LEGGE 3 maggio 2004, n. 137

Type Legge
Publication 2004-05-03
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 30/5/2004

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Nicosia il 10 febbraio 2003.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 23 dell'Accordo stesso.

Art. 3

1.Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 24.035 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Agreement

AGREEMENT BETWEEM THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE FOR THE PREVENTION, INVESTIGATION AND REPRESSION OF CUSTOMS VIOLATIONS Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - art. 1

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CIPRO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, di seguito denominati Parti Contraenti, Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro rispettivi interessi economici, fiscali, commerciali, sociali, culturali, artistici ed archeologici; .Considerando che la lotta contro tali infrazioni sarebbe resa piu' efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali e che lo scambio dei rispettivi funzionari doganali nell'ambito di un apposito Programma migliorerebbe detta cooperazione; Considerando che e' importante assicurare l'esatta percezione dei diritti e delle tasse all'importazione o all'esportazione e la precisa applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli, quest'ultimi comprendenti le infrazioni attinenti alla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica; Considerando che il traffico di stupefacenti e- di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la societa'; Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelle elencate negli allegati alla citata Convenzione; In accordo con la Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953; hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ai fini del presente Accordo si intende per: a) "legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle Amministrazioni doganali e relative: - all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito delle merci e dei capitali, compresi i mezzi di pagamento; alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all'importazione ed all'esportazione; - alle misure di divieto, restrizione e controllo; - alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope; b) "Amministrazioni doganali", l'Amministrazione doganale italiana ivi compresa la Guai-dia di Finanza, per la Repubblica italiana, e l'Amministrazione doganale cipriota, per la Repubblica di Cipro, competenti per l'applicazione delle disposizioni previste alla lettera a) Articolo 1 di questo Accordo; c) "Amministrazione doganale richiedente", l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente che inoltra una richiesta di assistenza in Materia doganale; d) "Amministrazione doganale adita", l'Amministrazione doganale di una Parte Contraente che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale; e) "infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale; f) "diritti e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse o imposizioni, gravanti sulle merci, che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica italiana, i diritti e le tasse all'importazione o all'esportazione istituiti dai competenti organi dell'Unione Europea; g) "consegna controllata", il metodo che permette alle merci conosciute o sospettate di traffico illecito il passaggio sul territorio dello Stato di ciascuna Parte Contraente, sotto il controllo delle competenti Autorita' delle stesse, allo scopo di identificare le persone coinvolte nel traffico illecito; h) "persona" ogni persona fisica o giuridica; i) "dati personali", ogni informazione riferita ad una persona fisica identificata o identificabile; j) "stupefacenti e sostanze psicotrope", tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, compresi quelli di cui agli allegati alla citata Convenzione; k) "beni archeologici, artistici e culturali", tutti quei beni di tale natura protetti dalle leggi nazionali di ciascuna Parte Contraente; I) "scambio di funzionari" l'interscambio dei funzionari doganali nell'ambito di un apposito Programma da concordare tra le due Amministrazioni.

Accordo - art. 2

Articolo 2 1. Le Parti Contraenti per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano mutua assistenza, alle condizioni stabilite dal presente Accordo, al fine di: a) assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale; b) prevenire, ricercare e reprimere le infrazioni alla legislazione doganale. L'assistenza, ai sensi del presente Accordo, viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformita' alle disposizioni legislative ed amministrative in essa vigenti e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale. 3. Il presente Accordo e' limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti; le disposizioni in esso contenute non potranno far sorgere in capo ad alcun soggetto privato il diritto di ottenere, sopprimere od escludere mezzi di prova o di impedire l'esecuzione di una richiesta.

Accordo - art. 3

Articolo 3 1. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano reciprocamente, su domanda o di propria iniziativa, le informazioni che possono contribuire ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali. 2. Allorquando un'Amministrazione doganale procede ad una indagine per conto di un'altra Amministrazione doganale, essa si comporta come se operasse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorita' nazionale.

Accordo - art. 4

Articolo 4 1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali applicabili in quella Parte Contraente e rilevanti per le indagini relative ad un'infrazione doganale. 2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di :propria iniziativa, tutte le informazioni di cui dispone in relazione a: a) nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia; b) nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.

