DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 2004, n. 85

Type DPR
Publication 2004-02-24
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 16/4/2004

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, il quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica si procede alla modifica delle circoscrizioni territoriali degli Ordini dei giornalisti;

Ritenuto di dover procedere all'istituzione dell'Ordine dei giornalisti per la regione Molise;

Sentiti il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ed il Consiglio interregionale del Lazio e Molise;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2004;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1.L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e' sostituito dal seguente: «Art. 1 (Circoscrizioni territoriali). - Le regioni di cui al quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, ed i comuni sede dei Consigli dei relativi Ordini sono determinati come segue: 1) Piemonte; sede del consiglio: Torino; 2) Valle d'Aosta; sede del consiglio: Aosta; 3) Lombardia; sede del consiglio: Milano; 4) Veneto; sede del consiglio: Venezia; 5) Trentino-Alto Adige; sede del consiglio: Trento; 6) Friuli-Venezia Giulia; sede del consiglio: Trieste; 7) Liguria; sede del consiglio: Genova; 8) Emilia-Romagna; sede del consiglio: Bologna; 9) Marche; sede del consiglio: Ancona; 10) Toscana; sede del consiglio: Firenze; 11) Umbria; sede del consiglio: Perugia; 12) Abruzzo; sede del consiglio: L'Aquila; 13) Lazio; sede del consiglio: Roma; 14) Campania; sede del consiglio: Napoli; 15) Calabria; sede del consiglio: Catanzaro; 16) Puglia; sede del consiglio: Bari; 17) Basilicata; sede del consiglio: Potenza; 18) Sicilia; sede del consiglio: Palermo; 19) Sardegna; sede del consiglio: Cagliari; 20) Molise; sede del consiglio: Campobasso.».

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Castelli, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2004

Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 72

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione: «Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.): «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.». Note all'art. 1: - Si riporta il testo del quinto comma dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista): «Le funzioni relative alla tenuta dell'albo, e quelle relative alla disciplina degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione o gruppo di regioni da determinarsi nel Regolamento, da un Consiglio dell'Ordine, secondo le norme della presente legge.».

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