LEGGE 6 aprile 2004, n. 101
Entrata in vigore del provvedimento: 24/4/2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 28 del Trattato stesso.
Art. 3
Competenze regionali
1.Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione e all'esecuzione del Trattato di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro un anno dalla data di entrata in vigore del Trattato stesso, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
2.Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha il compito di riferire sul piano internazionale circa lo stato di applicazione del Trattato di cui all'articolo 1 e di monitorare gli interventi effettuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
3.Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano entro il 30 giugno di ogni anno al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le misure adottate o che intendano adottare in attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 9, 11 e 12 del Trattato di cui all'articolo 1.
Art. 4
Copertura finanziaria
1.Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 2.329.550 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando 1'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Traite
Parte di provvedimento in formato grafico
Trattato-art. 1
TRATTATO INTERNAZIONALE SULLE RISORSE FITOGENETICHE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA Adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA Roma, 2001 Le copie addizionali di questo documento possono essere richieste al seguente indirizzo Il Segretario Commissione delle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura Ufficio del Vice-Direttore generale, Dipartimento dell' agricoltura Organizzazione delle Nazioni Unite per l'agricoltura e l'alimentazione Via delle Terme di Caracalla 00100 Roma, Italia Fax (+39)0657053057 Mel: jose. Esquinas@fao.org http://www.fao.org/ag/cgrfa Traduzione non ufficiale TRATTATO INTERNAZIONALE SULLE RISORSE FITOGENETICHE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA PREAMBOLO Le Parti contraenti, Convinte della speciale natura delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura e delle loro particolari caratteristiche e problemi che richiedono soluzioni specifiche; Allarmate per la continua erosione di queste risorse; Consapevoli del fatto che le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura costituiscono una preoccupazione comune di tutti i paesi nella misura in cui essi dipendono tutti ampiamente dalle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura provenienti da altrove; Riconoscendo che la conservazione, la prospezione, la raccolta, la caratterizzazione, la valutazione e la documentazione delle risorse fitogeniche per l'alimentazione e l'agricoltura svolgono un ruolo essenziale nella realizzazione degli obiettivi figuranti nella Dichiarazione di Roma sulla sicurezza alimentare mondiale e nel Piano d'azione del Vertice mondiale dell'alimentazione e nello sviluppo agricolo sostenibile per le generazioni presenti e future, e che conviene rafforzare con urgenza la capacita' dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in transizione per questi compiti; Rilevando che il Piano d'azione mondiale per la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura e' un quadro di riferimento approvato a livello internazionale per tali attivita'; Riconoscendo inoltre che le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura sono la materia prima indispensabile per il miglioramento genetico delle piante coltivate, sia mediante la selezione degli agricoltori, con metodi classici di miglioramento delle piante sia con bio-tecnologie moderne, e che esse svolgono un ruolo essenziale nell'adattamento ai cambiamenti ecologici ed alle evoluzioni imprevedibili dei bisogni umani; Asserendo che il contributo passato, presente e futuro che gli agricoltori di tutte le regioni del mondo, in particolare quelli che vivono nei centri di origine e di diversita' forniscono alla conservazione, al miglioramento ed alla disponibilita' di tali risorse, costituisce il fondamento dei diritti degli agricoltori; Affermando inoltre che i diritti riconosciuti dal presente Trattato di conservare, utilizzare, scambiare e vendere sementi di fattoria ed altri materiali di moltiplicazione, e di partecipare al processo decisionale concernente l'uso delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, nonche' ad una ripartizione giusta ed equa dei vantaggi che ne derivano sono elemento fondamentale della materializzazione dei diritti degli agricoltori, nonche' della promozione dei diritti degli agricoltori a livello nazionale ed internazionale; Riconoscendo che il presente Trattato e gli altri accordi internazionali pertinenti dovrebbero essere complementari al fine di garantire un'agricoltura sostenibile e la sicurezza alimentare; Affermando che nulla nel presente Trattato deve essere interpretato nel senso di comportare in qualsiasi maniera una modifica dei diritti e degli obblighi inerenti alle Parti contraenti a titolo di altri accordi internazionali; Considerando che il suddetto esposto non mira a stabilire una gerarchia fra il Trattato ed altri accordi internazionali; Consapevoli del fatto che le questioni relative alla gestione delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura sono al crocicchio fra l'agricoltura, l'ambiente ed il commercio, e convinte che dovrebbe esservi una sinergia fra questi settori; Consapevoli delle loro responsabilita' nei riguardi delle generazioni presenti e future per la conservazione della diversita' mondiale delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura; Riconoscendo che nell'esercizio dei loro diritti sovrani sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, gli Stati possono reciprocamente avvantaggiarsi della creazione di un efficace sistema multilaterale che faciliti l'accesso ad una parte gia' negoziata di queste risorse, nonche' una condivisione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dalla loro utilizzazione; e Auspicando concludere un accordo internazionale nel quadro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, di seguito denominata F.A.O., a titolo dell'Articolo XIV del suo Atto istitutivo; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 - Obiettivi 1.1 Gli obiettivi del presente Trattato sono la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, nonche' un'equa e giusta condivisione dei vantaggi derivanti dalla loro utilizzazione, in armonia con la Convenzione sulla diversita' biologica, per un'agricoltura sostenibile e per la sicurezza alimentare. 1.2 Questi obiettivi si ottengono stabilendo stretti legami fra il presente Trattato e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura nonche' la Convenzione sulla diversita' biologica.
