LEGGE 3 maggio 2004, n. 112
Entrata in vigore della legge: 6-5-2004
Capo I PRINCIPI GENERALI
Art. 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177))
Art. 2
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177))
Art. 3
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177))
Art. 4
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177))
Art. 5
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177))
Art. 6
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177))
Art. 7
(Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito locale)
1.L'emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove le culture regionali o locali, nel quadro dell'unita' politica, culturale e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
2.La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva tutela l'emittenza in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacita' trasmissiva, determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione in tale ambito.
3.Un medesimo soggetto non puo' detenere piu' di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva all'interno di ciascun bacino di utenza in ambito locale e piu' di sei per bacini regionali anche non limitrofi. Alle emittenti che trasmettono in ambito provinciale, fermi restando i limiti fissati all'articolo 2, comma 1, lettera l), e' consentito di trasmettere, indipendentemente dal numero delle concessioni o delle autorizzazioni, in un'area di servizio complessiva non superiore ai sei bacini regionali sopra indicati. E' consentita la programmazione anche unificata sino all'intero arco della giornata. Nel limite massimo di sei concessioni o autorizzazioni sono considerate anche quelle detenute all'interno di ciascun bacino di utenza. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale e' consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della presente legge di proseguire nell'esercizio anche nei bacini eccedenti i predetti limiti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle emissioni televisive provenienti da Campione d'Italia.
4.Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale le emittenti radiotelevisive locali possono trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza per il quale e' rilasciata la concessione o l'autorizzazione. Successivamente all'attuazione dei predetti piani, tale facolta' e' consentita ai titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti in ambito locale. Alle emittenti radiotelevisive locali e' consentito, anche ai predetti fini di trasmissione di programmi e messaggi pubblicitari differenziati, di diffondere i propri programmi attraverso piu' impianti di messa in onda, nonche' di utilizzare, su base di non interferenza, i collegamenti di telecomunicazioni a tale fine necessari. Alle medesime e', altresi', con sentito di utilizzare i collegamenti di telecomunicazioni necessari per le comunicazioni e i transiti di servizio, per la trasmissione dati indipendentemente dall'ambito di copertura e dal mezzo trasmissivo, per i tele-allarmi direzionali e per i collegamenti fissi e temporanei tra emittenti. L'utilizzazione di tutti i predetti collegamenti di telecomunicazioni non comporta il pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre quello stabilito per l'attivita' di radiodiffusione sonora e televisiva locale.
5.Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegnano entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a trasmettere televendite per oltre l'80 per cento della propria programmazione non sono soggette al limite di affollamento del 40 per cento previsto dall'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dal comma 6 del presente articolo, nonche' agli obblighi informativi previsti per le emittenti televisive locali. Tali emittenti non possono beneficiare di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle emittenti radiotelevisive locali dalla legislazione vigente. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e' adottato un apposito regolamento dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in cui vengono definiti i criteri, secondo il principio di proporzionalita', per la revoca di contributi, provvidenze o incentivi previsti in favore delle emittenti radiofoniche e televisive che diffondano messaggi pubblicitari ingannevoli, con particolare attenzione alla diffusione reiterata di messaggi volti all'abuso della credulita' popolare anche in considerazione dell'attivita' del Comitato di controllo di cui all'articolo 3 del "Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari", costituito in data 24 luglio 2002, e delle eventuali violazioni riscontrate dal medesimo Comitato.
6.All'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: "35 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento".
7.Alle emittenti televisive in ambito locale le cui trasmissioni siano destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni, in tema di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse; per le opere di durata programmata compresa tra novanta e centonove minuti sono consentite analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo; per le opere di durata programmata uguale o superiore a centodieci minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie piu' una interruzione supplementare ogni quarantacinque minuti di durata programmata ulteriore ai centodieci minuti. Si intende per durata programmata il tempo di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma oltre alla pubblicita' inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto.
8.All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall'articolo 12, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: "e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione" sono sostituite dalle seguenti: ", attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali". All'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall'articolo 12, comma 4, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: "e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione" sono sostituite dalle seguenti: ", attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali".
9.All'articolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "; per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza".
10.Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici.
11.Le somme di cui al comma 10 sono quelle destinate alle spese per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla loro realizzazione.
