LEGGE 19 luglio 2004, n. 201

Type Legge
Publication 2004-07-19
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 11/8/2004

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 75 della Convenzione stessa.

Art. 3

1.Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 6.770 annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Convenzione - art. 1

Allegato CONVENZIONE CONSOLARE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA GEORGIA il Governo della Repubblica Italiana ed Il Governo (le Autorita' esecutive) della Georgia Desiderando promuovere lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra i due Stati, di seguito denominati Parti Contraenti, Intendendo a tal fine rafforzare le loro relazioni consolari e definire le funzioni consolati, facilitando in tal modo la tutela dei diritti e degli interessi delle persone fisiche e giuridiche di ciascuna delle Parti Contraenti nel territorio dell'altra Parte contraente; Richiamando i principi contenuti nella Convenzione di Vienna sulle Relazioni consolari del 24 aprile 1963 e confermando che le disposizioni ditale Convenzione continueranno a regolare le materie non espressamente disciplinate dalla presente Convenzione, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Definizioni Ai fini della presente Convenzione le espressioni seguenti vanno cosi intese: a - per "Stato d'invio", la Parte contraente che nomina i funzionari consolari; b - per "Stato di residenza", la Parte contraente sul territorio della quale i funzionari consolati esercitano le proprie funzioni; c - per "Ufficio consolare", qualsiasi Consolato Generale, Consolato, Vice-Consolato, Agenzia Consolare; d - per "circoscrizione consolare", il territorio attribuito ad un Ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari; e - per "Capo dell'Ufficio consolare", la persona incaricata di agire in tale qualita'; f - per "funzionario consolare", ogni persona, ivi compreso il Capo dell'Ufficio Consolare, incaricata di esercitare le funzioni consolari; g - per "impiegato consolare", ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un Ufficio consolare; h - per "membro del personale di servizio", ogni persona adibita al servizio domestico di un Ufficio consolare; i - per "membro dell'Ufficio consolare", i funzionari consolari, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio; j - per "membro del personale consolare", i funzionari consolari diversi dal Capo dell'Ufficio consolare, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio; k - per "membro del personale privato", una persona impiegata esclusivamente al servizio privato di un membro dell'Ufficio consolare; l - per "membro della famiglia", il coniuge nonche' i figli ed i genitori legalmente a carico di un funzionario o di un impiegato consolare, con esso conviventi; m - per "locali consolari", gli edifici o le parti di edifici ed i terreni ad essi attinenti che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati esclusivamente ai fini dell'Ufficio consolare; n - per "archivi consolari", tutte le carte, i documenti, la corrispondenza, i libri, i film, i nastri magnetici ed i registri, inclusi i registri informatizzati, il materiale di cifra e di codice, gli schedari, ed i mobili destinati alla loro protezione e conservazione; o - per "nave dello Stato d'invio", ogni nave per la navigazione marittima e fluviale immatricolata o registrata in conformita' con la legislazione dello Stato d'invio e di cui batte bandiera, comprese le navi di proprieta' di quest'ultimo, ad eccezione delle navi da guerra; p - per "aeromobile dello Stato d'invio", ogni aeromobile immatricolato o registrato nello Stato d'invio, recante i segni distintivi di quest'ultimo, compresi gli aeromobili che appartengono allo Stato d'invio, ad eccezione degli aeromobili militari.

Convenzione - art. 2

Articolo 2 Istituzione di un Ufficio consolare 1 - Un Ufficio consolare puo' essere istituito sul territorio dello Stato di residenza solo con il consenso di quest'ultimo. 2 - La sede dell'Ufficio consolare, la sua classe e la circoscrizione consolare sono stabilite dallo Stato d'invio e sottoposte all'approvazione dello Stato di residenza. 3 - Non possono essere apportate dallo Stato d'invio modifiche alla sede, alla classe ed alla circoscrizione dell'Ufficio consolare se non con il consenso dello Stato di residenza. E' altresi' richiesto il consenso espresso e preventivo dello Stato di residenza per l'apertura di un Ufficio appartenente all'Ufficio consolare, ma situato al di fuori della sede di quest'ultimo. 4 - In mancanza di un accordo specifico sull'entita' del personale dell'Ufficio consolare, lo Stato di residenza puo' esigere che essa sia mantenuta nei limiti di cio' che detto Stato ritiene ragionevole e normale, in considerazione delle circostanze e condizioni esistenti nella circoscrizione consolare e con riguardo alle esigenze della sede consolare.

