DECRETO 23 aprile 2004, n. 161

Type Decreto
Publication 2004-04-23
Ultimo aggiornamento 2004-06-25
State In force
Source Normattiva
articles 18
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Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): «Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati). - E' istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'art. 6, lettera a), e all'art. 7. Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonche' alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'art. 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente. Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno.». - Per l'argomento del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, v. nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 13, comma 6, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 3. - Per il testo dell'art. 147-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, v. nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia): «Art. 115 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia). - 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' previste dall'art. 82 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorita' giudiziaria procedente, in deroga all'art. 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennita' di trasferta nella misura minima consentita.». - Si riporta il testo dell'art. 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): «Art. 16-ter (Contenuto delle speciali misure di protezione). - 1. I testimoni di giustizia cui e' applicato lo speciale programma di protezione hanno diritto: a) a misure di protezione fino alla effettiva cessazione del pericolo per se' e per i familiari; b) a misure di assistenza, anche oltre la cessazione della protezione, volte a garantire un tenore di vita personale e familiare non inferiore a quello esistente prima dell'avvio del programma, fino a quando non riacquistano la possibilita' di godere di un reddito proprio; c) alla capitalizzazione del costo dell'assistenza, in alternativa alla stessa; d) se dipendenti pubblici, al mantenimento del posto di lavoro, in aspettativa retribuita, presso l'amministrazione dello Stato al cui ruolo appartengono, in attesa della definitiva sistemazione anche presso altra amministrazione dello Stato; e) alla corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno, concordata con la commissione, derivante dalla cessazione dell'attivita' lavorativa propria e dei familiari nella localita' di provenienza, sempre che non abbiano ricevuto un risarcimento al medesimo titolo, ai sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44; f) a mutui agevolati volti al completo reinserimento proprio e dei familiari nella vita economica e sociale. 2. Le misure previste sono mantenute fino alla effettiva cessazione del rischio, indipendentemente dallo stato e dal grado in cui si trova il procedimento penale in relazione al quale i soggetti destinatari delle misure hanno reso dichiarazioni. 3. Se lo speciale programma di protezione include il definitivo trasferimento in altra localita', il testimone di giustizia ha diritto ad ottenere l'acquisizione dei beni immobili dei quali e' proprietario al patrimonio dello Stato, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro a prezzo di mercato. Il trasferimento degli immobili e' curato da un amministratore, nominato dal direttore della sezione per i testimoni di giustizia del Servizio centrale di protezione tra avvocati o dottori commercialisti iscritti nei rispettivi albi professionali, di comprovata esperienza.».

Art. 9

Obblighi delle persone protette

1.Il contenuto delle speciali misure di protezione e dei programmi speciali di protezione viene riportato in un apposito atto, sottoscritto dal collaboratore, dal testimone di giustizia, nonche' dalle altre persone destinatarie della proposta, che si impegnano anche per conto dei figli minori.

2.La sottoscrizione dell'atto non puo' essere parziale e comporta l'integrale adesione a tutte le clausole, in esso contenute, comprese quelle relative agli obblighi derivanti dalle misure speciali di protezione e dai programmi.

3.Il rifiuto di sottoscrivere l'atto determina in ogni caso la revoca delle speciali misure di protezione o del programma.

4.Con la sottoscrizione, il collaboratore di giustizia si assume l'impegno di rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1991, n. 82, e da' atto di essere stato informato delle conseguenze derivanti dalla loro inosservanza, nonche' di quelle derivanti dalle condotte di cui all'art. 13-quater, comma 2, della legge 15 marzo 1991, n. 82.

5.Con la sottoscrizione, il testimone di giustizia si assume l'impegno di rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, con l'eccezione della lettera e) del comma 2, della legge 15 marzo 1991, n. 82, e da' atto di essere stato informato delle conseguenze derivanti dalla loro inosservanza, nonche' di quelle derivanti dall'articolo 13-quater, comma 2, della legge 15 marzo 1991, n. 82.

Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): «1. Le persone nei cui confronti e' stata avanzata proposta di ammissione alle speciali misure di protezione devono rilasciare all'autorita' proponente completa e documentata attestazione riguardante il proprio stato civile, di famiglia e patrimoniale, gli obblighi a loro carico derivanti dalla legge, da pronunce dell'autorita' o da negozi giuridici, i procedimenti penali, civili e amministrativi pendenti, i titoli di studio e professionali, le autorizzazioni, le licenze, le concessioni e ogni altro titolo abilitativo di cui siano titolari. Le predette persone devono, altresi', designare un proprio rappresentante generale o rappresentanti speciali per gli atti da compiersi. 2. Le speciali misure di protezione sono sottoscritte dagli interessati, i quali si impegnano personalmente a: a) osservare le norme di sicurezza prescritte e collaborare attivamente all'esecuzione delle misure; b) sottoporsi a interrogatori, a esame o ad altro atto di indagine ivi compreso quello che prevede la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione; c) adempiere agli obblighi previsti dalla legge e dalle obbligazioni contratte; d) non rilasciare a soggetti diversi dalla autorita' giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o prestano la loro collaborazione ed a non incontrare ne' a contattare, con qualunque mezzo o tramite, alcuna persona dedita al crimine, ne', salvo autorizzazione dell'autorita' giudiziaria quando ricorrano gravi esigenze inerenti alla vita familiare, alcuna delle persone che collaborano con la giustizia; e) specificare dettagliatamente tutti i beni posseduti o controllati, direttamente o per interposta persona, e le altre utilita' delle quali dispongono direttamente o indirettamente, nonche', immediatamente dopo l'ammissione alle speciali misure di protezione, versare il danaro frutto di attivita' illecite. L'autorita' giudiziaria provvede all'immediato sequestro del danaro e dei beni ed utilita' predetti.». - Per il testo dell'art. 13-quater, comma 2, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 3.

Art. 10

Modifica e verifica periodica delle speciali misure di protezione

1.La Commissione centrale puo' modificare le speciali misure di protezione e il programma speciale di protezione attraverso l'introduzione, la modificazione, l'integrazione, l'abrogazione o la sospensione delle misure tutorie, di quelle assistenziali, nonche' di quelle relative agli impegni previsti a carico degli interessati.

2.Le modifiche di cui al comma 1 sono adottate su richiesta delle persone sottoposte alle misure tutorie, dell'Autorita' proponente, delle Autorita' preposte all'attuazione delle misure speciali di protezione, nonche' su iniziativa della Commissione.

3.Le modifiche delle misure speciali di protezione non possono comunque riguardare gli obblighi previsti dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 a carico dei soggetti che vi sono sottoposti.

4.Le modifiche delle misure speciali di protezione sono disposte quando vi sono esigenze connesse alla tutela della sicurezza o al reinserimento sociale e lavorativo degli interessati.

5.La Commissione delibera sentite l'Autorita' proponente e le Autorita' preposte all'attuazione delle misure speciali di protezione, nonche' il Procuratore nazionale antimafia o il Procuratore generale presso la Corte d'appello interessato.

6.La modifica delle misure tutorie puo' essere temporanea o definitiva. In quest'ultimo caso la Commissione puo' anche disporre, se ne ravvisa la necessita', la trasformazione del programma speciale di protezione in misure speciali di protezione, con il rientro degli interessati nella localita' di origine. Tale determinazione puo' essere adottata anche nei confronti di soggetti che hanno avviato il processo di reinserimento sociale e lavorativo, nei cui confronti non vi e' piu' l'esigenza di assicurare le misure assistenziali previste nel programma speciale di protezione. In tal caso le misure speciali di protezione sono applicate dal Prefetto del luogo ove gli interessati di fatto risiedono.

7.Le speciali misure di protezione e il programma speciale di protezione sono a termine.

8.Il termine delle misure e dei programmi speciali di protezione - non inferiore a sei mesi e non superiore ai cinque anni - e' fissato dalla Commissione centrale con lo stesso provvedimento con cui vengono adottati. In caso di mancata indicazione il termine e' di un anno dalla data del provvedimento.

9.La durata delle misure speciali di protezione e' resa nota all'Autorita' proponente che, almeno un mese prima della scadenza, comunica alla segreteria della Commissione centrale ogni elemento utile per valutare la persistenza dei presupposti che hanno giustificato l'adozione delle misure o del programma speciale di protezione. L'Autorita' proponente indica in particolare i procedimenti in cui il collaboratore o il testimone e' impegnato e in cui ha deposto, lo stato degli stessi, le sentenze o gli altri provvedimenti, anche di natura cautelare, emessi. L'Autorita' proponente trasmette ogni documento utile ai fini delle valutazioni della Commissione.