12.Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dare comunicazione all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicita' istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni, vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di massa. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi di cui al comma 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 1.040 euro a un massimo di 5.200 euro. Competente all'accertamento, alla contestazione e all'applicazione della sanzione e' l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Si applicano le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
13.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223)). ((6))
14.All'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, le parole: "il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale" sono sostituite dalle seguenti: "il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale".
15.All'articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, le parole: "il 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 25 per cento".
16.La trasmissione di dati e di informazioni all'utenza di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, puo' comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie.
17.Le sanzioni amministrative irrogate a imprese radiofoniche o televisive locali ai sensi dell'articolo 174-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, vengono ridotte come segue, qualora l'impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare entro la data di entrata in vigore della presente legge la propria posizione relativamente alla violazione contestata: riduzione a un decimo dell'importo minimo qualora le sanzioni amministrative contestate siano di importo inferiore o pari a 50.000 euro; riduzione a un ventesimo dell'importo minimo qualora le sanzioni amministrative contestate siano di importo eccedente 50.000 euro. Il pagamento delle sanzioni amministrative cosi' ridotte dovra' avvenire entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'importo dovuto sia superiore a 5.000 euro, potra' essere corrisposto in tre rate bimestrali, la prima delle quali con scadenza nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 8
(Diffusioni interconnesse)
1.All'articolo 21, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo le parole: "sei ore" sono inserite le seguenti: "per le emittenti radiofoniche e le dodici ore per le emittenti televisive. La variazione dell'orario di trasmissione in contemporanea da parte dei soggetti autorizzati e' consentita previa comunicazione al Ministero delle comunicazioni, da inoltrare con un anticipo di almeno quindici giorni".
2.Le diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse, comunque realizzate, devono evidenziare, durante i predetti programmi, l'autonoma e originale identita' locale e le relative denominazioni identificative di ciascuna emittente.
3.All'articolo 39, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, dopo le parole: "sei ore di durata giornaliera" sono inserite le seguenti: "per le emittenti radiofoniche e di dodici ore di durata giornaliera per le emittenti televisive".
4.Le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale che intendono interconnettere sulla base di preventive intese, ovvero previa costituzione di un consorzio, i propri impianti al fine di diffondere contemporaneamente le medesime produzioni presentano richiesta di autorizzazione al Ministero delle comunicazioni, che provvede entro un mese; trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso, l'autorizzazione si intende rilasciata.
5.L'autorizzazione rilasciata ai consorzi di emittenti locali o alle emittenti di intesa tra loro, che ne abbiano presentato richiesta, a trasmettere in contemporanea per un tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio nazionale comporta la possibilita' per detti soggetti di emettere nel tempo di interconnessione programmi di acquisto o produzione del consorzio ovvero programmi di emittenti televisive estere operanti sotto la giurisdizione di Stati membri dell'Unione europea ovvero di Stati che hanno ratificato la citata Convenzione resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, nonche' i programmi satellitari. In caso di eventuale interconnessione con canali satellitari o con emittenti televisive estere questa potra' avvenire per un tempo limitato al 50 per cento di quello massimo stabilito per l'interconnessione.
6.Alle imprese di radiodiffusione sonora e' fatto divieto di utilizzo parziale o totale della denominazione che contraddistingue la programmazione comune in orari diversi da quelli delle diffusioni interconnesse.
7.Le diffusioni interconnesse da parte di imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale sono disciplinate dall'articolo 21, della legge 6 agosto 1990, n. 223, salvo quanto previsto dal presente articolo.
8.Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse tra emittenti che formano circuiti a prevalente carattere comunitario sempreche' le stesse emittenti, durante le loro trasmissioni comuni, diffondano messaggi pubblicitari nei limiti previsti per le emittenti comunitarie. L'applicazione di sanzioni in materia pubblicitaria esclude il beneficio di cui al presente comma.
