, relativamente a qualunque incidente che coinvolge gli interessi dei cittadini dello Stato di invio; e) assistere i cittadini dello Stato di invio nei rapporti con le Autorita' giurisdizionali e amministrative nello Stato di residenza e adottare, nel rispetto della prassi e procedure previste dalle leggi dello Stato di residenza, i provvedimenti per assicurare la rappresentanza legale di detti cittadini di fronte a tali Autorita'; fungere da interpreti o procurare un interprete a tali persone; adottare o far adottare dalle competenti Autorita', nel rispetto delle leggi dello Stato di residenza, le misure provvisorie di salvaguardia dei diritti e interessi dei propri cittadini allorche', a causa della loro assenza o per qualsiasi altro motivo, essi non possano tutelare in tempo utile i loro diritti ed interessi. f) esercitare le funzioni previste dalla presente Convenzione, nonche' le altre funzioni attribuite dallo Stato d'invio che non sono vietate dalle leggi e dai regolamenti dello Stato ricevente o al cui esercizio lo Stato ricevente non si oppone.
Convenzione-art. 5
Articolo 5 (Rapporti con le Autorita' dello Stato di residenza) Nell'esercizio delle proprie funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi: a) alle Autorita' locali competenti della propria circoscrizione consolare; b) alle Autorita' centrali competenti dello Stato di residenza, se e nella misura in cui cio' sia consentito dalle leggi, regolamenti ed usi dello Stato di residenza e dagli accordi internazionali. Essi possono corrispondere con il Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza in caso di assenza dei rappresentanti diplomatici dello Stato di invio.
Convenzione-art. 6
Articolo 6 (Funzioni relative alla cittadinanza ed allo stato civile) 1. L'Ufficio consolare ha il diritto, nell'ambito della propria circoscrizione: a) di tenere un registro dei cittadini dello Stato di invio; b) di ricevere domande e dichiarazioni relative alla cittadinanza dello Stato di invio e rilasciare i relativi documenti e certificati; c) di ricevere, in conformita' alla legge dello Stato d'invio, dichiarazioni dei cittadini di quest'ultimo concernenti lo status ed i rapporti di famiglia nonche' i diritti delle persone; d) di registrare le nascite e le morti dei cittadini dello Stato d'invio e di rilasciare i relativi certificati; e) di celebrare matrimoni tra i cittadini dello Stato di invio, informandone le Autorita' competenti dello Stato di residenza se le disposizioni in esso vigenti lo richiedono; f) di svolgere tutte le altre funzioni relative allo stato civile previste dalla legge dello Stato d'invio e che non siano contrarie alle leggi dello Stato di residenza. 2. La registrazione, la ricezione o la comunicazione degli atti di nascita e di morte, nonche' degli atti di matrimonio celebrati secondo la legge dello Stato di invio, o la ricezione di dichiarazioni relative allo status, ai rapporti di famiglia e i diritti delle persone da parte dell'Ufficio consolare non possono in nessun caso esentare una persona da qualunque obbligo ad essa imposto dalla legge dello Stato di residenza in materia di comunicazione o di registrazione presso le Autorita' di quest'ultimo di nascite, morti o matrimoni o altri fatti relativi ai rapporti di famiglia e ai diritti delle persone.
Convenzione-art. 7
Articolo 7 (Comunicazioni con i cittadini dello Stato d'invio) 1. I funzionari consolari, nell'ambito della propria circoscrizione, possono - conformemente alle leggi dello Stato di invio - inviare comunicazioni ai cittadini di detto Stato, incontrarsi con essi e ricevere dagli stessi dichiarazioni concernenti il servizio militare, nonche' effettuare registrazioni ed emanare, anche a mezzo stampa, comunicati al riguardo. 2. Essi possono ricevere altresi' dai cittadini dello Stato d'invio ogni dichiarazione prevista dalla legislazione di quest'ultimo in materia di nazionalita' o concernente ogni altra materia relativa a loro diritti, obblighi o interessi. 3. I funzionari consolari possono - conformemente alle leggi dello Stato d'invio -emanare comunicati relativi alle operazioni elettorali previste dalla legge di detto Stato, ricevere dai cittadini dello stesso dichiarazioni in materia, effettuare le relative registrazioni, trasmettere a detti cittadini e ricevere da essi le attestazioni ed i certificati relativi alle operazioni in questione, e compiere ogni altra formalita' relativa alla partecipazione dei cittadini dello Stato d'invio ai referendum ed alle elezioni di detto Stato.