10.Il Prefetto, per quanto riguarda le misure speciali di protezione, e il Servizio centrale di protezione, per quanto riguarda il programma speciale di protezione, provvedono entro il termine previsto dal comma precedente a comunicare alla segreteria della Commissione elementi utili sul comportamento degli interessati, sull'efficacia delle misure adottate, sulle concrete possibilita' di reinserimento socio-lavorativo al di fuori delle misure tutorie, nonche' ogni proposta ritenuta utile.

11.La Commissione proroga le speciali misure di protezione, fissando un nuovo termine di scadenza, se ritiene, sulla base degli elementi informativi acquisiti, che permangono i presupposti che ne hanno giustificato l'adozione.

12.La Commissione dispone l'adozione di un programma speciale di protezione nei confronti di soggetti gia' sottoposti alle misure speciali di protezione, quando il pericolo si e' aggravato al punto da rendere le misure inidonee a tutelare l'incolumita' degli interessati.

13.In caso di mancata proroga delle misure speciali di protezione restano salvi gli effetti conseguiti fino alla data del provvedimento della Commissione.

14.Il provvedimento di modifica o di mancata proroga delle speciali misure di protezione puo' prevedere, per agevolare il reinserimento sociale degli interessati, la capitalizzazione, in tutto o in parte, delle misure di assistenza nell'entita' e con le modalita' indicate nel comma successivo, con l'eventuale prosecuzione delle misure di protezione. E' sempre fatta salva la facolta' di adottare misure tutorie in occasione degli impegni processuali inerenti alla pregressa collaborazione o testimonianza rese dall'interessato. Per tali finalita', possono essere garantiti, inoltre, gli interventi di tipo assistenziale strettamente collegati, compresa l'assistenza legale.

15.La capitalizzazione delle misure di assistenza economica di cui al comma precedente avviene, con riferimento ai collaboratori della giustizia, mediante l'erogazione di una somma di denaro pari all'importo dell'assegno di mantenimento, erogato per la durata di due anni. La capitalizzazione puo' essere riferita ad un periodo fino a cinque anni, in presenza di documentati e concreti progetti di reinserimento socio-lavorativo. Alla somma a titolo di capitalizzazione si aggiunge l'importo forfetario di 10.000 euro, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, quale contributo per la sistemazione alloggiativa. I predetti criteri si applicano anche a tutti i nuclei familiari inseriti nel programma di protezione. La capitalizzazione puo' essere riferita ad un periodo fino a dieci anni per i testimoni di giustizia, sempre in presenza di un concreto e documentato progetto di reinserimento socio-lavorativo. La Commissione centrale puo' comunque deliberare misure straordinarie anche di carattere economico eventualmente necessarie per il reinserimento sociale del collaboratore, del testimone e delle altre persone sottoposte a protezione.

Nota all'art. 10: - Per l'argomento del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, v. nelle note alle premesse.

Art. 11

Cessazione delle misure di protezione

1.Le speciali misure di protezione, anche se di tipo urgente o provvisorio ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1991, n. 82, sono revocate o non sono prorogate nei casi espressamente previsti dalla legge ovvero quando vengono meno l'attualita' e la gravita' del pericolo o appaiono idonee altre misure adottate. Le misure speciali di protezione possono altresi' essere revocate o non prorogate in caso di inosservanza degli impegni assunti da parte dei soggetti ad esse sottoposti in relazione a quanto disposto all'articolo 13-quater, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1991, n. 82 e negli altri casi in cui la legge non prevede espressamente l'obbligatorieta' della revoca.

2.Il Prefetto e il Servizio centrale di protezione informano la Commissione centrale, l'Autorita' proponente e il Procuratore nazionale antimafia o il Procuratore generale presso la Corte d'appello interessato di ogni comportamento o circostanza che possono integrare i presupposti per la revoca delle misure speciali di protezione.

3.La Commissione centrale, una volta ricevuta dal Servizio centrale di protezione o dal Prefetto la nota informativa di cui al comma 2, chiede all'Autorita' proponente, al Procuratore nazionale antimafia o al Procuratore generale presso la Corte d'appello interessato di esprimere un parere in ordine alla modifica o alla revoca delle speciali misure di protezione, in conseguenza dei fatti segnalati. Qualora le predette Autorita' non abbiano emesso il parere entro trenta giorni dalla richiesta della Commissione centrale, quest'ultima decide nel merito, ove non ritenga di prorogare ulteriormente il termine.

