LEGGE 19 luglio 2004, n. 198

Type Legge
Publication 2004-07-19
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 7/8/2004

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri dell'Ucraina sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Roma il 13 marzo 2003.

Art. 2
1.

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

Art. 3
1.

Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 22.795 annui, a decorrere dall'anno

2004.Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4
1.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Agreement

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE FOR THE PREVENTION, INVESTIGATION AND REPRESSION OF CUSTOMS OFFENCES Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - art. 1

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL'UCRAINA SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI Il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri dell'Ucraina, di seguito denominati Parti Contraenti, CONSIDERANDO che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, industriali ed agricoli dei loro rispettivi Paesi nonche' il commercio legittimo, CONVINTI CHE l'azione di contrasto alle violazioni doganali puo' essere resa piu' efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali; CONSIDERANDO l'importanza di assicurare l'esatta determinazione e riscossione dei dazi doganali, delle imposte, tasse o tributi all'importazione o all'esportazione delle merci, nonche' la precisa applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli, quest'ultimi comprendenti anche quelli per il rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica; CONSIDERANDO che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la societa'; TENUTO CONTO degli strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale, in particolare della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953; TENUTO CONTO ANCHE delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelle elencate negli allegati alla suddetta Convenzione. HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Ai fini del presente Accordo si intende per: a) "legislazione doganale" l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e relative: - all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito delle merci e dei capitali, compresi i mezzi di pagamento; - alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all'importazione ed all'esportazione; - alle misure di divieto, restrizione e controllo incluse le disposizioni sul controllo dei cambi; - alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope; b) "Amministrazioni doganali" nella Repubblica italiana l'Amministrazione doganale italiana ivi compresa la Guardia di Finanza e in Ucraina il Servizio Doganale di Stato dell'Ucraina; e) "infrazione doganale" ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale; d) "diritti e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse o imposizioni, gravanti sulle merci, che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica italiana, i diritti e le tasse all'importazione o all'esportazione istituiti dai competenti organi dell'Unione Europea; e) "consegna controllata", il metodo che permette il passaggio delle merci conosciute o sospettate di traffico illecito sul territorio dello Stato di ciascuna Parte Contraente, sotto il controllo delle competenti Autorita' degli Stati delle stesse allo scopo di identificare le persone coinvolte nel traffico illecito; f) "persona" ogni persona fisica o giuridica; g) "dati personali" ogni informazione riferita ad una persona identificata o identificabile; h) "stupefacenti e sostanze psicotrope", tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988, compresi quelli di cui agli allegati alla citata Convenzione; i) "Amministrazione doganale richiedente", l'Amministrazione doganale che richiede l'assistenza; j) "Amministrazione doganale adita", l'Amministrazione doganale cui si richiede l'assistenza.

Accordo - art. 2

Articolo 2 1. Le Parti 'Contraenti per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano reciprocamente assistenza amministrativa alle condizioni stabilite dal presente Accordo, al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e per la prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni doganali. 2. L'assistenza, ai sensi del presente Accordo, viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformita' alle disposizioni legislative del proprio Stato e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale. 3. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tema di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana dall'essere Stato Membro dell'Unione Europea e Parte Contraente in accordi intergovernativi gia' stipulati o da stipulare tra gli Stati Membri dell'Unione Europea. 4. Il presente Accordo e' limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti, e non copre l'assistenza in campo penale. L'applicazione dei presente Accordo non pregiudica gli obblighi in materia di mutua assistenza amministrativa delle Parti Contraenti assunti ai sensi di qualsiasi altra Convenzione o Accordo internazionale.

Accordo - art. 3

Articolo 3 1. Le Amministrazioni doganali, di propria iniziativa o su richiesta, si forniscono reciprocamente le seguenti informazioni: a) se le merci importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legalmente esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita, e l'eventuale regime doganale sotto cui le merci sarebbero state collocate; b) se le merci esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legalmente importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita, e l'eventuale regime doganale sotto cui le merci sarebbero state collocate.