Note all'art. 8. - L'art. 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante: «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1990, n. 185, come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente: «Art. 21 (Autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea). - 1. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte di concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale, che operano in bacini di utenza diversi, e' subordinata ad autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base di preventive intese tra i concessionari privati che la richiedano. L'autorizzazione e' rilasciata ai singoli concessionari privati ovvero ai consorzi da essi costituiti secondo le forme previste dal regolamento di cui all'art. 36. 2. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata giornaliera non eccedente le sei ore per le emittenti radiofoniche e le dodici ore per le emittenti televisive. La variazione dell'orario di trasmissione in contemporanea da parte dei soggetti autorizzati e' consentita previa comunicazione al Ministero delle comunicazioni, da inoltrare con un anticipo di almeno quindici giorni, salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili secondo le forme previste dal regolamento di cui all'art. 36. 3. Le emittenti che operano ai sensi del presente articolo sono considerate emittenti esercenti reti locali.». - L'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, recante: «Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 1° aprile 1992, n. 77, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «Art. 39 (Modalita' di trasmissione dei programmi in contemporanea). - 1. Fermo restando il limite di sei ore di durata giornaliera per le emittenti radiofoniche e di dodici ore di durata giornaliera per le emittenti televisive, previsto dall'art. 21, comma 2, della legge, la trasmissione in contemporanea da parte di emittenti televisive puo' essere effettuata per non piu' di tre volte nella stessa giornata. 2. E' fatto divieto di trasmettere programmi in contemporanea da parte di concessionari che operano nello stesso bacino di utenza. 3. La trasmissione di programmi in contemporanea puo' essere effettuata soltanto negli orari e per la tipologia di programmi indicati nell'atto di autorizzazione. 4. I concessionari che hanno ottenuto l'autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea, anche tramite consorzi, sono comunque tenuti all'osservanza degli obblighi connessi alla posizione di concessionario previsti dalla legge e, in particolare dall'art. 8, commi 7, 8 e 9; dall'art. 16, comma 18, e dall'art. 20, nonche' dall'art. 3, comma2, del decreto ministeriale 22 novembre 1990, n. 382. 5. Per le trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili, di cui all'art. 21, comma 2, della legge, valgono le disposizioni dettate dall'art. 29 comma 3». - Per la legge 5 ottobre 1991, n. 327, si vedano note all'art. 2.
Art. 9
(Disposizioni in materia di risanamento degli impianti radiotelevisivi)
1.All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e' aggiunto il seguente periodo: "Ai soggetti titolari legittimamente operanti, interessati da ordinanze di riduzione a conformita' di impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario, che abbiano presentato agli organi periferici del Ministero delle comunicazioni piani di risanamento, ottenendo autorizzazione alla modifica degli impianti, cui hanno ottemperato nel termine di centottanta giorni, si applicano le sanzioni di cui al precedente periodo, ridotte di un terzo".
Note all'art. 9. - L'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante: «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' seguente: «Art. 2 (Trasferimento e risanamento degli impianti radiotelevisivi). - 1. In attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze di cui all'art. 1, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti in attuazione dell'art. 1, comma 6, lettera a), n. 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono trasferiti, con onere a carico del titolare dell'impianto, su iniziativa delle regioni e delle province autonome, nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica e dai predetti piani e, fino alla loro adozione, nei siti indicati dalle regioni e dalle province autonome, purche' ritenuti idonei sotto l'aspetto radioelettrico dal Ministero delle comunicazioni, che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente centoventi giorni, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, disattiva gli impianti fino al trasferimento. 1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indicano i siti di cui al comma 1, sentiti i comuni competenti, ferme restando le competenze attribuite ai comuni medesimi in materia di urbanistica ed edilizia per quanto riguarda l'installazione degli impianti di telefonia mobile anche ai fini della tutela dell'ambiente, del paesaggio nonche' della tutela della salute. 2. Le azioni di risanamento previste dall'art. 5 del decreto 10 settembre 1998, n. 381 del Ministro dell'ambiente sono disposte dalle regioni e dalle province autonome a carico dei titolari degli impianti. I soggetti che non ottemperano all'ordine di riduzione a conformita', nei termini e con le modalita' ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria, con esclusione del pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, da L. 50 milioni a L. 300 milioni, irrogata dalle regioni e dalle province autonome. In caso di reiterazione della violazione, il Ministro dell'ambiente, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e di cui all'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro delle comunicazioni, dispone, anche su segnalazione delle regioni e delle province autonome, la disattivazione degli impianti, alla quale provvedono i competenti organi del Ministero delle comunicazioni, fino all'esecuzione delle azioni di risanamento. Ai soggetti titolari legittimamente operanti interessati da ordinanze di riduzione a conformita' di impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario, che abbiano presentato agli organi periferici del Ministero delle comunicazioni piani di risanamento, ottenendo autorizzazione alla modifica degli impianti, cui hanno ottemperato nel termine di centottanta giorni, si applicano le sanzioni di cui al precedente periodo, ridotte di un terzo.».