4.Il parere reso dall'Autorita' proponente ai sensi del comma 3 non e' vincolante.

5.Quando l'Autorita' proponente ne fa motivata richiesta, la Commissione verifica la permanenza delle condizioni che hanno determinato l'applicazione delle speciali misure di protezione, provvedendo, se necessario, alla modifica o alla revoca delle medesime.

6.Le misure speciali di protezione possono essere modificate o revocate prima della scadenza, d'ufficio o su richiesta degli interessati, per avviare il reinserimento sociale e lavorativo, tenuto conto degli impegni processuali, della esposizione a pericolo, della compatibilita' delle iniziative proposte con le esigenze di sicurezza, del tempo trascorso dall'adozione delle misure speciali di protezione. E' in ogni caso richiesto il parere dell'Autorita' proponente e di quelle preposte all'attuazione delle misure speciali di protezione, nonche' quello del Procuratore nazionale antimafia o del Procuratore generale presso la Corte d'appello interessato.

Note all'art. 11: - Per il testo dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 4. - Si riporta il testo dell'art. 13-quater, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse). Per il testo del comma 2 del succitato art. 13-quater, v. nelle note all'art. 3: «1. Le speciali misure di protezione sono a termine e, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'art. 13, comma 1, possono essere revocate o modificate in relazione all'attualita' del pericolo, alla sua gravita' e alla idoneita' delle misure adottate, nonche' in relazione alla condotta delle persone interessate e alla osservanza degli impegni assunti a norma di legge.».

Art. 12

Testimoni di giustizia

1.L'atto di cui all'articolo 9, comma 1, recante il contenuto delle speciali misure di protezione e dei programmi speciali di protezione, viene predisposto tenendo conto della particolare condizione dei testimoni e delle loro esigenze specifiche.

2.Quando il testimone di giustizia e' ammesso alle misure speciali di protezione, la Commissione centrale puo' adottare interventi contingenti, anche di carattere economico, per agevolarne il reinserimento sociale, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 15 marzo 1991, n. 82.

3.La Commissione fornisce il supporto, tecnico e di consulenza, ai testimoni per l'accesso alle misure economiche previste dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44.

4.La Commissione, a mezzo del Prefetto, cura che il testimone permanga nella localita' di origine e prosegua o riprenda le attivita' ivi svolte, sempre che non sussistano esigenze di sicurezza che rendano necessario il trasferimento in un luogo protetto, a cura del Servizio centrale di protezione.

5.La Commissione incontra periodicamente, di propria iniziativa o su richiesta degli interessati, i testimoni di giustizia sottoposti alle misure speciali di protezione o al programma, per verificarne le esigenze e per individuare le soluzioni piu' adeguate.

Note all'art. 12: - Per il testo dell'art. 13, comma 4, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 1. - La legge 7 marzo 1996, n. 108, reca: «Disposizioni in materia di usura». - La legge 23 febbraio 1999, n. 44, reca: «Disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura».

Art. 13

Provvedimenti del Capo della polizia Direttore generale della pubblica sicurezza

1.Gli impieghi finanziari di cui all'articolo 17 della legge 15 marzo 1991, n. 82, sono autorizzati dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, che si avvale del Servizio centrale di protezione.

2.Il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, adotta le direttive occorrenti per la corresponsione e l'utilizzazione dei fondi da attribuire al Prefetto, a richiesta, per l'attuazione delle misure di eccezionale urgenza e delle misure speciali di protezione. La richiesta del Prefetto e' inoltrata al Servizio centrale di protezione, con l'indicazione dettagliata della destinazione dei fondi e delle misure attuate.

3.Il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, emana, sentita la Commissione centrale, una «Prassi della normativa primaria e regolamentare in tema di protezione ed assistenza dei collaboratori di giustizia e dei testimoni di giustizia», contenente l'individuazione e la disciplina delle speciali misure di protezione, in applicazione delle disposizioni di legge in materia.

Nota all'art. 13: - Per il testo dell'art. 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 4.

Art. 14

Cambiamento delle generalita'

1.Il cambiamento delle generalita' viene disposto dalla Commissione centrale su richiesta degli interessati e si provvede a norma del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni.

Nota all'art. 14: - Per l'argomento del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, v. nelle note alle premesse.

