DECRETO-LEGGE 26 aprile 2004, n. 107
Entrata in vigore del provvedimento: 28/4/2004.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 giugno 2004, n. 162 (in G.U. 26/06/2004, n.148).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, concernente regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di consentire alle Societa' Organismi di attestazione (SOA) di svolgere la procedura di verifica triennale relativa al mantenimento dei requisiti delle imprese entro le scadenze fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004, n. 93, concernente regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
((1. L'articolo 4 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - (Validita' attestazioni SOA) - 1. E' prorogata al 15 luglio 2004 la validita' delle attestazioni di cui al comma 5 dell'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, rilasciate dalle Societa' Organismi di attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici, per tutte le attestazioni per le quali la scadenza del termine per la verifica triennale ivi prevista interviene prima di tale data"))
Art. 1-bis
((1. Sono prorogati al 31 dicembre 2005 i termini relativi alla qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, di cui all'articolo 22, commi 2 e 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34))
Art. 1-ter
((1. Le disposizioni relative alla certificazione per l'esecuzione dei lavori della categoria OS12, previste dall'articolo 18, comma 8, quinto e sesto periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006))
Art. 2
1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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