Convenzione-art. 8
Articolo 8 (Funzioni notarili) I funzionari consolari hanno il diritto: a) di ricevere dichiarazioni dei cittadini dello Stato di invio e di certificarle; b) di redigere, certificare e ricevere in deposito i testamenti ed altri atti dei cittadini dello Stato d'invio; c) di redigere ed autenticare atti e contratti che vengano conclusi tra cittadini dello Stato d'invio, nella misura in cui tali atti e contratti non concernano la costituzione o il trasferimento di diritti relativi a beni immobili situati nello Stato ricevente; d) di redigere ed autenticare atti e contratti che, indipendentemente dalla cittadinanza delle parti, si riferiscano esclusivamente a beni esistenti nello Stato di invio o concernano diritti da esercitare o affari da trattare in questo Stato ovvero siano destinati a produrre i propri effetti giuridici sul territorio di detto Stato; e) svolgere le altre funzioni notarili previste dalla legge dello Stato d'invio e che non siano contrarie alla legge dello Stato di residenza; f) legalizzare le firme apposte su atti e documenti rilasciati dallo Stato di residenza o dallo Stato d'invio per l'uso nell'altro Stato, o rendere altrimenti validi tali atti e documenti; g) tradurre atti e documenti e certificare la fedelta' della traduzione, nonche' rilasciare copie autentiche degli atti e documenti tradotti; h) richiedere copie od estratti dei pubblici registri riguardanti cittadini dello Stato d'invio nei limiti consentiti dalle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ricevente; i) ricevere, prendere in custodia o in deposito, documenti, denaro ed oggetti leciti di qualsiasi genere loro rimessi da cittadini dello Stato d'invio e per conto di questi. I beni in deposito possono essere esportati dallo Stato di residenza conformemente alle leggi e regolamenti di detto Stato. Gli atti ed i documenti redatti, ricevuti, certificati, tradotti, autenticati, legalizzati o resi comunque efficaci dai funzionari consolari in virtu' degli articoli 6 e 7 si considerano come atti ufficiali dello Stato d'invio. Tali atti e documenti, se redatti in modo non incompatibile con la legge dello Stato di residenza, quando vengono usati nello stato ricevente hanno la stessa validita' dei corrispondenti atti redatti dalle Autorita' competenti dello Stato ricevente.
Convenzione-art. 9
Articolo 9 (Testimonianze e notifica di atti) Su richiesta delle Autorita' competenti dello Stato d'invio, i funzionari consolari hanno il diritto di: a) assumere le deposizioni delle persone la cui testimonianza e' richiesta in rapporto ad un procedimento amministrativo o giudiziario pendente dinanzi a giudici dello Stato d'invio; b) notificare atti giudiziari o altri atti ai cittadini dello Stato di invio nei limiti consentiti dalla legge dello Stato di residenza.
Convenzione-art. 10
Articolo 10 (Rilascio di passaporti e visti) I funzionari consolari hanno il diritto di: 1. rilasciare, rinnovare, estendere, modificare e revocare passaporti ed altri documenti di viaggio dei cittadini dello Stato di invio. 2. rilasciare, estendere, ritirare o annullare visti alle persone che desiderino recarsi nello Stato di invio, oppure attraversarlo.
Convenzione-art. 11
Articolo 11 (Tutela e curatela) 1. Le Autorita' competenti dello Stato di residenza devono comunicare all'Ufficio consolare, non appena possibile, i casi di cittadini dello Stato d'invio minori o incapaci, per i quali sia necessario nominare un tutore o un curatore. 2. I funzionari consolari hanno il diritto di proteggere i diritti e gli interessi dei minori e degli incapaci cittadini dello Stato d'invio e, a tal fine, per quanto non vi si oppongano le leggi dello Stato di residenza, possono provvedere all'istituzione di tutele o curatele nei confronti di tali persone e vigilare sullo svolgimento di tali attivita'.