Art. 15

Decreto di cambiamento delle generalita'

1.Quando e' necessario per garantire la sicurezza, la riservatezza ed il reinserimento sociale, alla persona ammessa allo speciale programma di protezione che utilizza un documento di copertura rilasciato ai sensi dell'articolo 13, commi 10 e 11, della legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, possono, anche a richiesta dell'interessato, essere attribuiti, con il decreto di cambiamento delle generalita', i medesimi dati anagrafici riportati nel documento di copertura utilizzato.

Nota all'art. 15: - Si riporta il testo dell'art. 13, commi 10 e 11, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse). «10. Al fine di garantire la sicurezza, la riservatezza e il reinserimento sociale delle persone sottoposte a speciale programma di protezione a norma del comma 5 e che non sono detenute o internate e' consentita l'utilizzazione di un documento di copertura. 11. L'autorizzazione al rilascio del documento di copertura indicato nel comma 10 e' data dal Servizio centrale di protezione di cui all'art. 14 il quale chiede alle autorita' competenti al rilascio, che non possono opporre rifiuto, di predisporre il documento e di procedere alle registrazioni previste dalla legge e agli ulteriori adempimenti eventualmente necessari. Si applicano le previsioni in tema di esonero da responsabilita' di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119. Presso il Servizio centrale di protezione e' tenuto un registro riservato attestante i tempi, le procedure e i motivi dell'autorizzazione al rilascio del documento.».

Art. 16

Documentazione relativa al cambiamento delle generalita'

1.Il registro dei dati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e' composto di fogli in doppia pagina, conformi al modello di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, ed e' tenuto in unico originale. Il registro non puo' essere posto in uso se non previa vidimazione di ogni foglio da parte del Presidente della Commissione centrale o del magistrato delegato per la vigilanza, il quale annota nella prima pagina di esso il numero del registro e quello dei fogli di cui e' composto.

2.In caso di insufficienza dello spazio utile per la sezione di foglio da riempire, le iscrizioni sono continuate nel primo foglio in bianco successivo, annotando, a margine del foglio riempito, il rinvio al numero di foglio successivo e, in quest'ultimo, le generalita' della persona interessata e il numero di foglio cui si fa seguito.

3.Per ciascuna iscrizione, e' annotato il numero dell'atto conservato nel fascicolo personale di cui al comma 5 e il numero di protocollo di quest'ultimo, la data di compilazione e la firma del compilatore. Le scritturazioni sono effettuate con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

4.Dopo l'utilizzazione dell'ultimo foglio del registro, ogni altra iscrizione relativa a persone diverse da quelle gia' iscritte nel registro e' effettuata su un nuovo registro numerato e vidimato con le modalita' di cui al comma 1. Parimenti, sono iscritti nel nuovo registro i dati relativi a persone gia' iscritte in precedenti registri quando, in essi, sia insufficiente lo spazio utile per la sezione di foglio da riempire, osservate le modalita' di cui al comma 2.

5.Gli atti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo indicato al comma 1 e ogni altro atto relativo alla persona interessata sono conservati in apposito fascicolo personale, dopo essere stati regolarmente protocollati e singolarmente individuati da un numero d'ordine progressivo, unitamente al decreto di cambiamento delle generalita' e alle schede generali debitamente aggiornate di cui al comma 6.

6.Per ciascuna persona nei cui confronti e' adottato il decreto di cambiamento delle generalita' sono compilate due schede generali, una relativa alle precedenti generalita' e una relativa a quelle acquisite, contenente tutti i dati iscritti nel registro di cui al comma 1, con l'indicazione del numero del registro e di pagina da cui sono tratti, nonche' del numero distintivo e del protocollo degli atti relativi conservati nel fascicolo di cui al comma 5. Salvo che le schede siano formate con mezzi informatici protetti, le integrazioni sono effettuate mediante applicazione, in ciascuna sezione, dei fogli suppletivi occorrenti.