Art. 10
(Tutela dei minori nella programmazione televisiva)
1.Fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti a tutela dei minori e in particolare delle norme contenute nell'articolo 8, comma 1, e nell'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le emittenti televisive devono osservare ((e promuovere)) le disposizioni per la tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002. Eventuali integrazioni, modifiche o adozione di nuovi documenti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.
2.Le emittenti televisive sono altresi' tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 1, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria. ((E' comunque vietata ogni forma di comunicazione pubblicitaria avente come oggetto bevande contenenti alcool all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive)). Specifiche misure devono essere osservate nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.
3.L'impiego di minori di anni quattordici in programmi Radiotelevisivi ((. . .)) e' disciplinato con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunita', entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
((3-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 3 e' trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, che si esprimono entro sessanta giorni dall'assegnazione))
4.Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, e di cui ai commi da 10 a 13 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, provvede la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorita' delibera l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata pubblicita' e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto".
5.In caso di violazione delle norme in materia di tutela dei minori, le sanzioni sono applicate direttamente secondo le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e non secondo quelle indicate dai commi 1 e 2 dell'articolo 31 della medesima legge n. 223 del 1990, e dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. ((In caso di violazione delle medesime norme non e' comunque ammesso il pagamento in misura ridotta e non si applicano le disposizioni previste dal comma 5 dell'articolo 31 della legge n. 223 del 1990)). Il Ministero delle comunicazioni fornisce supporto organizzativo e logistico all'attivita' del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
6.I limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista al comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono elevati, in caso di violazione di norme in materia di tutela dei minori, rispettivamente a 25.000 e 350.000 euro.
7.L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in materia di tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle eventuali sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo svolgimento delle attivita' di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, con particolare riferimento a quelle previste dal presente articolo, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.
((7-bis. Nella composizione del Consiglio nazionale degli utenti di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e' in ogni caso assicurata un'adeguata partecipazione di esperti designati da associazioni qualificate nella tutela dei minori, nonche' da associazioni rappresentative in campo familiare ed educativo o impegnate nella protezione delle persone con disabilita))
8.All'articolo 114, comma 6, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "E' altresi' vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni".
9.Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonche' di trasmissioni con le stesse finalita' rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
10.Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1998, n. 122, devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonche' produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi e' determinato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 11
(Principio di tutela della produzione audiovisiva europea)
1.I fornitori di contenuti televisivi favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea anche secondo quanto previsto, con riferimento ai produttori indipendenti, dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e riservano, comunque, ad opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione in ambito nazionale su frequenze terrestri, escluso il tempo destinato a notiziari, a manifestazioni sportive, a giochi televisivi, alla pubblicita' oppure a servizi di teletext, a dibattiti e a televendite. Deroghe possono essere richieste all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto disposto dall'articolo 5 del citato regolamento di cui alla deliberazione della stessa Autorita' 16 marzo 1999, n. 9/1999.
Note all'art. 11: - Per l'art. 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, si vedano note all'art. 10. - L'art. 5 del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee di cui alla deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 16 marzo 1999, n. 9/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, e' il seguente: «Art. 5 (Deroga per i canali tematici). - I singoli canali tematici possono richiedere all'Autorita', illustrandone i motivi, la deroga totale o parziale agli obblighi di riserva di emissione e di investimento cosi' come definiti nel presente regolamento».
Art. 12
(Uso efficiente dello spettro elettromagnetico)
2.Il mancato rispetto dei principi di cui al comma 1 o, comunque, il mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate comporta la revoca ovvero la riduzione dell'assegnazione. Tali misure sono adottate dallo stesso organo che ha assegnato le radiofrequenze, qualora il soggetto interessato, avvisato dell'inizio del procedimento e invitato a regolarizzare la propria attivita' di trasmissione, non vi provveda nel termine di sei mesi dalla data di ricezione dell'ingiunzione.
3.L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta e aggiorna il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale garantendo, su tutto il territorio dello Stato, un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformita' con i principi della presente legge, e una riserva in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
4.L'assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
5.Il piano di assegnazione e le successive modificazioni e integrazioni sono sottoposti al parere delle regioni in ordine all'ubicazione degli impianti e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, all'intesa con le regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano. I pareri e le intese sono acquisiti secondo le procedure previste dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1998, n. 122.
