LEGGE 12 marzo 2004, n. 68
Entrata in vigore del provvedimento: 19/3/2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ((2))
Art. 2
1.Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, dopo le parole: "legge 13 agosto 1980, n. 466," sono inserite le seguenti: "compreso il personale appartenente agli organismi di informazione e sicurezza,".
2.Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, le parole: "310.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "346.000 euro".
3.All'onere di cui al comma 2, valutato in 36.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5.Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978.
Data a Roma, addi' 12 marzo 2004 CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Martino, Ministro della difesa
Pisanu, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato
Allegato Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9 ((. . .)) Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente: "ART. 1-bis. - (Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati di Nassiriya e di Istanbul). - 1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, dopo le parole: "alla data dell'evento", sono inserite le seguenti: ", nonche' il diritto al collocamento obbligatorio previsto all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, e il beneficio delle borse di studio previsto all'articolo 4, comma 1, della medesima legge, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse ivi previste"". ((. . .)) ((. . .)) ((. . .)) ((. . .)) ((. . .)) ((. . .)) ((. . .)) ((. . .)) ((. . .)) ((. . .)) ((. . .))
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