Note all'art. 16: - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): «Art. 3 (Decreto di cambiamento delle generalita'. Registro dei dati). - 1. Con il decreto di cambiamento delle generalita', sono attribuiti alla persona ammessa allo speciale programma di protezione nuovi cognome e nome, nuove indicazioni del luogo e della data di nascita, degli altri dati concernenti lo stato civile, nonche' dei dati sanitari e fiscali e sono individuate le situazioni soggettive di cui all'art. 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, per le quali l'autorita' appositamente designata dalla commissione centrale e' incaricata di inoltrare le richieste di cui all'art. 4. 2. I dati di cui al comma 1, nonche' le risultanze del casellario giudiziale e del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, unitamente a quelli riferiti alle precedenti generalita', sono iscritti in apposito registro istituito presso il Servizio centrale di protezione di cui all'art. 14 del citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, alla cui tenuta puo' essere delegato un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di qualifica non inferiore a direttore di sezione. La vigilanza sul registro e' esercitata dalla commissione di cui all'art. 10 del predetto decreto-legge o da uno dei magistrati che ne fanno parte, appositamente delegato dalla stessa. 3. Ai fini di cui al comma 2, il Servizio centrale di protezione, subito dopo l'emanazione del decreto di cambiamento delle generalita', acquisisce dai competenti uffici di stato civile, del casellario giudiziale e del centro elaborazione dati gli estratti degli atti di stato civile per copia integrale, copia delle schede e degli altri documenti occorrenti del casellario giudiziale, nonche' i dati conservati dal predetto centro di elaborazione. 4. Il Servizio centrale di protezione rinnova periodicamente le richieste di cui al comma 3 e provvede alla iscrizione nel registro di cui al comma 2 delle variazioni eventualmente sopraggiunte. 5. Nel registro di cui al comma 2 sono anche iscritti i dati concernenti la situazione anagrafica della persona ammessa allo speciale programma di protezione, le abilitazioni, concessioni, autorizzazioni, licenze ed altri atti o provvedimenti amministrativi, nonche' i titoli di studio, diplomi o attestati di formazione professionale rilasciati alla persona stessa sotto le precedenti e le nuove generalita'.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, reca: «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127».

Art. 17

Autorita' designata per le richieste di atti o certificati relativi alle nuove generalita'

1.L'autorita' incaricata di inoltrare le richieste di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e' di norma il Direttore del Servizio centrale di protezione o persona dipendente dello stesso Servizio, specificamente designata.

2.La Commissione centrale puo' autorizzare l'Autorita' di cui al comma 1 a inoltrare, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del predetto decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, ulteriori richieste oltre quelle occorrenti o per nominativi diversi, quando sia necessario per motivi di sicurezza e di riservatezza. I documenti o certificati ulteriori sono distrutti a cura del Servizio centrale di protezione o custoditi dallo stesso; in quest'ultimo caso, non possono essere utilizzati per finalita' diverse da quelle indicate nel presente articolo. L'acquisizione, la distruzione e l'utilizzazione dei documenti e certificati predetti sono annotati in apposito registro riservato.

3.Le richieste di atti, certificati o estratti, di formazione, iscrizione, annotazione o trascrizione di atti, compresi quelli di stato civile, effettuate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, sono fatte per iscritto e sono conservate dal pubblico ufficiale che le riceve, il quale ne cura la custodia riservata.

4.Nel caso in cui il destinatario del procedimento di cambiamento delle generalita' e' un collaboratore di giustizia, il Servizio centrale di protezione, con modalita' atte a garantire la riservatezza delle informazioni, deve provvedere a comunicare per l'inserimento nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le situazioni soggettive di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e gli altri dati iscritti nel registro di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, riferendoli alle nuove generalita'.

5.Il Servizio centrale di protezione provvede, altresi', a comunicare, con modalita' idonee a garantire la riservatezza delle informazioni, le risultanze del casellario giudiziale all'Ufficio del casellario presso il Tribunale di Roma, riferendole alle nuove generalita'.

6.Il Direttore del Servizio centrale di protezione riferisce periodicamente, e comunque almeno ogni sei mesi, alla Commissione centrale sulle modalita' di applicazione delle disposizioni concernenti il cambiamento delle generalita'.

Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): «Art. 4 (Atti di stato civile ed altri atti in deroga alle norme vigenti). - 1. L'autorita' designata a norma dell'art. 2, in attuazione dell'incarico ricevuto, richiede ai pubblici ufficiali competenti il rilascio, in deroga alle disposizioni di legge o di regolamento in vigore, di atti di stato civile o loro estratti e di ogni altro atto, provvedimento o certificato, compresi i documenti di identificazione, relativi alle persone ammesse allo speciale programma di protezione, formati in relazione alle nuove generalita', ovvero in assenza della indicazione della persona cui si riferiscono. In quest'ultimo caso, il certificato, documento, atto o provvedimento e' completato a cura del Servizio centrale di protezione, che provvede alle iscrizioni o annotazioni nel registro di cui all'art. 3. 2. L'autorita' designata richiede, altresi', le occorrenti iscrizioni, in deroga alle disposizioni di legge o di regolamento vigenti, in albi o registri, compreso quello anagrafico, relative alle persone ammesse allo speciale programma di protezione indicate con le nuove generalita', sulla base dei certificati, atti o provvedimenti rilasciati a norma del comma 1, ovvero previa esibizione dell'attestazione del Ministero dell'interno circa le nuove generalita' e le altre qualita' richieste risultanti nel registro di cui all'art. 3. 3. In nessun caso puo' essere richiesto ai pubblici ufficiali competenti la formazione, l'iscrizione, la trascrizione o l'annotazione di atti di stato civile che non trovano riscontro nel provvedimento di cambiamento delle generalita'. E' fatto comunque divieto all'autorita' designata a norma dell'art. 2 di richiedere atti o provvedimenti che la persona ammessa al programma di protezione non potrebbe ottenere per mancanza di qualita', situazioni soggettive o requisiti richiesti da disposizioni di legge o di regolamenti. 4. L'autorita' designata emette ricevuta dei documenti rilasciati a norma del comma 1 e trasmette gli stessi al Servizio centrale di protezione che ne prende nota nel registro di cui all'art. 3. 5. I pubblici ufficiali sono tenuti ad adempiere senza ritardo alle richieste di cui ai commi 1 e 2 ed a rilasciare, a qualsiasi successiva richiesta da chiunque e' legittimato a presentarla, certificati conformi alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni e ad ogni altro atto o provvedimento formato o rilasciato a norma dei predetti commi, salvo espressa diversa disposizione dell'autorita' richiedente. 6. Quando sono stati rilasciati certificati, documenti, atti o provvedimenti senza l'indicazione delle generalita' della persona cui si riferiscono, i pubblici ufficiali competenti sono tenuti a dare immediata comunicazione al Servizio centrale di protezione delle eventuali richieste, presentate da soggetti diversi dall'autorita' di cui al comma 1, relative a persone i cui nominativi non trovano riscontro negli atti d'ufficio. Il Servizio centrale di protezione, quando accerta che gli stessi nominativi non trovano riscontro nel registro di cui all'art. 3, ne da' notizia al pubblico ufficiale per i successivi adempimenti. 7. Quando si tratta di iscrizioni anagrafiche non si procede agli adempimenti di cui all'art. 6, comma 7, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e di cui agli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.». - Per il testo dell'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 8. - Per il testo dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 9. - Per il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 16.

Art. 18

Norme finali

1.Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto interministeriale 24 novembre 1994, n. 687, contenente il «Regolamento recante norme dirette ad individuare i criteri di formulazione del programma di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e le relative modalita' di attuazione», nonche' il decreto riservato del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, del 24 novembre 1994, recante norme dirette ad individuare i criteri di formulazione ed i contenuti del programma speciale di protezione.

2.Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente regolamento si provvede nei limiti degli stanziamenti previsti dalla legge.

