LEGGE 27 luglio 2004, n. 212

Type Legge
Publication 2004-07-27
Ultimo aggiornamento 2004-08-30
State In force
Source Normattiva
articles 4
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Articolo 63 Disposizioni generali sulle agevolazioni, privilegi e immunita' 1 - Gli articoli 8, 13, 14, 15, 16, 17, 31, 37, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 58 della presente Convenzione si applicano all'Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario, inoltre le agevolazioni, i privilegi e le immunita' di tali Uffici consolari sono regolate dagli articoli, 64, 65, 66 e 67 della presente Convenzione. 2 - Gli articoli 20, 21, 22 comma 3, 23, 30 e 31 si applicano ai funzionari consolari onorari. Inoltre le agevolazioni, i privilegi e le immunita' di tali funzionari consolari vengono disciplinati dagli articoli, 68, 69, 70, 71 e 72. 3 - I privilegi e le immunita' previsti dalla presente Convenzione non sono concessi ai membri della famiglia di un funzionario consolare onorario o di un impiegato di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario. 4 - Le trasmissioni di valigie consolari tra due Uffici consolari situati in Stati diversi e diretti da funzionari consorati onorari e' ammesso soltanto con il consenso di questi due Stati.

Convenzione - art. 64

Articolo 64 Protezione dei locali consolari Lo Stato di residenza ha l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per proteggere i locali consolari di un Ufficio consolare, diretto da un funzionario consolare onorario, da intrusione o danneggiamento e di prevenire che la tranquillita' dell'Ufficio consolare sia turbata o che la sua dignita' sia diminuita.

Convenzione - art. 65

Articolo 65 Esenzione fiscale dei locali consolari 1 - I locali consolari di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario, dei quali lo Stato d'invio e' il proprietario o affittuario, sono esenti da ogni imposta e tassa di qualsiasi natura, nazionale, regionale o comunale, ad eccezione delle tasse percepite a titolo di remunerazione di servizi specifici resi. 2 - L'esenzione fiscale di cui al comma 1 di questo articolo non si applica a tali imposte e tasse qualora esse, in base alle leggi e regolamenti dello Stato di residenza, siano pagabili dalla persona che ha stipulato un contratto con lo Stato d'invio.

Convenzione - art. 66

Articolo 66 Inviolabilita' degli archivi e dei documenti consolari L'archivio ed i documenti di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario sono inviolabili in qualsiasi momento ed ovunque si trovino, purche' siano tenuti separati da altre carte e documenti e, in particolare, dalla corrispondenza privata del capo dell'Ufficio consolare e di ogni persona che lavori con lui, nonche' dai materiali, libri o documenti relativi alla loro professione o commercio.

Convenzione - art. 67

Articolo 67 Esenzione dai diritti doganali Lo Stato di residenza, in conformita' delle sue leggi e regolamenti, autorizza l'importazione e concede l'esenzione da ogni tassa, imposta doganale ed altri diritti connessi, diversi dalle spese di deposito, di trasporto o attinenti a servizi analoghi, sui seguenti prodotti, purche' siano destinati esclusivamente all'uso ufficiale dell'Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario: stemmi, bandiere, insegne, timbri, sigilli, libri, materiale stampato ufficiale, mobilio ed attrezzature da ufficio ed articoli simili forniti da o su richiesta dello Stato d'invio all'Ufficio consolare.

Convenzione - art. 68

Articolo 68 Procedimenti penali Se vengono istruiti procedimenti penali contro un funzionario consolare onorario, questi deve presentarsi davanti alle competenti Autorita'. Tuttavia, tali procedimenti devono essere condotti con il rispetto dovutogli per la sua posizione ufficiale e, eccetto quando e' agli arresti o in detenzione, in modo da intralciare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolati. Quando si sia resa necessaria la detenzione di un funzionario consolare onorario, i procedimenti contro di lui vengono instaurati nel periodo piu' breve.

Convenzione - art. 69

Articolo 69 Protezione dei funzionari consolari onorari Lo Stato di residenza e' tenuto ad accordare ad un funzionario consolare onorario la protezione richiesta dalla sua posizione ufficiale.

