DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 2004, n. 197

Type Decreto legislativo
Publication 2004-07-09
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39;

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, e, in particolare, gli articoli 1 e 29 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizione di Stato d'origine e di Stato ospitante

1.All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo la lettera g) sono inserite le seguenti: «g-bis) "Stato d'origine" indica lo Stato comunitario in cui la banca è stata autorizzata all'esercizio dell'attività; g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato comunitario nel quale la banca ha una succursale o presta servizi;».

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