Convenzione-art. 12
Articolo 12 (Misure riguardanti decessi e successioni) 1. Ogni decesso di cittadini dello Stato d'invio avvenuto nel territorio dello Stato di residenza deve essere comunicato senza indugio all'Ufficio consolare dello Stato di invio da parte della competente Autorita' dello Stato di residenza che ne sia venuta a conoscenza. Su richiesta dell'Ufficio consolare, quest'ultima trasmette gratuitamente il certificato di morte della persona di cui trattasi. 2. Nel caso di morte di cittadini dello Stato d'invio che hanno lasciato beni nello Stato ricevente senza avere in questo Stato eredi o esecutori testamentari, le Autorita' competenti dello Stato di residenza, quando di cio' siano venute a conoscenza, devono altresi' informare nel piu' breve tempo possibile l'Ufficio consolare e procedono all'inventario dei beni nonche' all'apposizione di sigilli. Ai funzionari consolari e' consentito presenziare a tali operazioni. 3. Se un cittadino dello Stato d'invio e' erede o legatario di beni siti nello Stato ricevente, qualunque sia la cittadinanza della persona deceduta, ed il predetto erede o legatario non si trovi nel territorio dello Stato ricevente, le Autorita' competenti dello Stato ricevente, avutane notizia, ne danno comunicazione senza indugio all'Ufficio consolare. 4. I funzionari consolari hanno il diritto di ricevere eredita' o legati che, nello Stato ricevente, competono a cittadini dello Stato d'invio i quali non siano residenti permanenti nello Stato ricevente e possono trasferire agli aventi diritto i relativi beni ovvero l'equivalente in denaro. 5. Qualora un cittadino dello Stato d'invio sia erede o legatario di persona che abbia lasciato beni all'interno dello Stato ricevente e detto cittadino non sia in grado di fare valere nello Stato ricevente, in sede giudiziaria o amministrativa, i propri diritti di erede o di legatario, i funzionari consolari hanno il diritto di rappresentare il cittadino stesso per far valere tali diritti. 6. Qualora un cittadino dello Stato d'invio deceda mentre soggiorna temporaneamente nello Stato ricevente, i funzionari consolari, in mancanza di congiunti o di legali rappresentanti di detto cittadino, hanno il potere di prendere in consegna i beni del de cuius e di trasferirli all'avente diritto dopo aver provveduto al pagamento degli eventuali debiti, sino a concorrenza dei beni presi in consegna. 7. I funzionari consolari, nell'esercizio delle funzioni di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo, sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ricevente.
Convenzione-art. 13
Articolo 13 (Notifica di arresto, detenzione, espulsione e visite) 1. In tutti i casi in cui un cittadino dello Stato d'invio e' sottoposto ad arresto, fermo, detenzione o a qualsiasi altra forma di privazione o limitazione della liberta' personale, le Autorita' competenti dello Stato di residenza devono immediatamente - e comunque entro due giorni - informare l'Ufficio consolare dello Stato d'invio, fornendogli gli elementi idonei a qualificare i fatti che hanno determinato tali provvedimenti. 2. I funzionari consolari hanno il diritto di visitare i cittadini dello Stato d'invio in stato d'arresto, fermo, detenzione o sottoposti ad altre misure limitative della liberta' personale, ovvero a carcerazione, colloquiare e comunicare con loro nella lingua dello Stato d'invio e fornire ad essi l'assistenza legale. Le Autorita' competenti dello Stato ricevente, a seguito della richiesta di visita formulata dai funzionari consolari, devono consentire l'effettuazione della visita entro dodici giorni dalla comunicazione prevista al paragrafo 1, ed in seguito devono consentire che detta visita abbia luogo almeno due volte al mese. Il funzionario consolare puo' assistere alle fasi pubbliche di qualunque procedimento legale. 3. Le Autorita' competenti dello Stato ricevente devono immediatamente mettere al corrente i cittadini dello Stato d'invio, che si trovano in stato d'arresto, fermo, detenzione, o sottoposti ad altre misure limitative della liberta' personale ovvero a carcerazione, dei diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e devono consentire l'inoltro al cittadino, senza indugio, di ogni comunicazione dell'Ufficio consolare, nonche' l'inoltro all'Ufficio consolare di ogni comunicazione del cittadino stesso. 4. Nel caso di cittadini dello Stato d'invio, a cui all'interno della circoscrizione consolare sia stato intimato dalle Autorita' dello Stato di residenza di lasciare il territorio dello Stato o nei cui confronti sia stato emesso provvedimento d'espulsione, le Autorita' dello Stato ricevente devono comunicare previamente all'Ufficio consolare l'adozione di tali provvedimenti. Qualora l'espulsione o l'allontanamento possano essere motivati da gravi motivi d'ordine pubblico o di sicurezza nazionale, la comunicazione potra' essere effettuata contemporaneamente all'emissione del provvedimento. I funzionari consolari, nell'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo, devono rispettare le disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ricevente, restando inteso che tali disposizioni devono consentire il raggiungimento completo dei fini per i quali i diritti sono concessi in virtu' del presente articolo.
Convenzione-art. 14
Articolo 14 (Rappresentanza dei cittadini dello Stato d'invio) 1. Qualora cittadini dello Stato d'invio non siano in grado di tutelare tempestivamente i propri diritti ed interessi, a causa di assenza o di altre ragioni, i funzionari consolari possono rappresentare detti cittadini davanti al Tribunale o ad altri organi dello Stato ricevente, oppure assicurare che essi siano adeguatamente rappresentati fino al momento in cui gli stessi cittadini non nominino un proprio rappresentante o possano tutelare personalmente i propri diritti ed interessi. 2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo i funzionari consolari sono tenuti ad osservare le leggi ed i regolamenti dello Stato ricevente.
Convenzione-art. 15
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.