Convenzione - art. 3

Articolo 3 Nomina dei funzionari consolari ed esercizio delle loro funzioni 1 - a) Lo Stato d'invio, per via diplomatica o in altro modo appropriato, presenta al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza, la lettera patente o altro strumento similare relativo alla nomina del Capo dell'Ufficio consolare. Tale documento indica il nome, il cognome, la cittadinanza del Capo dell'Ufficio conso- lare, la sede, la classe e la circoscrizione dell'Ufficio consolare. b) Lo Stato di residenza, dopo aver ricevuto la lettera patente o strumento similare relativo alla nomina del Capo dell'Ufficio consolare, autorizza o accorda l'exequatur per l'esercizio delle funzioni consolari da parte del Capo Ufficio consolare. Qualora lo Stato di residenza rifiuti di rilasciare l'exequatur o lo ritiri, non e' obbligato a comunicarne i motivi allo Stato di invio. c) Fatte salve le disposizioni dell'art. 1, d) e dell'art. 7, il Capo dell'Ufficio consolare e' ammesso all'esercizio delle proprie f.unzioni solo dopo il rilascio dell'exequatur o di altra autorizzazione similare. d) In attesa del rilascio dell'exequatur o autorizzazione similare, lo Stato di residenza puo' permettere al Capo dell'Ufficio consolare l'esercizio delle proprie funzioni a titolo provvisorio, nel qual caso si applicano le disposizioni della presente Convenzione. 2 - I funzionari consolari diversi dal Capo dell'Ufficio consolare, sono ammessi dallo Stato di residenza all'esercizio delle proprie funzioni a seguito di notifica della loro nomina; l'ammissione all'esercizio delle funzioni consolari puo' essere rifiutata o ritirata, ed in tal caso lo Stato di residenza non e' tenuto a comunicarne i motivi allo Stato d'invio. 3 - I funzionari consolari di camera possono essere solamente cittadini dello Stato d'invio. I funzionari consolari onorari possono avere la cittadinanza dello Stato di invio, dello Stato di residenza oppure di un terzo Stato.

Convenzione - art. 4

Articolo 4 Nomina degli altri membri del personale consolare 1. Lo Stato di residenza deve essere informato per via diplomatica della nomina di qualsiasi membro dell'Ufficio consolare. 2. Al momento della notifica o successivamente, lo Stato di residenza puo' rifiutare di riconoscere una persona quale membro del personale consolare e non e' tenuto a comunicarne i motivi allo Stato di invio. In tal caso, lo Stato d'invio richiama la persona in questione o pone fine alle sue funzioni nell'Ufficio consolare.

Convenzione - art. 5

Articolo 5 Notifica alle autorita' della circoscrizione consolare Dal momento in cui il Capo dell'Ufficio consolare viene ammesso, anche a titolo provvisorio, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza e' tenuto ad informare immediatamente le Autorita' competenti della circoscrizione consolare. Esso e' altresi' tenuto ad assicurare che siano adottate le misure necessarie affinche' il Capo dell'Ufficio consolare possa adempiere ai suoi doveri d'Ufficio nonche' beneficiare del trattamento previsto dalle disposizioni della presente Convenzione.