Accordo - art. 4

Articolo 4 Nel contesto delle disposizioni legali e regolamentari dei loro Stati, le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si scambiano - su richiesta e previa indagine, se necessaria - tutte le informazioni che possono essere utili per assicurare l'esatta riscossione dei dazi doganali e delle imposte, in special modo le informazioni che agevolano: a) la determinazione del valore in dogana, della classificazione tariffaria e dell'origine delle merci; b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli.

Accordo - art. 5

Articolo 5 Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce informazioni ed esercita una sorveglianza speciale su: a) le persone conosciute dall'Amministrazione doganale richiedente per aver commesso o sospettate di commettere un'infrazione doganale, in particolare quelle che entrano nel od escono dal territorio doganale dello Stato della Parte Contraente adita; b) le merci in transito o in deposito sospettate dall'Amministrazione doganale richiedente di costituire oggetto di un traffico illecito in entrata o in uscita dal suo territorio doganale; c) i mezzi di trasporto sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dello Stato dell'una o dell'altra Parte Contraente; d) i locali sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dello Stato dell'una o dell'altra Parte Contraente.

Accordo - art. 6

Articolo 6 1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni ed intelligence circa le transazioni, effettuate o progettate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale. 2. In casi di estrema serieta' che potrebbero comportare un danno sostanziale all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale dello Stato di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, laddove possibile, fornisce specifiche informazioni di propria iniziativa.

Accordo - art. 7

Articolo 7 1. Su richiesta, l' Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulle norme doganali e le procedure applicabili nello Stato di quella Parte Contraente e per le indagini relative ad un'infrazione doganale. 2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazione relative a: a) modifiche sostanziali delle loro norme doganali; b) nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia; c) nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.

Accordo - art. 8

Articolo 8 Su richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale della Parte adita, in conformita' con la legislazione in vigore sul suo territorio, notifica o richiede alle competenti autorita' di notificare alla persona interessata, residente o stabilita nel suo territorio, tutti i documenti e le decisioni che rientrano nell'ambito del presente Accordo, che emanano dall'Amministrazione doganale richiedente.

Accordo - art. 9

Articolo 9 Le Amministrazioni doganali possono, d'intesa ed in accordo con le rispettive disposizioni legislative e regolamentari dei loro Stati, ricorrere al metodo della consegna controllata di merci intatte, rimosse o sostituite interamente o parzialmente.

Accordo - art. 10

Articolo 10 Le Amministrazioni doganali possono fornirsi reciprocamente assistenza tecnica in materie doganali attraverso: a) lo scambio di funzionari allo scopo di incrementare la conoscenza reciproca delle rispettive tecniche doganali; b) la formazione e l'assistenza nello sviluppo di capacita' specializzate dei propri funzionari; c) lo scambio di esperti in materie doganali.

Accordo - art. 11

Articolo 11 1. L'assistenza prevista dal presente Accordo e' scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali. 2. Le richieste di assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tal caso esse devono essere confermate per iscritto senza indugio 3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate; a) Il nome dell'Amministrazione doganale richiedente; b) l'oggetto ed i motivi della richiesta; c) una sintetica descrizione della materia, gli elementi legali e la natura del procedimento; d) i nomi e gli indirizzi delle persone coinvolte nel procedimento, se conosciute. 4. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una o dall'altra Amministrazione doganale, viene soddisfatta nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative applicabili dalla Parte Contraente adita. 5. Le informazioni di cui al presente Accordo sono comunicate ai funzionari che sono all'uopo designati da ciascuna Amministrazione doganale. Una lista di funzionari cosi designati viene comunicata dall'Amministrazione doganale di una Parte Contraente a quella dell'altra Parte Contraente in conformita' con il paragrafo 2 dell'articolo 20 del presente Accordo.

Accordo - art. 12

Articolo 12 1. Se un'Amministrazione doganale lo richiede, l'altra Amministrazione doganale avvia indagini su operazioni che sono, o sembrano essere, contrarie alle leggi doganali in vigore nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente, e comunica a quest'ultima i risultati di tali indagini. 2. Le indagini sono condotte ai sensi delle leggi in vigore nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita. Quest'ultima procede come se stesse agendo per conto proprio. 3. Nel caso in cui l'Amministrazione doganale adita non fosse idonea ad adempiere alla richiesta, essa provvede a trasmetterla tempestivamente all'Amministrazione competente chiedendone contemporaneamente la cooperazione.

