LEGGE 30 giugno 2004, n. 187
Entrata in vigore del provvedimento: 31/7/2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Valencia il 22 aprile 2002.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 110 dell'Accordo stesso.
Art. 3
1.Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 13.220 euro annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Verbale di Rettifica
Testo in lingua Parte di provvedimento in formato grafico VERBALE DI RETTIFICA dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, firmato a Valenza il 22 aprile 2002 IL SEGRETARIATO GENERALE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, nella sua funzione di depositario dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra, firmato a Valenza il 22 aprile 2002, in seguito denominato "accordo", AVENDO CONSTATATO che il testo dell'accordo contiene alcuni errori materiali nella versione italiana, AVENDO PORTATO A CONOSCENZA delle parti firmatarie dell'accordo tali errori nonche' la proposta di correzione, AVENDO CONSTATATO che nessuna parte firmataria ha mosso obiezioni, HA PROCEDUTO in data odierna alla correzione dell'errore in questione e ha redatto il presente verbale di rettifica con allegate le correzioni della versione italiana dell'accordo, copia del quale sara' trasmessa alle parti contraenti. Il Segretario Generale/ Alto Rappresentante Parte di provvedimento in formato grafico ALLEGATO VERBALE DI RETTIFICA DELL'ACCORDO EUROMEDITERRANEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITA' EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, DALL'ALTRA (doc. 6786/02 del 12.4.2002) Articolo 7 (Pagina CE/DZ/it 9) Anziche': "... della tariffa doganale libanese, ..." leggasi: "... della tariffa doganale algerina, ..." Articolo 21, paragrafo 2 (Pagina CE/DZ/it 19) Anziche': "2. Nell'ambito del Consiglio di associazione si tengono ..." leggasi: "2. Nell'ambito del Comitato di associazione si tengono ..." Articolo 26, paragrafo 2, lettera b), secondo comma (Pagina CE/DZ/it 24) Anziche': "Il Consiglio di associazione puo' adottare qualsiasi ..." leggasi: "Il Comitato di associazione puo' adottare qualsiasi ..." Il testo che precede e' copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles. Bruxelles Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo - art. 1
ACCORDO EUROMEDITERRANEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITA' EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, DALL'ALTRA IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, in seguito denominati "Stati membri", e LA COMUNITA' EUROPEA, in seguito denominata "Comunita'", da una parte, e LA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, in seguito denominata "Algeria", dall'altra, CONSIDERANDO i legami storici e i valori comuni all'origine della vicinanza e dell'interdipendenza esistenti tra la Comunita', i suoi Stati membri e l'Algeria; CONSIDERANDO che la Comunita', i suoi Stati membri e l'Algeria desiderano consolidare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocita', sulla solidarieta', sul partenariato e sulla partecipazione allo sviluppo; CONSIDERANDO l'importanza che le parti annettono ai principi della Carta delle Nazioni Unite, in particolare al rispetto dei diritti dell'uomo e delle liberta' politiche ed economiche, che costituiscono il fondamento stesso dell'associazione; CONSAPEVOLI tanto dell'importanza delle relazioni instaurate in un quadro globale euromediterraneo quanto dell'obiettivo dell'integrazione tra i paesi del Magreb; DESIDERANDO conseguire pienamente gli obiettivi della loro associazione tramite adeguate disposizioni del presente accordo, al fine di ravvicinare il livello di sviluppo economico e sociale della Comunita' e dell'Algeria; CONSAPEVOLI dell'importanza del presente accordo, basato sulla comunanza degli interessi, sulle concessioni reciproche, sulla cooperazione e sul dialogo; DESIDERANDO istituire e approfondire la concertazione politica sulle questioni bilaterali e internazionali di comune interesse; CONSAPEVOLI che il terrorismo e la criminalita' organizzata internazionale costituiscono una minaccia per la realizzazione degli obiettivi del partenariato e per la stabilita' nella regione; TENENDO CONTO della volonta' della Comunita' di fornire un sostegno costruttivo al processo di riforma e di adeguamento dell'economia algerina, nonche' allo sviluppo sociale del paese; CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunita' e dall'Algeria a favore del libero scambio nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), modificato dall'Uruguay Round; DESIDERANDO instaurare una cooperazione sostenuta da un dialogo regolare in campo economico, scientifico, tecnologico, sociale, culturale, audiovisivo e ambientale per giungere ad una migliore comprensione reciproca; CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunita' europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali parti contraenti distinte e non come Stati membri della Comunita', finche' il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notificano all'Algeria di essere vincolati come membri della Comunita', in conformita' del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunita' europea. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformita' del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati; PERSUASI che il presente accordo costituisce un quadro propizio all'evoluzione di un partenariato basato sull'iniziativa privata, creando al tempo stesso un clima favorevole allo sviluppo delle loro relazioni economiche, commerciali e d'investimento, fattori indispensabili per il sostegno della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento tecnologico, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 1. E' istituita un'associazione tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Algeria, dall'altra. 2. Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi: - costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le parti che consenta loro di consolidare le relazioni e la cooperazione in tutti i settori giudicati pertinenti; - intensificare gli scambi, favorire lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le parti e stabilire le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali; - favorire i contatti umani, specie nell'ambito delle procedure amministrative; - promuovere l'integrazione magrebina agevolando gli scambi e la cooperazione nella regione, nonche' tra quest'ultima e la Comunita' e i suoi Stati membri; - promuovere la cooperazione in campo economico, sociale, culturale e finanziario.
Accordo - art. 2
ARTICOLO 2 Le politiche interne e internazionali delle parti sono improntate al rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo, enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che costituisce un elemento essenziale del presente accordo.