Trattato-art. 2
Articolo 2 - Uso dei termini Ai fini del presente Trattato, i termini in appresso hanno il significato indicato nel presente Articolo. Le definizioni non includono il commercio internazionale dei prodotti. "Conservazione in situ" significa la conservazione degli eco-sistemi e degli habitat naturali, nonche' il mantenimento e la ricostituzione di popolazioni di specie viabili nel loro ambiente naturale, e, nel caso di specie vegetali coltivate, nell'ambiente in cui i loro caratteri distintivi si sono sviluppati. "Conservazione ex situ" significa la conservazione di risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura al di fuori del loro ambiente naturale. "Risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura" significa il materiale genetico di origine vegetale, avente un valore effettivo o potenziale per l'alimentazione e l'agricoltura. "Materiale genetico" significa il materiale di origine vegetale, compreso il materiale di riproduzione e di moltiplicazione vegetativa, contenente unita' funzionali dell'eredita'. "Varieta'" significa un insieme vegetale avente un taxon botanico al piu' basso livello conosciuto, definito dall'espressione riproducibile dei suoi caratteri distintivi e di altri caratteri genetici. "Raccolta ex situ" significa una raccolta di risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura conservate fuori dal loro ambiente naturale. "Centro d'origine" significa una zona geografica in cui una specie vegetale, coltivata o selvatica, ha sviluppato per la prima volta i suoi caratteri distintivi. "Centro di diversita' vegetale" significa una zona geografica contenente un elevato livello di diversita' genetica per le specie coltivate in condizioni in situ.
Trattato-art. 3
Articolo 3 - Portata di applicazione Il presente Trattato verte sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.
Trattato-art. 4
Articolo 4 - Obblighi generali Ciascuna Parte contraente vigila affinche' le sue leggi, regolamenti e procedure siano conformi agli obblighi che le incombono a norma del presente Trattato.
Trattato-art. 5
Articolo 5 - Conservazione, prospezione, raccolta, caratterizzazione, valutazione e documentazione delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. 5.1 Ciascuna Parte contraente, fatta salva la propria legislazione nazionale, ed in cooperazione con altre Parti contraenti, a seconda di come convenga, promuove un approccio integrato della prospezione, della conservazione e dell'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ed in particolare si adopera, a seconda di come convenga, a: a) censire ed inventariare le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, in considerazione dello stato e del grado di variazione in seno alle popolazioni esistenti, comprese quelle di uso potenziale e, ove possibile, valutare i rischi gravanti sulle stesse; b) promuovere la raccolta delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, nonche' l'informazione pertinente associata alle risorse fitogenetiche a repentaglio o che sono potenzialmente utilizzabili; c) incoraggiare o sostenere, a seconda di come convenga, gli sforzi degli agricoltori e delle comunita' locali per preservare nelle aziende agricole le loro risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura; d) promuovere la conservazione in situ delle specie selvatiche affini a piante coltivate e delle specie selvatiche per la produzione alimentare, ivi compreso nelle zone protette, appoggiando in modo particolare gli sforzi delle comunita' locali ed autoctone; e) cooperare in modo da promuovere la realizzazione di un sistema efficace e sostenibile di conservazione ex situ, prestando tutta l'attenzione richiesta alla necessita' di una documentazione di una caratterizzazione, di una rigenerazione e di una valutazione appropriate, e promuovere l'elaborazione ed il trasferimento di tecnologie appropriate per migliorare l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura; f) sorvegliare il mantenimento della fattibilita', del grado di variazione e dell'integrita' genetica delle raccolte di risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura; 5.2 Le Parti contraenti prendono, a seconda di come convenga, provvedimenti per limitare o se possibile eliminare i rischi che gravano sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.