Accordo - art. 5

Articolo 5 Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano, su domanda e, all'occorrenza, previa indagine, nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, ogni informazione atta ad assicurare l'esatta percezione di diritti e tasse doganali, in particolare quelle che agevolano: a) la determinazione del valore in dogana, della classificazione tariffaria e dell'origine delle merci; b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed controlli.

Accordo - art. 6

Articolo 6 Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce informazioni esercita una sorveglianza speciale su: a) le merci in transito o in deposito sospettate dall'Amministrazione doganale richiedente di costituire oggetto di un traffico illecito in entrata o in usciis dal suo territorio; b) i mezzi di trasporto sospettati dall'Amministrazione doganale. richiedente u' essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente; c) i luoghi sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente.

Accordo - art. 7

Articolo 7 1. Le Amministrazioni doganali si comunicano reciprocamente, su richiesta o 6 propria iniziativa, informazioni circa le transazioni effettuate o progettate che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale. 2. Nei casi gravi che possono nuocere seriamente all'economia, alla salme pubblica, alla. sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente fornisce, ove possibile, informazioni di propria iniziativa.

Accordo - art. 8

Articolo 8 1. L'Amministrazione doganale di una delle Parti Contraenti comuni, spontaneamente, all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente tutte le informazioni disponibili sulle attivita' o sulle persone coinvolte nel contrabbando di reperti archeologici e di beni artistici e culturali. 2. L'Amministrazione doganale di una delle Parti Contraenti, su richiesta dell'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente controlla, per un determinato periodo, i movimenti dei beni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, nonche' le persone coinvolte ed i mezzi di trasporto utilizzati.

Accordo - art. 9

Articolo 9 Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita, in particolare, fornisce all'Amministrazione doganale richiedente ogni informazione su: a) la regolarita' dell'esportazione dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita delle merci importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente; b) la regolarita' dell'importazione nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente delle merci esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita, ed il regime doganale nel quale le merci siano state eventualmente collocate.

Accordo - art. 10

Articolo 10 Le Amministrazioni doganali: a) si prestano mutua assistenza per applicare misure conservative o avviare procedimenti compresi il sequestro, il blocco e la confisca dei beni; b) liquidano i beni, proventi o mezzi strumentali confiscati in seguito all'assistenza fornita nel quadro del presente Accordo, in conformita' alle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente che esercita il controllo di questi beni, proventi o mezzi strumentali.

Accordo - art. 11

Articolo 11 1. Le Amministrazioni doganali si accordano, dopo essersi consultate, allo scopo di fornirsi reciproca assistenza nella formazione dei propri funzionari. 2. Ciascuna Amministrazione doganale, a tale scopo, nell'ambito delle proprie competenze, accetta nei programmi di formazione o nei seminari organizzati per il personale nazionale i funzionari dell'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, allo scopo di accrescerne le conoscenze professionali e di arricchirne la formazione pratica.

Accordo - art. 12

Articolo 12 1. Le Amministrazioni doganali delle rispettive Parti Contraenti cooperano, se necessario, nel quadro della legislazione in vigore nei rispettivi territori e nei limiti delle proprie competenze, nell'ambito delle consegne controllate di stupefacenti e sostanze psicotrope, in modo da identificare le persone implicate nelle infrazioni doganali. 2. La decisione di cui al comma l di fare ricorso alle consegne controllate sara' presa caso per caso.

Accordo - art. 13

Articolo 13 1. 1 documenti in originale vengono richiesti soltanto quando le copie conformi autenticate sono ritenute insufficienti e sono restituiti non appena possibile; i relativi diritti dell'Amministrazione doganale adita e dei terzi restano impregiudicati. 2. 1 documenti da scambiarsi in conformita' al presente Accordo sono accompagnati da tutte le informazioni utili che ne permettono il relativo utilizzo ed interpretazione.

