DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2004, n. 153

Type Decreto legislativo
Publication 2004-05-26
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 29 aprile 2004;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalità e obiettivi

1.Il presente decreto, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, si conforma ai principi di cui alla legge 7 marzo 2003, n. 38, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera v), concernente la razionalizzazione della disciplina e del sistema dei controlli sulla pesca marittima svolta dagli imprenditori ittici, dai pescatori e dagli altri soggetti per i quali è responsabile, direttamente e unitariamente, lo Stato italiano secondo le pertinenti norme comunitarie ed internazionali. La razionalizzazione del sistema pesca è ispirata, altresì, ai principi di sviluppo sostenibile e di pesca responsabile al fine di coniugare le attività economiche di settore con la tutela degli eco-sistemi.

2.La pesca marittima è l'attività diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in mare, svolta dai soggetti di cui al comma 1, per finalità professionali o sportive.

3.Il sistema di controllo sulle attività di pesca sportiva e di pesca subacquea professionale è disciplinato con il regolamento di cui all'articolo 10.

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