LEGGE 28 luglio 2004, n. 211

Type Legge
Publication 2004-07-28
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore della legge: 15-8-2004

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Mauritania sulla promozione e protezione degli investimenti fatto a Nouakchott il 5 aprile 2003.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XIII dell'Accordo stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Accord

Accord Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo- art. I

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA SULLA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Islamica di Mauritania, di seguito denominati le "Parti Contraenti", DESIDEROSI di creare condizioni favorevoli per rafforzare la cooperazione economica fra i due paesi, in particolare per quanto concerne gli investimenti di capitale da parte degli investitori di una Parte Contraente sul territorio dell'altra Parte Contraente, PERSUASI che l'incoraggiamento e la reciproca protezione di questi investimenti basati su accordi internazionali contribuiranno a stimolare i relazioni economiche suscettibili di promuovere la prosperita' delle due Parti Contraenti HANNO CONVENUTO quanto segue ARTICOLO I Definizioni Ai fini dell'applicazione del presente Accordo 1 Il termine "investimento" designa ogni categoria di bene investito, prima e dopo l'entrata in vigore del presente Accordo da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente sul territorio dell'altra parte Contraente conformemente alle leggi ed ai regolamenti di detta Parte, a prescindere dalla forma giuridica prescelta e' del quadro giuridico. Fatto salvo quanto precede, sono considerati investimenti, soprattutto ma non esclusivamente, i seguenti elementi a) i beni mobili ed immobili nonche' ogni altro diritto in rem di proprieta', compresi i diritti reali di garanzia sulla proprieta' di terzi, sempre che possano essere utilizzati ai fin dell'investimento, b) le azioni, le obbligazioni le quote sociali ed altri titoli di credito nonche' i titoli di Stato e i titoli pubblici in generale, c) i crediti finanziari collegati ad un investimento nonche' i redditi che provengono da un capitale e che sono reinvestiti i redditi provenienti da un capitale ed i diritti a tutte le prestazioni aventi un valore economico connessi ad un investimento, d) i diritti di autore, i marchi commerciali, i brevetti, i modelli industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, il know-how, i segreti commerciali, le denominazioni commerciali e l'avviamento commerciale, e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto nonche' ogni licenza e concessione conformi alla legge in vigore in materia di attivita' economiche, compresi i diritti di prospezione, di estrazione e di sfruttamento delle risorse naturali, f) ogni aumento di valore dell'investimento iniziale. Qualsiasi modifica della forma giuridica scelta per gli investimenti non pregiudica la loro qualifica di investimento, 2 Il termine "investitore" designa qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettua investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonche' le succursali, associate e filiali estere controllate da tali persone fisiche o giuridiche, 3 Il termine "persona fisica" designa, per ciascuna delle Parti Contraenti, una persona fisica che possiede la cittadinanza di questo Stato, conformemente alla sua legislazione, 4 Il termine "persona giuridica" designa, per ciascuna delle Parti Contraenti, qualsiasi organismo avente la propria sede nel territorio di una delle Parti Contraenti e da quest'ultima riconosciuto, come gli istituti pubblici, le societa' di persone, di capitali, le fondazioni e le associazioni, a prescindere che si tratti o meno di organismi a responsabilita' limitata, 5 Il termine "redditi" designa tutte le somme prodotte o che saranno prodotte da un investimento, compresi in modo particolare i profitti o gli interessi, i dividendi, le royalties, i compensi per prestazioni tecniche, di assistenza o di altra natura, nonche' qualsiasi pagamento in natura, 6 Il termine "territorio" indica, oltre alle superfici delimitate dalle frontiere terrestri, le "zone marine". Queste ultime includono le zone marine e sottomarine sono le sovranita' delle Parti Contraenti o su cui esse esercitano diritti sovrani o giurisdizionali conformemente al diritto internazionale, 7 L'espressione "accordo d'investimento" indica un accordo che una Parte contraente puo' concludere con un investitore dell'altra Parte Contraente in vista di regolamentare il rapporto specifico concernente l'investimento, 8 L'espressione "trattamento non discriminatorio" indica un trattamento almeno altrettanto favorevole del migliore trattamento esistente fra il trattamento nazionale e quello della nazione piu' favorita, 9 L'espressione "diritto di accesso" indica il diritto di essere ammessi ad investire nel territorio dell'altra Parte Continente, fatti salvi i limiti risultanti da accordi internazionali vincolanti per le due Parti Contraenti, 10 L'espressione "attivita' collegate ad un investimento" indica, fra l'altro, l'organizzazione, il controllo, il funzionamento, il mantenimento e la cessione di societa', filiali, agenzie, uffici o altre organizzazioni per la gestione delle attivita' commerciali, l'accesso ai mercati finanziari, la richiesta di prestiti, l'acquisto, la vendita e l'emissione di azioni e di altri titoli e l'acquisto di valuta estera per le importazioni necessarie allo svolgimento delle attivita' commerciali, la commercializzazione di beni e servizi l'approvvigionamento, la vendita ed il trasporto di materie prime e trasformate di energia, di carburanti e di mezzi di produzione, nonche' la diffusione d'informazioni commerciali.

