DECRETO 24 dicembre 2003, n. 400
2.A parita' di valutazione, ha precedenza il frequentatore meglio posizionato nella graduatoria dello scrutinio per merito comparativo, effettuato ai fini dell'ammissione al corso.
Titolo IV CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Capo I Corsi di aggiornamento professionale collegati alla progressione in carriera
Art. 36
Finalita' dei corsi
1.I corsi di aggiornamento professionale per direttivi di cui all'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, mirano all'aggiornamento della preparazione dei funzionari direttivi su tematiche di carattere giuridico e tecnico-professionale.
2.I corsi di aggiornamento professionale per primi dirigenti, di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, sono finalizzati a perfezionare le conoscenze e le competenze di carattere giuridico, tecnico-operativo e gestionale dei primi dirigenti.
3.I piani di studio di cui al presente articolo possono essere in parte sviluppati, oltre che mediante applicazioni presso strutture dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e di altre amministrazioni pubbliche, anche presso universita', organismi di ricerca pubblici e privati, per il perfezionamento di competenze specialistiche, tecnico-scientifiche e per l'utilizzo di sistemi tecnologici avanzati nei servizi di polizia, anche mediante apposite convenzioni stipulate in base alla normativa vigente.
Nota all'art. 36: - Per il testo dell'art. 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si veda in note alla premessa.
Art. 37
Ammissione e frequenza dei corsi
1.I funzionari ed i primi dirigenti interessati agli scrutini di promozione debbono aver frequentato, con profitto, i corsi di aggiornamento professionale, indicati dall'articolo 36, commi 1 e 2, entro la data di maturazione del requisito di anzianita' previsto per la partecipazione agli scrutini.
2.Ai fini di quanto previsto dal comma 1, la Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza redige, annualmente, l'elenco dei funzionari e dei primi dirigenti, secondo l'ordine di ruolo, da ammettere alla frequenza dei corsi. L'elenco e' portato a conoscenza degli interessati.
3.I corsi hanno una durata non superiore a quattro settimane.
4.Per la validita' della partecipazione i frequentatori non dovranno risultare assenti per periodi, anche non consecutivi, superiori al 30% delle giornate di attivita' didattica.
5.I frequentatori che per comprovati motivi di salute o gravi motivi di famiglia non possono partecipare ai corsi ovvero, per gli stessi motivi, superino il limite di assenze di cui al comma 4, sono ammessi alla frequenza di uno dei corsi successivi.
Art. 38
Valutazione del profitto
1.Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 57, comma 3, del decreto legislativo, la frequenza con profitto dei corsi e' accertata mediante un colloquio su argomenti compresi nelle aree tematiche svolte durante il corso.
2.La valutazione si conclude con il giudizio di «insufficiente profitto», «sufficiente profitto», «buon profitto», «segnalato profitto». I corsi si intendono superati con un giudizio non inferiore a «sufficiente profitto».
Il Ministro: Pisanu
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 225
Nota all'art. 38: - Per il testo dell'art. 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si veda in note alla premessa.
Allegato A
Allegato A art. 3, comma 3 (Piani di studio) Parte di provvedimento in formato grafico
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