6.L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, nel rispetto e in attuazione della legislazione vigente, definisce i criteri generali per l'installazione di reti di comunicazione elettronica, garantendo che i relativi permessi siano rilasciati dalle amministrazioni competenti nel rispetto dei criteri di parita' di accesso ai fondi e al sottosuolo, di equita', di proporzionalita' e di non discriminazione.
7.Per i casi in cui non sia possibile rilasciare nuovi permessi di installazione oppure per finalita' di tutela del pluralismo e di garanzia di una effettiva concorrenza, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, con proprio regolamento, le modalita' di condivisione di infrastrutture, di impianti di trasmissione e di apparati di rete.
Note all'art. 12: - L'art. 1 della legge 30 aprile 1998, n. 122, recante: «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99, e' il seguente: «Art. 1 (Differimento di termini relativi alle concessioni televisive e ulteriori disposizioni sul piano nazionale delle frequenze). - 1. Le date previste come termini nei commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonche', limitatamente alla rete non eccedente, la data del 30 aprile 1998 di cui al comma 11 del medesimo art. 3, sono posticipate di nove mesi. 2. Il parere delle regioni sul piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui all'art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e' reso da ciascuna regione nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione dello schema di piano, decorso il quale il parere si intende reso favorevolmente. 3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze anche in assenza dell'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano prevista dall'art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, qualora detta intesa non sia raggiunta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dello schema di piano. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, allo scopo, promuove apposite iniziative finalizzate al raggiungimento dell'intesa. In sede di adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni indica i motivi e le ragioni di interesse nazionale che hanno determinato la necessita' di decidere unilateralmente. 4. Il comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, come modificato dal comma 15 dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e' sostituito dal seguente: «2. In attesa dell'adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, il Ministero delle comunicazioni autorizza, attraverso i propri organi periferici, modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della sede dell'impresa o della sede di messa in onda, ovvero nel caso di sfratto o finita locazione dei singoli impianti. Il Ministero delle comunicazioni autorizza, in ogni caso, il trasferimento degli impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per ottemperare a obblighi di legge». 5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, il Ministero delle comunicazioni, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la compatibilizzazione radioelettrica, nonche' per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali modifiche devono essere attuate su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio e possono consentire anche un limitato ampliamento delle aree servite. 6. Gli organi periferici del Ministero delle comunicazioni provvedono in ordine alle richieste di autorizzazione di cui ai commi 4 e 5 entro sessanta giorni dalla richiesta. Le autorizzazioni costituiscono titolo per la variazione dei provvedimenti concessori delle emittenti interessate. 7. In attesa della adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e i collegamenti di telecomunicazione, legittimamente operanti in virtu' di provvedimento della magistratura che non siano oggetto di situazione interferenziale e non siano tra quelli risultanti inesistenti nelle verifiche dei competenti organi del Ministero delle comunicazioni, possono essere oggetto di cessione ai sensi dell'art. 1, comma 13, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Ai soggetti di cui al medesimo art. 1, comma 13, a cui sia stata rilasciata piu' di una concessione per la radiodiffusione sonora, e' consentita la cessione di intere emittenti a societa' di capitali di nuova costituzione. Agli stessi soggetti e' consentito inoltre di procedere allo scorporo mediante scissione delle emittenti oggetto di concessione. 8. Il comma 17 dell'art. 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e' sostituito dal seguente: «17. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale e le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito nazionale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio, in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport e attualita'. Le stesse imprese, durante la diffussione dei programmi e sulle, stesse frequenze assegnate, possono trasmettere dati e informazioni all'utenza. La concessione costituisce titolo per l'utilizzazione dei ponti mobili e dei collegamenti temporanei, nonche' per trasmettere dati e informazioni all'utenza».
Art. 13
(Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni)
1.L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche radiotelevisive.
2.Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni (CORECOM) la cui disciplina, relativamente ad aspettative e permessi dei loro presidenti e componenti, e' demandata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad apposito regolamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3.Restano ferme le competenze attribuite dalla legge nel settore radiotelevisivo al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
Capo II TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Art. 14
(Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni)
1.I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni sono tenuti a notificare all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni le intese e le operazioni di concentrazione al fine di consentire, secondo le procedure previste in apposito regolamento adottato dall'Autorita' medesima, la verifica del rispetto dei principi enunciati dall'articolo 15.