Accordo- art. II

ARTICOLO II Promozione e protezione degli investimenti 1 Ciascuna delle Parti contraenti incoraggia gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire sul suo territorio, 2 Gli investitori di entrambe le Parti Contraenti avranno un diritto di accesso alle attivita' d'investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente non meno favorevole di quello previsto all'Articolo III, paragrafo I, 3 Ciascuna delle Parti Contraenti concede sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente Le Parti Contraenti verificheranno che la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati sul loro territorio dagli investitori dell'altra Parte contraente, nonche' dalle societa' ed imprese nel le quali questi investimenti sono stati effettuati, non siano in alcun caso sottoposti a misure ingiustificate o discriminatorie, 4 Ciascuna deve Parti Contraenti crea e mantiene sul suo territorio un quadro giuridico atto ad assicurare agli investitori la continuita' del trattamento giuridico, ivi compreso il rispetto in buona fede di tutti gli impegni stipulati nei confronti di ciascun investitore, 5 Le Parti Contraenti non istituiscono alcuna condizione per la realizzazione, lo sviluppo o il perseguimento degli investimenti suscettibile di comportare l'accettazione l'imposizione di obblighi connessi alla produzione per l'esportazione o che prevedano l'approvvigionamento di beni in loco o ogni condizione analoga, 6 In conformita' alle sue leggi ed ai suoi regolamenti, ciascuna delle Parti Contraenti concede ai cittadini dell'altra Parte Contraente che si trovano nel suo territorio per un investimento regolamentato dal presente Accordo, delle condizioni di lavoro adeguate allo svolgimento delle loro attivita' professionali Ciascuna delle Parti Contraenti applichera' il trattamento piu' favorevole alle questioni connesse all'ingresso, al soggiorno, al lavoro ed agli spostamenti all'interno del suo territorio, dei cittadini dell'altra Parte Contraente nonche' dei loro famigliari. Le societa' costituite in conformita' alle leggi ed ai regolamenti di una Parte Contraente e che sono di proprieta', o controllate dagli investitori dell'altra Parte Contraente, sono autorizzate a reclutare liberamente i quadri dirigenti ad alto livello a prescindere dalla loro nazionalita', conformemente alle leggi della Parte Contraente di accoglienza.