Accordo - art. 14

Articolo 14 1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nell'ambito dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti civili, penali ed amministrativi, alle condizioni stabilite dalle rispettive norme giuridiche interne, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo. 2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere comunicati ad organi diversi da quelli previsti da questo Accordo solamente se, l'Amministrazione doganale che li ha forniti, vi acconsente espressamente e sempre che la legislazione propria dell'Amministrazione che li ha ricevuti non vieti tale comunicazione. 3. I documenti, le informazioni e le comunicazioni possono essere, altresi', trasmessi, ove possibile, mediante supporto informatico. 4. In ragione degli obblighi che derivano all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione Europea, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non ostano, tuttavia, a che le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti possano essere, quando vi sia necessita', trasmessi alla Comunita' Europea ed agli altri Stati membri dell'Unione stessa. 5. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti di cui l'Amministrazione doganale della Parte Contraente richiedente dispone, in applicazione del presente Accordo, godono della stessa protezione accordata .dalla legge nazionale di questa Parte Contraente ai documenti ed alle informazioni della stessa natura.

Accordo - art. 15

Articolo 15 Allorquando dei dati personali vengano forniti in conformita' a questo Accordo, le Parti Contraenti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo e che costituisce parte integrante di quest'ultimo.

Accordo - art. 16

Articolo 16 1. L'assistenza prevista dal presente Accordo, e' scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali. 2. Le richieste di assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto in una lingua accettata dalle Amministrazioni doganali e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tal caso esse devono essere confermate per iscritto senza indugio. 3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate: a) il nome dell'Amministrazione doganale che fa la richiesta, b) l'oggetto ed i motivi della richiesta, c) un breve resoconto della questione, degli elementi giuridici e della natura del procedimento, d) il nome e l'indirizzo delle parti coinvolte nel procedimento, se conosciuti. 4. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una delle Amministrazioni doganali, viene soddisfatta nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente adita. 5. Le informazioni di cui al presente Accordo sono comunicate all'Ufficio competente designato da ciascuna Amministrazione doganale. Una lista di funzionari dei rispettivi Uffici viene fornita all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente. 6. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti adottano tutte le disposizioni affinche' i loro funzionari , incaricati della ricerca e della repressione delle infrazioni doganali, siano in relazione personale e diretta.

Accordo - art. 17

Articolo 17 1. Se l'Amministrazione doganale adita non dispone dei documenti o delle informazioni richieste, essa deve conformemente alle proprie disposizioni legislative ed amministrative nazionali: a) avviare ricerche per procurarsi quei documenti o quelle informazioni, oppure b) trasmettere rapidamente la richiesta all'autorita' competente, oppure c) indicare quali sono le autorita' competenti in materia. 2. Ogni indagine iniziata conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, puo' comportare la raccolta delle deposizioni fatte dalle persone alle quali vengono richieste informazioni in relazione ad una infrazione doganale nonche' quelle rilasciate da testimoni ed esperti.

Accordo - art. 18

Articolo 18 1. Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione doganale, funzionari all'uopo designati dall'Amministrazione doganale richiedente possono, con l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale adita e alle condizioni eventualmente imposte da quest'ultima: a) consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale adita documenti, dossier ed. altri dati pertinenti allo scopo di estrarne informazioni concernenti quella infrazione doganale; b) procurarsi copie di questi documenti, dossier ed altri dati concernenti quella infrazione doganale; c) assistere alle indagini effettuate dall'Amministrazione doganale adita sul territorio doganale della Parte Contraente adita, ed utili all'Amministrazione doganale richiedente. 2. Quando, alle condizioni previste dal paragrafo 1 del presente articolo, i funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente, siano presenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, devono essere in grado ogni momento di fornire la prova del loro mandato. 3. Essi, beneficiano sul posto della stessa, protezione ed assistenza accordate ai funzionari doganali dell'altra Parte Contraente dalla legislazione in vigore sul territorio di quest'ultima e .sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa.

Accordo - art. 19

Articolo 19 1. Su richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente autorizza, quando possibile, i propri funzionari a deporre, in qualita' di testimoni od esperti, nei procedimenti giudiziari o amministrativi relativi ad infrazioni doganali perseguite nel territorio della Parte Contraente richiedente ed a produrre oggetti, atti ed altri documenti, o copie autenticate degli stessi, necessari per i procedimenti. La richiesta di comparizione precisa, in particolare, in quale causa ed in quale qualita' il funzionario dovra' deporre. 2. L'Amministrazione doganale della Parte Contraente, che accetta la richiesta precisa, se del caso, nell'autorizzazione che essa rilascia, i limiti entro i quali i propri funzionari possono testimoniare.

Accordo - art. 20

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