Convenzione - art. 6

Articolo 6 Notifica allo Stato di residenza degli arrivi e delle partenze 1. Al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all'Autorita' da questi designata devono essere notificati: a) l'arrivo dei membri del personale consolare, dopo la loro nomina a tale incarico, la loro partenza definitiva dallo Stato di residenza o la cessazione delle loro funzioni presso l'Ufficio consolare, nonche' ogni altra modifica concernente il loro status che possa verificarsi durante il loro servizio nell'Ufficio consolare; b) l'arrivo nello Stato di residenza e la partenza definitiva da tale Stato dei membri della famiglia dei membri dell'Ufficio consolare e, se del caso, il fatto che una persona diventi membro della famiglia o cessi di esserlo; c) l'arrivo nello Stato di residenza e la partenza definitiva da tale Stato dei membri del personale privato e, se del caso, la fine del loro servizio in tale qualita'; d) l'assunzione e la cessazione delle funzioni di membri dell'Ufficio consolare o del personale privato che siano residenti nello Stato di residenza, nella misura in cui siano beneficiari di privilegi ed immunita'. 2 - Se possibile, l'arrivo e la partenza definitiva dovranno essere preventivamente notificati.

Convenzione - art. 7

Articolo 7 Esercizio temporaneo delle funzioni di Capo dell'Ufficio consolare 1 - I membri del personale diplomatico della missione diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza, i funzionari consolari e gli impiegati consolari possono esercitare temporaneamente le funzioni di Capo dell'Ufficio consolare qualora il Capo dell'Ufficio consolare non e' in grado di esercitare le proprie funzioni nonche' nel caso in cui e' vacante il posto di Capo dell'Ufficio consolare. 2 - Chi esercita temporaneamente le funzioni di Capo di un Ufficio consolare puo', a seguito di notifica alle Autorita' competenti dello Stato di residenza, esercitare le proprie funzioni e beneficiare delle disposizioni della presente Convenzione in attesa che il titolare riprenda le proprie funzioni o che venga designato un nuovo Capo dell'Ufficio consolare. 3 - Un membro del personale diplomatico della missione diplomatica dello Stato di invio nello Stato di residenza, designato da parte dello Stato d'invio a dirigere temporaneamente l'Ufficio consolare alle condizioni previste al comma 1 del presente articolo, continua a godere dei privilegi e delle immunita' diplomatiche.

Convenzione - art. 8

Articolo 8 Locali e residenze 1 - Lo Stato d'invio puo', alle condizioni e in tutte le forme previste dalla legislazione dello Stato di residenza: a) acquistare in proprieta', in godimento o in qualsiasi altra forma giuridica, terreni, edifici, parti di edifici e dipendenze necessari per la sistemazione ed il mantenimento dell'Ufficio consolare o per la residenza dei membri di un Ufficio consolare; b) costruire, per i medesimi fini, edifici, parti di edifici o dipendenze sui terreni da esso acquisiti in conformita' con la lettera a) del presente comma; c) alienare i diritti o i beni di cui alle lettere a) e b) del presente comma. 2 - Lo Stato di residenza deve, sia facilitare l'acquisto da parte dello Stato d'invio nel suo territorio, nell'ambito delle sue leggi e regolamenti, dei locali necessari all'Ufficio consolare, sia assistere lo Stato d'invio a procurarsi tali locali in altro modo. Lo Stato di residenza deve anche, ove occorra, aiutare l'Ufficio consolare ad ottenere alloggi adeguati per i suoi membri. 3 - Le disposizioni del presente articolo non esimono lo Stato d'invio dal rispetto dei regolamenti edilizi e urbanistici applicabili nella zona nella quale sono situati i beni immobili.