2.L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, individuato il mercato rilevante conformemente ai principi di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, verifica che non si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui all'articolo 15 della presente legge, tenendo conto, fra l'altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all'interno del sistema, delle barriere all'ingresso nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell'impresa nonche' degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche.
3.L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni qualora accerti che un'impresa, o un gruppo di imprese, operanti nel sistema integrato delle comunicazioni, si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui all'articolo 15, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti l'Autorita' provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
4.Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui al presente capo sono nulli.
5.All'articolo 2, comma 16, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: "dalla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "nel sistema integrato delle comunicazioni"; all'ultimo periodo del medesimo comma le parole: ", ai fini della presente legge," sono soppresse.
Note all'art. 14: - Gli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee legge n. 108/33 del 24 aprile 2002, sono i seguenti: «Art. 15 (Procedura per la definizione dei mercati). - 1. Previa consultazione pubblica e consultazione delle autorita' nazionali di regolamentazione, la Commissione adotta una raccomandazione avente ad oggetto i mercati rilevanti dei servizi e dei prodotti (in prosieguo «la raccomandazione»). La raccomandazione individua, conformemente all'allegato 1, i mercati dei prodotti e dei servizi all'interno del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche siano tali da giustificare l'imposizione di obblighi di regolamentazione stabiliti dalle direttive particolari senza che cio' pregiudichi la individuazione di altri mercati in casi specifici di applicazione delle regole di concorrenza. La Commissione definisce i mercati in base ai principi del diritto della concorrenza. La Commissione riesamina periodicamente la raccomandazione. 2. La Commissione provvede a pubblicare orientamenti per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato (in prosieguo «gli orientamenti») conformi ai principi del diritto della concorrenza entro la data di entrata in vigore della presente direttiva. 3. Le autorita' nazionali di regolamentazione, tenendo nel massimo conto la raccomandazione e gli orientamenti, definiscono i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare mercati geografici rilevanti nel loro territorio, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. Prima di definire mercati che differiscono da quelli contemplati nella raccomandazione, le autorita' nazionali di regolamentazione applicano la procedura di cui agli articoli 6 e 7. 4. Previa consultazione delle autorita' nazionali di regolamentazione, la Commissione puo', conformemente alla procedura di cui all'art. 22, paragrafo 3, adottare una decisione relativa all'individuazione dei mercati transnazionali». «Art. 16 (Procedura per l'analisi del mercato). - 1. Non appena possibile dopo l'adozione della raccomandazione o dopo ogni suo successivo aggiornamento, le autorita' nazionali di regolamentazione effettuano un'analisi dei mercati rilevanti tenendo nel massimo conto gli orientamenti. Gli Stati membri provvedono affinche' questa analisi sia effettuata, se del caso, in collaborazione con le autorita' nazionali garanti della concorrenza. 2. Quando l'autorita' nazionale di regolamentazione E' tenuta, ai sensi degli articoli 16, 17, 18 o 19 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) o ai sensi degli articoli 7 e 8 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), a decidere in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a carico delle imprese, essa determina, in base alla propria analisi di mercato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se uno dei mercati rilevanti sia effettivamente concorrenziale. 3. Se conclude che tale mercato E' effettivamente concorrenziale, l'autorita' nazionale di regolamentazione non impone ne' mantiene nessuno degli obblighi di regolamentazione specifici di cui al paragrafo 2. Qualora siano gia' in applicazione obblighi di regolamentazione settoriali, li revoca per le imprese operanti in tale mercato rilevante. La revoca degli obblighi e' comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso. 4. Qualora accerti che un mercato rilevante non e' effettivamente concorrenziale l'autorita' nazionale di regolamentazione individua le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato conformemente all'art. 13 e impone a tali imprese gli appropriati specifici obblighi di regolamentazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove gia' esistano. 5. Nel caso dei mercati transnazionali paneuropei individuati nella decisione di cui all'art. 15, paragrafo 3 le autorita' nazionali di regolamentazione interessate effettuano congiuntamente l'analisi di mercato, tenendo nel massimo conto gli orientamenti, e si pronunciano di concerto in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 6. Le misure di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 sono adottate secondo la procedura di cui agli articoli 6 e 7». - Il testo dell'art. 2, legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «Art. 2 (Divieto di posizioni dominanti). - 1. (Abrogato). 2. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui al presente articolo, sono nulli. 3. I soggetti che operano nei settori di cui al comma 1 sono obbligati a comunicare all'Autorita' e all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato le intese e le operazioni di concentrazione di cui sono parti al fine dell'esercizio delle rispettive competenze. 4. L'Autorita' vigila sull'andamento e sull'evoluzione dei mercati relativi ai settori di cui al comma 1, rendendo pubblici con apposite relazioni annuali al Parlamento i risultati delle analisi effettuate. 5. L'Autorita' con proprio regolamento, adottato nel rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al comma 7, i relativi procedimenti e le modalita' di comunicazione. In particolare debbono essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilita' di questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorita' di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa. L'Autorita' e' tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati in conformita' alla normativa in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. 6. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze, redatto per l'ubicazione degli impianti sentite le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, d'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorita' fissa il numero delle reti e dei programmi irradiabili in ambito nazionale e locale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i seguenti criteri: a) localizzazione comune degli impianti; b) parametri radioelettrici stabiliti in modo uniforme secondo standard internazionalmente riconosciuti, tenendo conto di un adeguato periodo transitorio per adeguare la situazione attuale; c) segnali ricevibili senza disturbi; d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di radiodiffusione; e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito locale di un terzo dei canali irradiabili per ogni bacino di utenza; ulteriori risorse possono essere assegnate all'emittenza locale successivamente alla pianificazione. I bacini televisivi sono di norma coincidenti con il territorio della regione, quelli radiofonici con il territorio della provincia; f) equivalenza, nei limiti delle compatibilita' tecniche, in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento, su tutte le emittenti in ambito nazionale e locale, dell'eventuale insufficienza di frequenze disponibili in alcune aree di servizio; g) riserve per la diffusione dei canali irradiabili per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute e per emittenti locali che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze. 7. L'Autorita', adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullita' di cui al comma 2, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui al comma 1 o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale interviene affinche' esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 1 e 2 ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorita' ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, e' tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non puo' essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e delle autonzzazioni.. 8. - 11. (Abrogati). 12. L'Autorita', in occasione della relazione al Parlamento sulle caratteristiche dei mercati di riferimento, deve pronunciarsi espressamente sulla adeguatezza dei limiti indicati nel presente articolo. 13. Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive, ai destinatari di concessioni radiotelevisive in chiaro su frequenze terrestri e' consentita, previa autorizzazione dell'Autorita', la trasmissione simultanea su altri mezzi trasmissivi. 14. (Abrogato). 15. (Abrogato). 16. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti vietate nel sistema integrato delle comunicazioni si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di societa' anche indirettamente controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che interessino tali soggetti. Allorche' tra i diversi soci esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione della societa', diversi dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci e' considerato come titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi controllate. 17. Ai fini della presente legge il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile. 18. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche' ricorra una delle seguenti situazioni: a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia la possibilita' di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori; b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: 1) la trasmissione degli utili e delle perdite; 2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; 3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute; 4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese; c) l'assoggettamento a direzione comune, che puo' risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi. 18. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche' ricorra una delle seguenti situazioni: a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia la possibilita' di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori; b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: 1) la trasmissione degli utili e delle perdite; 2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; 3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute; 4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese; c) l'assoggettamento a direzione comune, che puo' risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi. 19. Comma abrogato dalla presente legge. 20. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, per trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre.».
Art. 15
(Limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta di risorse nel sistema integrato delle comunicazioni. Disposizioni in materia pubblicitaria)
1.All'atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso societa' qualificabili come controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non puo' essere titolare di autorizzazioni che consentano di diffondere piu' del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o piu' del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano.
2.Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono ne' direttamente, ne' attraverso soggetti controllati o collegati ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della citata legge n. 249 del 1997, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni.
3.I ricavi di cui al comma 2 sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicita' nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attivita' di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attivita' indicate all'articolo 2, comma 1, lettera g), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonche' dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di INTERNET e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.
4.Le imprese, anche attraverso societa' controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle telecomunicazioni, come definito ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non possono conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo.
5.All'articolo 2, comma 7, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: "ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8" sono soppresse.
6.I soggetti che esercitano l'attivita' televisiva in ambito nazionale attraverso piu' di una rete non possono, prima del 31 dicembre 2010, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
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