Accordo- art. III

ARTICOLO III Trattamento nazionale e clausola delle nazione piu' favorita 1 Ciascuna delle Parti Contraenti concede sul proprio territorio agli investimenti effettuati ed ai redditi inerenti degli investitori dell'altra Parte contraente, un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti effettuati ed ai redditi inerenti dei propri cittadini o di quelli di paesi terzi. Lo stesso trattamento si estende alle attivita' collegate all'investimento, 2 Se, sulla base della legislazione di una delle Parti Contraenti o degli obblighi internazionali in vigore, o che potrebbero in futuro entrare in vigore in una delle Parti Contraenti, si verifichi una situazione giuridica secondo la quale gli investitori dell'altra Parte Contraente beneficerebbero di un trattamento piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo il trattamento concesso agli investitori di detta altra Parte sara' applicato agli investitori della Parte Contraente interessata anche per i rapporti gia' instaurati, 3 Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si estendono ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente potrebbe concedere agli investitori di uno Stato terzo in forza della loro appartenenza ad una unione doganale o economica, ad un mercato comune, ad una zona di libero scambio, ad un Accordo regionale o sub-regionale, a un Accordo economico multilaterale internazionale, o in forza di Accordi conclusi al fine di evitare la doppia imposizione o facilitare il commercio transfrontaliero.

Accordo- art. IV

Articolo IV Indennizzo per danni o perdite 1 Se gli investitori di ciascuna delle Parti contraenti subiscono, sul territorio dell'altra Parte Contraente, perdite o danni ai loro investimenti per causa di guerre, di altre forme di conflitto armato, stato di emergenza conflitti civili o altri eventi simili, la Parte Contraente nel cui territorio l'investimento e' stato effettuato concedo un'indennita' adeguata per riparare le perdite o i danni, a prescindere dal fatto che questi ultimi siano stati provocati da forze governative o da altri soggetti. L'indennita' liquidata in valuta liberamente convertibile, liberamente trasferibile e senza ritardi ingiustificati. 2 Gli investitori interessati hanno diritto allo stesso trattamento riservato ai cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, ad un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investitori di Stati terzi.

Accordo- art. V

ARTICOLO V Nazionalizzazione o esproprio 1 Gli investimenti effettuati nel quadro del presente Accordo non sono assoggettati ad alcuna misura suscettibile di limitare a titolo permanenti o temporaneo, il diritto di proprieta', il possesso, il controllo o il godimento degli investimenti, fatta salva la legislazione nazionale o locale in vigore e le disposizioni stabilite dalle autorita' giurisdizionali competenti, 2 Gli investimenti e le attivita' connesse agli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno oggetto, de iure o de facto direttamente o indirettamente, di misure di nazionalizzazione, di esproprio, di requisizione o di ogni altra misura analoga, comprese le misure che pregiudicano le societa' ed i beni controllati dall'investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente, salvo per finalita' pubbliche o motivi d'interesse azionale, in questo caso e' previsto il pagamento immediato, completo ed effettivo di un'indennita', a condizione che tali misure siano state adottate su base non discriminatoria e conformemente a tutte le disposizioni e procedure giuridiche, 3 L'importo adeguato dell'indennita' sara' equivalente all'effettivo valore commerciale dell'investimento espropriato immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare e' stata annunciata o resa pubblica. Qualora vi siano difficolta' per determinate l'effettivo valore commerciale, sara' determinato sulla base dei criteri di valutazione riconosciuti a livello internazionale. L'indennita' e' calcolata in una valuta convertibile al tasso di cambio principale, applicabile alla data in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare e' stata annunciata o resa pubblica, essa deve includere gli interessi calcolati sulla base dei parametri EURIBOR a decorrere dalla data di nazionalizzazione o di esproprio fino alla data del pagamento, essa potra' essere Liberamente riscossa e trasferita. Dal momento della sua determinazione, l'indennita' e' pagata senza ritardi ingiustificati ed in ogni caso nel termine di un mese. 4 Se l'oggetto dell'esproprio e' una societa' mista costituita nel territorio di una delle due Parti contraenti, l'indennita' che spetta all'investitore di una Parte Contraente e' calcolata tenuto conto del valore della partecipazione di quest'ultimo nella societa' mista, conformemente ai documenti pertinenti e secondo gli stessi criteri di valutazione previsti al paragrafo 3 del presente Articolo, 5 I cittadini o le societa' di una delle due Parti Contraenti che dichiarano aver subito l'esproprio dei loro investimenti o di una parte, hanno diritto ad un immediato esame da parte delle autorita' giudiziarie o amministrative competenti dell'altra Parte Contraente, in vista di verificare se l'esproprio ha avuto effettivamente luogo e, in tal caso, se l'esproprio e l'eventuale indennita' sono conformi ai principi del diritto internazionale, nonche' per decidete su tutte le questioni afferenti, 6 Se dopo l'esproprio l'investimento espropriato non e' utilizzato in tutto o in parte per le finalita' previste l'ex-proprietario e il suo/suoi associati hanno diritto di riacquistarlo. Il prezzo dell'investimento espropriato e' calcolato con riferimento alla data del riacquisto sulla base degli stessi criteri di valutazione adottati al momento del calcolo del risarcimento di cui al paragrafo 3 del presente Articolo.