Convenzione - art. 9

Articolo 9 Esenzione fiscale dei locali consolari 1 - Lo Stato d'invio e' esentato nello Stato di residenza da ogni tassa ed imposta statale, locale, regionale o comunale per cio' che riguarda: a) l'acquisto in proprieta', in possesso o in godimento, la proprieta', il possesso, il godimento, la detenzione di terreni, di edifici, la costruzione e la manutenzione di edifici o la sistemazione dei terreni, destinati o che servono esclusivamente alle esigenze di servizio di un Ufficio consolare o alla residenza del Capo dell'Ufficio consolare che sia funzionario di carriera; b) l'acquisto, la proprieta', il possesso o il godimento, secondo le disposizioni legislative o regolamentari dello Stato di residenza, di tutti i beni mobili, ivi compresi i mezzi di trasporto destinati o che servono esclusivamente alle esigenze di servizio di un Ufficio consolare, rimanendo inteso che l'esenzione delle imposte e tasse applicabili in occasione o a causa di importazione o riesportazione e' oggetto esclusivo delle disposizioni dell'articolo 27. 2 - L'esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle imposte e tasse accertate o percepite in rimunerazione di servizi specifici resi. 3 - L'esenzione fiscale di cui al comma 1 del presente articolo non si applica alle imposte e tasse che, secondo le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza, sono a carico della persona che stipuli un contratto con lo Stato d'invio o con la persona incaricata di agire per conto di tale Stato.

Convenzione - art. 10

Articolo 10 Esenzione da requisizione 1 - I locali consolari, l'arredamento ed i beni mobili nonche' i mezzi di trasporto dell'Ufficio consolare, sono esenti da ogni forma di requisizione. 2 - I suddetti locali non sono esenti da esproprio per motivi di difesa nazionale o di pubblica utilita', conformemente alle leggi dello Stato di residenza. Se l'esproprio e' necessario a tali fini, e nel caso in cui lo Stato d'invio sia proprietario dei locali consolari, sara' ad esso immediatamente versato un indennizzo, adeguato ed effettivo che potra' essere liberamente trasferito in detto Stato entro un termine ragionevole. 3 - Lo Stato di residenza adotta disposizioni per facilitare allo Stato d'invio, proprietario od affittuario dei locali espropriati, la reinstallazione della Sede consolare onde evitare che si frappongano ostacoli all'esercizio delle funzioni consolari.

Convenzione - art. 11

Articolo 11 Inviolabilita' dei locali consolari e della residenza del Capo dell'Ufficio consolare 1 - I locali consolari e la residenza del Capo dell'Ufficio consolare sono inviolabili. Le Autorita' dello Stato di residenza potranno accedervi solo con il consenso espresso del Capo dell'Ufficio consolare, o della persona da questi designata o del Capo della missione diplomatica dello Stato d'invio. 2 - In ogni caso tale consenso e' presunto in caso di incendio o di altri sinistri che esigano misure immediate di protezione. 3 - Lo Stato di residenza ha l'obbligo particolare di adottare tutti i provvedimenti appropriati per tutelare i locali consolari da intrusioni o danneggiamenti e per prevenire che la tranquillita' dell'Ufficio consolare sia turbata o che la sua dignita' sia diminuita.

Convenzione - art. 12

Articolo 12 Inviolabilita' dell'Archivio e dei documenti consolari L'Archivio consolare ed ogni altro documento e registro sono inviolabili in qualsiasi momento e ovunque si trovino e le Autorita' dello Stato di residenza, per qualsiasi motivo, non possono esaminarli o sequestrarli.

Convenzione - art. 13

Articolo 13 Uso dello bandiera e dello stemma nazionale 1 - La bandiera dello Stato d'invio puo' essere issata sull'edificio occupato dall'Ufficio consolare e sulla residenza del Capo dell'Ufficio consolare. 2 - Il Capo dell'Ufficio consolare puo' inoltre far issare la bandiera dello Stato d'invio sui mezzi di trasporto qualora essi siano adoperati per esigenze di servizio. 3 - Lo stemma dello Stato d'invio con un' iscrizione appropriata che indichi l'Ufficio consolare dello Stato d'invio nella lingua o nelle lingue ufficiali di quest'ultimo e dello Stato di residenza, potra' essere apposto sugli edifici consolari e sul muro di cinta esterno, nonche' sulla residenza del Capo dell'Ufficio consolare. 4. Ognuna delle Parti Contraenti assicura il rispetto e la protezione della bandiera nazionale e dello stemma dell'altra Parte contraente.

Convenzione - art. 14

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