Accordo - art. 13

Articolo 13 1. Con l'autorizzazione ed alle condizioni dell'Amministrazione doganale adita, i funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente possono, in particolari casi, essere presenti, con compiti consultivi, sul territorio dello Stato della prima qualora si indaghi su infrazioni alla legislazione in vigore sul territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente. In tali occasioni i detti funzionari possono fornire e ricevere informazioni, ivi incluse quelle a carattere documentale, od assistenza con riferimento alla richiesta effettuata. 2. Quando, nelle circostanze previste dal presente Accordo, i funzionari di un'Amministrazione doganale sono presenti sul territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale, essi devono in qualsiasi momento essere in grado di fornire prova del loro mandato. Essi beneficiano, sul posto, della stessa protezione accordata a funzionari doganali dell'altra Parte Contraente, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti sul menzionato territorio, e sono responsabili di ogni violazione commessa. Essi inoltre non possono indossare uniformi ne' portare armi.

Accordo - art. 14

Articolo 14 1. Ciascuna Amministrazione doganale, di propria iniziativa o su richiesta, fornisce all'altra rapporti, elementi di prova o copie autenticate di documenti che danno tutte le informazioni disponibili su attivita', ultimate o pianificate, che costituiscono o appaiono costituire un'infrazione doganale nel territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale. 2. I documenti forniti ai sensi del presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate, prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. Tutto il materiale relativo all'interpretazione o all'impiego delle informazioni e dei documenti deve essere fornito nello stesso tempo 3. Files e documenti originali vengono richiesti solo nei casi in cui le copie autenticate siano insufficienti. 4. Files e documenti originali ricevuti ai sensi del presente Accordo saranno restituiti alla prima occasione.

Accordo - art. 15

Articola 15 1. Su richiesta di una Parte Contraente, in connessione con un'infrazione doganale, l'Amministrazione doganale adita puo' autorizzare, quando possibile, i propri funzionari a testimoniare davanti alle competenti autorita' della Parte Contraente richiedente, come esperti o testimoni, circa fatti da essi riscontrati durante il loro servizio ed a produrre i relativi elementi di prova. La richiesta di comparizione deve indicare chiaramente, in quale caso ed in quale qualita' il fiuazionario deve comparire. 2. L'Amministrazione doganale adita, precisa, qualora richiesto, nell'autorizzazione rilasciata, i limiti entro i quali i propri funzionari possono testimoniare. 3. Nei confronti dei funzionari doganali autorizzati a testimoniare, si applicano, durante la loro permanenza sul territorio dello Stato della Parte Contraente richiedente, le disposizioni di cui all'articolo 13 paragrafo 2 del presente Accordo.

Accordo - art. 16

Articolo 16 1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nell'ambito dell'assistenza amministrativa possono essere usati in procedimenti investigativi, giudiziari ed amministrativi, alle condizioni stabilite dalle rispettive norme giuridiche in vigore, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo. 2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere comunicati ad organi governativi diversi da quelli previsti da questo Accordo solamente se, l'Amministrazione doganale che li ha forniti, vi acconsente espressamente e a condizione che le disposizioni legislative dello Stato dell'Amministrazione che li riceve non vieti tale comunicazione. 3. Le restrizioni previste nei paragrafi 1 e 2 di questo Articolo non sono applicabili alle informazioni, comunicazioni e documenti riguardanti infrazioni relative agli stupefacenti e alle sostanze psicotrope. 4. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti disponibili per l'Amministrazione doganale della Parte Contraente richiedente godono, ai sensi del presente Accordo, della stessa protezione accordata dalle leggi dello Stato di questa Parte Contraente ai documenti ed informazioni della stessa natura.

Accordo - art. 17

Articolo 17 Allorquando dei dati personali sono scambiati ai sensi di questo Accordo, le Parti Contraenti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo, il quale costituisce parte integrante di quest'ultimo.

Accordo - art. 18

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