Il Ministro dell'interno Pisanu Il Ministro della giustizia Castelli

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2004

Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 85

Allegato A

Allegato A Fac-simile del registro dei dati di cui all'art. 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119 REGISTRO DEI DATI RELATIVO AL CAMBIAMENTO DELLE GENERALITA' (Ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119) Il presente registro n. ............... si compone di n. ............. fogli e di n. ............... pagine Roma, ..................................... (luogo e data della vidimazione) il ....................................... (qualifica, cognome e nome) Foglio n. ...... pag. ....... (segue a foglio n. ...............) GENERALITA' ORIGINARIE Sez. I - Identita' della persona Cognome e nome: .... data e luogo di nascita:.... estremi dell'atto di stato civile: .... (richiamo atto n.: ......... fasc. n.: ...........) paternita' e maternita':.... Sez. II - Coniugio e filiazione Cognome, nome data e luogo di nascita, paternita' e maternita' del coniuge:...................................................... data e luogo del matrimonio: .... estremi dell'atto di stato civile: .... eventuali variazioni del rapporto coniugale ed estremi degli atti relativi: .... .... (richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............) nome, data e luogo di nascita dei figli; estremi degli atti di stato civile ed eventuali trascrizioni o annotazioni per ciascuno dei figli ............................................................... (richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............) Sez. III - Altri atti di stato civile Specie dell'atto, data e luogo dell'evento ed estremi dell'atto: ................................................................ (richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............) (segue a foglio n. .............) pag. ........./b NUOVE GENERALITA' Sez. I - Identita' della persona Cognome e nome: .... data e luogo di nascita: .... estremi dell'atto di stato civile se adottato: .... (richiamo atto n.: ............... fasc. n.: ...............) paternita' e maternita':.... Sez. II - Coniugio e filiazione Cognome, nome, data e luogo di nascita, paternita' e maternita' del coniuge:.... .... data e luogo del matrimonio:.... estremi dell'atto di stato civile se adottato: .... eventuali variazioni del rapporto coniugale ed estremi degli atti relativi: .... .... (richiami atto nn.: ............... fasc. nn.: ...............) nome, data e luogo di nascita dei figli; estremi degli atti di stato civile ed eventuali trascrizioni o annotazioni per ciascuno dei figli .... .... .... (richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............) Sez. III - Altri atti di stato civile Specie dell'atto, data e luogo dell'evento ed estremi dell'atto: ....... .... .... (richiamo atti nn: ............... fasc. nn: ...............) Foglio n. ............ pag. n. ....... (segue a foglio n. ...........) Sez. IV - Residenza e altri dati essenziali Residenza anagr..... domicilio o dimora.... (precedenti al cambiamento delle generalita) (richiami atti nn: ............... fasc. nn: ...............) cod. fiscale: .... cod. sanitario: .... passaporto o altro titolo di espatrio, data e luogo di emissione, validita':.... Sez. V - Titoli autorizzati, concessori e abilitativi Tipo, autorita' adottante, data e luogo di conseguimento, validita': 1) ....; 2)....; 3).... (richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............) Sez. VI - Titoli di studio Tipo, autorita' adottante, data e luogo di conseguimento: 1).... 2).... (richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............) Sez. VII - Stato patrimoniale e rapporti civili Descrizione dei beni in proprieta', godimento o partecipazione e dei rapporti di diritto civile. A testo libero:.... .... .... .... .... .... (richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............) (segue a foglio n. ............... ) pag. ............./b Sez. IV - Residenza e altri dati essenziali Residenza anagr. .... .... domicilio o dimora .... (precedenti al cambiamento delle generalita) (richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............) cod. fiscale:.... cod. sanitario .... documenti di identificazione o validi per l'espatrio, data e luogo di emissione, validita': (specificare, se si tratta di documenti di copertura, i limiti di utilizzazione) .... .... Sez. V - Titoli autorizzati, concessori e abilitativi Tipo, autorita' adottante, data e luogo di conseguimento, validita': 1) .... 2) .... 3) .... (richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............) Sez. VI - Titoli di studio Tipo, autorita' adottante, data e luogo di conseguimento: 1).... 2) .... (richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............) Sez. VII - Stato patrimoniale e rapporti civili Descrizione dei beni in proprieta', godimento o partecipazione e dei rapporti di diritto civile, eventuali negozi simulati, rappresentante generale, eventuali rappresentanti speciali. A testo libero:.... .... .... (richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............) Foglio n. ............ pag. ......... (segue a foglio n. .........) Sez. VIII - Risultanze del CED dei dati di polizia Testo archivio ARPO e richiami ad altri archivi. A testo libero: .... .... .... (richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............) Sez. IX - Risultanze del casellario giudiziale A testo libero: .... .... .... (richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............) Sez. X - Procedimenti giurisdizionali e amministrativi in corso Natura, autorita' competente, oggetto e stato del procedimento, data della rilevazione: .... .... .... .... (richiamo atti nn: ............... fasc. nn: ...............) (segue a foglio n. .................. ) pag................/b Sez. VIII - Iscrizioni nel CED dei dati di polizia Testo archivio ARPO e richiami ad altri archivi. A testo libero: .... .... .... (richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............) Sez. IX - Iscrizioni nel casellario giudiziale A testo libero: .... .... .... .... (richiamo atti nn.: ............... fasc. nn.: ...............) Sez. X - Procedimenti giurisdizionali e amministrativi Natura, autorita' competente, oggetto e stato del procedimento, data della rilevazione: .... .... .... (richiami atto nn.: ............... fasc. nn.: ...............)

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