Accordo - art. 3
ARTICOLO 3 1. Si istituisce un dialogo continuativo tra le parti in materia di politica e di sicurezza al fine di instaurare vincoli duraturi di solidarieta' che contribuiscano alla prosperita', alla stabilita' e alla sicurezza della regione mediterranea e favoriscano un clima di comprensione e di tolleranza interculturali. 2. Il dialogo e la cooperazione politici mirano in particolare a: a) facilitare il riavvicinamento tra le parti attraverso una migliore comprensione reciproca e una concertazione periodica sulle questioni internazionali di comune interesse; b) consentire a ciascuna delle parti di tenere conto della posizione e degli interessi dell'altra; c) promuovere il consolidamento della sicurezza e della stabilita' nella regione euromediterranea; d) promuovere iniziative comuni.
Accordo - art. 4
ARTICOLO 4 Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse per le parti, in particolare le condizioni atte a garantire la pace, la sicurezza e lo sviluppo regionale sostenendo le iniziative finalizzate alla cooperazione.
Accordo - art. 5
ARTICOLO 5 Il dialogo politico si svolge a scadenze regolari e ogniqualvolta sia necessario, in particolare: a) a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del Consiglio di associazione; b) a livello di alti funzionari dell'Algeria, da una parte, e della Presidenza del Consiglio e della Commissione, dall'altra; c) attraverso la piena utilizzazione di tutti i canali diplomatici, ad esempio tramite incontri periodici, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi; d) all'occorrenza, con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire ad intensificare tale dialogo e a renderlo piu' costruttivo.
Accordo - art. 6
ARTICOLO 6 Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e l'Algeria istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalita' qui di seguito specificate e ai sensi delle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in seguito denominati "GATT".
Accordo - art. 7
ARTICOLO 7 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e dell'Algeria che rientrano nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale libanese, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato 1.
Accordo - art. 8
ARTICOLO 8 I prodotti originari dell'Algeria sono ammessi all'importazione nella Comunita' in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente.
Accordo - art. 9
ARTICOLO 9 1. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Algeria dei prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato 2 sono aboliti sin dall'entrata in vigore dell'accordo. 2. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Algeria dei prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato 3 sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario: - dopo due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all'80% del dazio di base; - dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 70% del dazio di base; - dopo quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 60% del dazio di base; - dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 40% del dazio di base; - dopo sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 20% del dazio di base; - dopo sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo, i dazi residui vengono aboliti. 3. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Algeria dei prodotti originari della Comunita' diversi da quelli il cui elenco figura negli allegati 2 e 3 sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario: - dopo due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 90% del dazio di base; - dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all'80% del dazio di base; - dopo quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 70% del dazio di base; - dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 60% del dazio di base; - dopo sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 50% del dazio di base; - dopo sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 40% del dazio di base; - dopo otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 30% del dazio di base; - dopo nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 20% del dazio di base; - dopo dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 10% del dazio di base; - dopo undici anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 5% del dazio di base; - dopo dodici anni dall'entrata in vigore del presente accordo, i dazi residui vengono aboliti. 4. In caso di gravi difficolta' relative a un determinato prodotto, il calendario fissato ai sensi dei paragrafi 2 e 3 puo' essere riveduto di comune accordo dal Comitato di associazione, fermo restando che il calendario per il quale e' stata chiesta la revisione non puo' essere prorogato, per il prodotto in questione, oltre il periodo massimo di transizione di cui all'articolo 6. Se il Comitato di associazione non prende alcuna decisione entro i trenta giorni successivi alla data in cui ha presentato la richiesta di revisione del calendario, l'Algeria puo' sospendere il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno. 5. Per ciascun prodotto il dazio di base rispetto al quale si devono operare le riduzioni successive di cui ai paragrafi 2 e 3 corrisponde all'aliquota di cui all'articolo 18.
Accordo - art. 10
ARTICOLO 10 Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
Accordo - art. 11
ARTICOLO 11 1. L'Algeria puo' adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, maggiorando o ripristinando dazi doganali. Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficolta', in particolare qualora dette difficolta' siano causa di gravi problemi sociali. I dazi doganali all'importazione applicabili in Algeria ai prodotti originari della Comunita' introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25% ad valorem e devono mantenere un margine preferenziale per i prodotti originari della Comunita'. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non puo' superare il 15% delle importazioni totali di prodotti industriali originari della Comunita' effettuate nell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici. Le misure di cui sopra sono applicate per un periodo non superiore a cinque anni, a meno che il Comitato di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al piu' tardi allo scadere del periodo di transizione massimo di cui all'articolo 6. Nessun prodotto puo' essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi piu' di tre anni dall'abolizione di tutti i dazi, di tutte le restrizioni quantitative e delle tasse o delle misure di effetto equivalente relativi a quel prodotto. L'Algeria informa il Comitato di associazione di ogni misura eccezionale che intende adottare e, su richiesta della Comunita', si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, l'Algeria presenta al Comitato di associazione un calendario per l'abolizione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione ditali dazi, a tassi annuali uniformi, con inizio al piu' tardi due anni dopo la loro introduzione. Il Comitato di associazione puo' decidere un calendario diverso. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, quarto comma, il Comitato di associazione puo', in via eccezionale, per tener conto delle difficolta' attinenti alla creazione di nuove industrie, autorizzare l'Algeria a mantenere le misure gia' adottate ai sensi del paragrafo 1 per un periodo massimo di tre anni oltre il periodo di transizione di cui all'articolo 6.
Accordo - art. 12
ARTICOLO 12 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e dell'Algeria che rientrano nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale algerina, nonche' ai prodotti elencati nell'allegato 1.
Accordo - art. 13
ARTICOLO 13 La Comunita' e l'Algeria procedono alla progressiva liberalizzazione dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati che interessano entrambe le parti.
Accordo - art. 14
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