DECRETO-LEGGE 24 giugno 2004, n. 158

Type Decreto-legge
Publication 2004-06-24
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 26-6-2004.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 2004, n. 188 (in G.U. 30/07/2004, n.177).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che, nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e' necessario garantire la permanenza in carica degli attuali consigli provinciali, regionali e nazionali degli ordini professionali, la cui scadenza e' fissata al 30 giugno 2004;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare il predetto termine, al fine di procedere all'indizione delle nuove elezioni secondo le nuove procedure elettorali e in conformita' al nuovo sistema di funzionamento degli ordini e dei collegi professionali di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001;

Considerato che, in attesa di una compiuta disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilita' e per la revisione del procedimento per l'adozione dei provvedimenti indicati nell'articolo 336 del codice civile, ai predetti procedimenti devono continuare ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare le predette disposizioni transitorie per una tutela effettiva dei diritti del minore e per consentire la regolare prosecuzione dei procedimenti in corso;

Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare i termini stabiliti dagli articoli 180 e 181 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di consentire ai titolari del trattamento dei predetti dati di conformarsi alle nuove e complesse disposizioni sulle misure minime di sicurezza nonche' alle pubbliche amministrazioni di adottare i necessari regolamenti identificativi delle tipologie dei dati sensibili;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1.All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, le parole: "30 giugno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".

((1-bis. Il regolamento previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e' emanato entro il 31 dicembre 2004. Entro la medesima data devono essere indette, ove il mandato non abbia piu' lunga durata, le elezioni per il rinnovo dei consigli degli ordini e collegi interessati))

Art. 2

1.Le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, sono ulteriormente prorogate al 30 giugno 2005. ((3))

Art. 3
Art. 4

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Castelli, Ministro della giustizia

Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

Mazzella, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli

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