Trattato-art. 6
Articolo 6 - Uso sostenibile delle risorse fitogenetiche 6.1 Le Parti contraenti elaborano e mantengono politiche e disposizioni giuridiche appropriate al fine di promuovere un uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura; 6.2 L'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura puo' in particolare comportare le seguenti misure: a) elaborare politiche agricole leali, che incoraggiano, come opportuno, la realizzazione e il mantenimento di sistemi agricoli differenziati che favoriscono un uso sostenibile della diversita' biologica agricola e delle altre risorse naturali; b) effettuare piu' ricerche che rafforzano e conservano la diversita' biologica, ottimizzando la variazione intra-ed interspecifica a vantaggio degli agricoltori, in particolare di quelli che creano ed utilizzano le loro varieta' ed applicano principi ecologici di mantenimento della fertilita' del suolo e di lotta contro malattie, malerba, e organismi nocivi; c) promuovere, come opportuno, con la partecipazione degli agricoltori, in particolare nei paesi in via di sviluppo, i tentativi di selezione che rafforzano la capacita' di elaborare varieta' specificamente adattate alle varie condizioni sociali, economiche ed ecologiche, ivi compreso nelle zone marginali; d) allargare la base genetica delle piante coltivate e accrescere la diversita' del materiale genetico messo a disposizione degli agricoltori; e) promuovere, a seconda di come convenga, un maggiore uso delle piante coltivate delle varieta' e delle specie sotto-utilizzate, locali o adattate alle condizioni locali; f) incoraggiare, a seconda di come convenga, un maggiore uso della diversita' delle varieta' e specie nella gestione, conservazione e uso sostenibile delle piante coltivate nelle aziende agricole, e creare stretti legami fra la selezione vegetale e lo sviluppo agricolo in vista di ridurre la vulnerabilita' delle piante coltivate e l'erosione genetica, e promuovere una maggiore produzione mondiale compatibile con uno sviluppo sostenibile; g) sorvegliare come opportuno, le strategie di selezione e le regolamentazioni relative alla messa in vendita delle varieta' ed alla distribuzione delle sementi.
Trattato-art. 7
Articolo 7 - Impegni nazionali e cooperazione internazionale 7.1 Ciascuna Parte contraente, come opportuno, incorpora nelle sue politiche e nei suoi programmi agricoli e di sviluppo rurale, le attivita' di cui agli Articoli 5 e 6, e coopera con le altre Parti contraenti, direttamente o tramite la FAO ed altre organizzazioni internazionali competenti, nei settori della conservazione e dell'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. 7.2 La cooperazione internazionale ha come oggetto, in particolare: a) formare o rafforzare la capacita' dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in transizione per quanto concerne la conservazione e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura; b) rafforzare le attivita' internazionali volte a promuovere la conservazione, la valutazione, la documentazione, il miglioramento genetico, la selezione vegetale, la moltiplicazione delle sementi nonche', conformemente alla Parte IV, la ripartizione, l'accesso a, e lo scambio di risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura e di informazioni e tecnologie appropriate; c) mantenere e rafforzare le intese istituzionali di cui alla Parte V; e d) attuare la strategia di finanziamento dell'articolo 18,
Trattato-art. 8
Articolo 8 - Assistenza tecnica Le Parti contraenti convengono di promuovere la concessione di un'assistenza tecnica alle Parti contraenti, in particolare a quelle che sono paesi in via di sviluppo o paesi in transizione, per mezzo dell'aiuto bilaterale o delle organizzazioni internazionali appropriate, al fine di favorire la messa in opera del presente Trattato.
Trattato-art. 9
Articolo 9 - Diritti degli agricoltori 9.1. Le Parti contraenti riconoscono l'enorme contributo che le comunita' locali ed autoctone, nonche' gli agricoltori di tutte le regioni del mondo, ed in particolare quelli dei centri di origine e di diversita' delle piante coltivate, hanno fornito e continueranno a fornire per la conservazione e la valorizzazione delle risorse fitogenetiche che sono alla base della produzione alimentare ed agricola nel mondo intero. 9.2. Le Parti contraenti convengono che spetta ai governi la responsabilita' dei diritti degli agricoltori per quanto riguarda le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. In funzione dei suoi bisogni e priorita' ciascuna Parte contraente dovrebbe, a seconda di come convenga, e fatta salva la legislazione nazionale prendere provvedimenti per tutelare i promuovere i diritti degli agricoltori, ivi compreso: a) la tutela delle conoscenze tradizionali che presentano interesse per le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura; b) il diritto di partecipare equamente alla ripartizione dei vantaggi derivanti dall'uso delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura; c) il diritto di partecipare al processo decisionale a livello nazionale, sulle questioni relative alla conservazione ed all'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. 9.3. Nulla nel presente Articolo dovra' essere interpretato nel senso di limitare i diritti che possono avere gli agricoltori di conservare, utilizzare, scambiare e vendere sementi di aziende agricole o materiale di moltiplicazione, fatte salve le disposizioni della legislazione nazionale e a seconda di come convenga.
Trattato-art. 10
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