Convenzione - art. 70

Articolo 70 Esenzione dalla registrazione degli stranieri e dal permesso di residenza I funzionari consolati onorari, ad eccezione di quelli che esercitano a carattere lucrativo un'attivita' professionale o commerciale nello Stato di residenza, sono esenti da ogni obbligo previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permesso di residenza.

Convenzione - art. 71

Articolo 71 Esenzione fiscale 1 - Il funzionario consolare onorario e' esente da ogni tassa ed imposta sulla remunerazione e sugli emolumenti che riceve dallo Stato d'invio in relazione all'esercizio delle funzioni consolari.

Convenzione - art. 72

Articolo 72 Esenzione dai servizi personali Lo Stato di residenza esenta i funzionari consolari onorari dai servizi personali e da tutti i pubblici servizi di qualunque natura essi siano, e dagli obblighi militari quali quelli connessi con il servizio obbligatorio, contribuzioni militari ed acquartieramento presso privati.

Convenzione - art. 73

Articolo 73 Cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza 1 - I funzionari consolari che sono cittadini dello Stato di residenza o risiedono in detto Stato, a meno che non siano stati concessi dallo Stato di residenza agevolazioni, privilegi ed immunita' aggiuntivi, beneficiano dell'immunita' dalla giurisdizione e della inviolabilita' personale soltanto per gli atti ufficiali compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, nonche' dei privilegi previsti al comma 3 dell'articolo 22. Per quanto concerne questi funzionari consolari, lo Stato di residenza osservera' l'obbligo previsto dall'articolo 20. Se procedimenti penali vengono instaurati contro i suddetti funzionari consolari, tali procedimenti dovranno essere condotti in modo tale da intralciare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari, eccetto il caso in cui la persona interessata sia agli arresti o detenuta. 2 - Gli altri membri dell'Ufficio consolare che sono cittadini o residenti permanenti nello Stato di residenza ed i membri delle loro famiglie, nonche' i membri delle famiglie degli ufficiali consolari di cui al comma 1 di questo articolo, godono delle agevolazioni, privilegi ed immunita' soltanto in quanto concessi loro dallo Stato di residenza. I membri della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare ed i membri del personale privato che sono essi stessi cittadini dello Stato di residenza o residenti permanentemente in questo Stato, godono allo stesso modo delle agevolazioni, privilegi ed immunita' solo in quanto concessi loro dallo Stato di residenza. Quest'ultimo comunque esercita la sua giurisdizione su queste persone in maniera tale da non ostacolare indebitamente l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare.

Convenzione - art. 74

Articolo 74 Esercizio di funzioni consolari non menzionate nella presente convenzione I funzionari consolari, in aggiunta alle funzioni indicate nella presente Convenzione, possono svolgere qualsiasi altra funzione consolare considerata dallo Stato di residenza come compatibile con il loro status.

Convenzione - art. 74

Articolo 75 Istituzione di una Commissione mista Una Commissione mista formata da funzionari nominati da ciascuno dei due Stati si riunira' su richiesta di una delle due Parti Contraenti per assicurare che le disposizioni di questa Convenzione siano eseguite nel miglior modo possibile.

Convenzione - art. 76

Articolo 76 Soluzione del controversie 1 - Le controversie tra i due Stati relative all'applicazione o all'interpretazione della presente Convenzione saranno risolte per via diplomatica.

Convenzione - art. 77

Articolo 77 Ratifica, durata e denuncia della Convenzione 1 - La presente Convenzione e' soggetta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno scambiati prima possibile. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo dalla data di scambio degli strumenti di ratifica. 2 - La presente Convenzione restera' in vigore a tempo indeterminato. Ciascuna Parte Contraente potra' denunciarla in qualsiasi momento e tale denuncia avra' effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui la notifica e' stata ricevuta dall'altro Stato. 3 - Ciascuna Parte Contraente potra' proporre all'altra Parte la modifica, il completamento o l'integrazione di uno o piu' articoli della presente Convenzione. La modifica, il completamento o l'integrazione saranno oggetto di un Protocollo che fara' parte integrante della presente Convenzione. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione ed apposto i propri sigilli. Fatta a Roma il 23 febbraio 2000 In due originali, ciascuno nelle lingue italiana, moldova ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo in lingua inglese. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica di Moldova Parte di provvedimento in formato grafico

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