Accordo- art. VI

ARTICOLO VI Rimpatrio del capitale, utili e reddito 1 Ciascuna Parte Contraente garantisce che tutti i pagamenti relativi ad un investimento nel suo territorio, effettuati da un investitore dell'altra Parte Contraente, possano essere liberamente trasferiti all'interno ed al di fuori del suo territorio, senza ritardi ingiustificati e previo adempimento di tutti gli obblighi fiscali. I trasferimenti includono, in modo particolare ma non esclusivamente, a) il capitale ed il capitale addizionale, ivi compreso l'utile reinvestito utilizzato per il mantenimento e l'accrescimento dell'investimento, b) il reddito netto, i dividendi, le royalties, i pagamenti per l'assistenza ed i servizi tecnici, gli interessi ed altri utili, c) il reddito derivante dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento, d) i fondi per il rimborso dei prestiti ottenuti per finanziare un investimento e per il pagamento degli interessi che ne risultano, e) la retribuzione e le indennita' versate ai cittadini dell'altra Parte Contraente per il loro lavoro e per i servizi forniti nel quadro di un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalita' previste dalla legislazione e dai regolamenti nazionali in vigore, d) i pagamenti a titolo d'indennizzo di cui all'Articolo IV, 2 Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo I precedente sono adempiuti quando l'investitore ha completato le procedure previste dalla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio si effettua l'investimento, 3 Fatta salva la portata dell'articolo III del presente Accordo, le due Parti Contraenti s'impegnano ad applicare ai trasferimenti di cui al paragrafo I del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole concesso agli investimenti effettuati dagli investitori di Stati terzi, qualora fosse piu' favorevole, 4 Se, nel caso di gravi problemi inerenti alla bilancia dei pagamenti, una delle Parti Contraenti fosse obbligata a limitare a titolo temporaneo il trasferimento di fondi, queste restrizioni potranno essere applicate agli investimenti relativi al presente Accordo solo se la Parte Contraente osserva le raccomandazioni pertinenti adottate nel caso specifico dal Fondo Monetario Internazionale. Queste restrizioni saranno adottate su base equa, non discriminatoria ed in buona fede.

Accordo- art. VII

ARTICOLO VII Surroga Se una Parte Contraente o una delle sue Istituzioni ha concesso una garanzia contro i rischi non commerciali di un investimento effettuato da uno dei suoi investitori sul territorio dell'altra Parte Contraente ed esse hanno effettuato il pagamento per tale investitore sulla base di tale garanzia, l'altra Parte Contraente i riconoscera' la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente Per quanto riguarda il trasferimento del pagamento alla Parte Contraente o alla sua istituzione in forza di questa cessione, si applicano le disposizioni degli Articoli IV V e VI del presente Accordo.

Accordo- art. VIII

ARTICOLO VIII Procedure di trasferimento I trasferimenti di cui agli Articoli IV V VI e VII sono effettuati senza ritardi ingiustificati e in ogni caso entro un mese. Tutti i trasferimenti sono effettuati in una valuta liberamente convertibile al tasso di cambio principale applicabile alla data in cui investitore ha richiesto detto trasferimento, ad eccezione delle disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'Articolo V, relative al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o di esproprio.

Accordo- art. IX

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.