LEGGE 29 luglio 2004, n. 219
Entrata in vigore del provvedimento: 21/8/2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 129 dell'Accordo stesso.
Art. 3
1.Ai fini dell'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 11.500 annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Accordo-art. 1
ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITA' EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI CROAZIA, DALL'ALTRA IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati "Stati membri", e LA COMUNITA' EUROPEA, LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso denominate "la Comunita'", da una parte, e LA REPUBBLICA DI CROAZIA, in appresso denominata "Croazia", dall'altra, CONSIDERANDO i forti legami fra le Parti e i valori comuni che condividono, il loro desiderio di consolidare tali legami e instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocita' e sul mutuo interesse, che consentano alla Croazia di consolidare ed estendere ulteriormente i rapporti con la Comunita', CONSIDERANDO l'importanza del presente accordo, nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dell'Europa sudorientale, ai fini dell'instaurazione e del consolidamento di un ordine europeo stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'Unione europea una delle chiavi di volta, nonche' nell'ambito del Patto di stabilita', CONSIDERANDO l'impegno delle parti a contribuire con ogni mezzo alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale nella Croazia e nella regione, attraverso l'evoluzione della societa' civile e la democratizzazione, lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione, l'intensificazione della cooperazione commerciale ed economica, una maggiore cooperazione, anche nel settore della giustizia e degli affari interni, nonche' il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale, CONSIDERANDO l'impegno delle Parti a rafforzare le liberta' politiche ed economiche che costituiscono fondamento stesso del presente accordo, nonche' l'impegno a rispettare i diritti umani e lo Stato di diritto, compresi i diritti delle minoranze nazionali, e i principi democratici attraverso un sistema pluripartitico con elezioni libere e corrette, CONSIDERANDO che la Croazia ribadisce il proprio impegno a favore del diritto al rientro dei rifugiati e degli sfollati e alla tutela dei loro diritti connessi, CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti nei confronti della piena applicazione di tutti i principi e di tutte le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell'OSCE, segnatamente quelli dell'Atto finale di Helsinki, dei documenti conclusivi delle conferenze di Madrid e di Vienna, della Carta di Parigi per una nuova Europa e del Patto di stabilita' per l'Europa sudorientale, nonche' del rispetto degli obblighi assunti nell'ambito degli accordi di Dayton/Parigi ed Erdut, al fine di contribuire alla stabilita' regionale e alla cooperazione tra i paesi della regione, CONSIDERANDO che le Parti si impegnano ad applicare i principi del libero mercato e che la Comunita' e' disposta a contribuire alle riforme economiche in Croazia, CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti in materia di libero scambio, in ottemperanza ai diritti e agli obblighi derivanti dall'OMC, DESIDERANDO instaurare un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali, tenendo conto della Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea, PERSUASI che l'accordo di stabilizzazione e di associazione creera' un nuovo clima per le loro relazioni economiche e soprattutto per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, fattori essenziali della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento, TENENDO PRESENTE l'impegno della Croazia a ravvicinare la sua legislazione nei settori pertinenti a quella della Comunita', TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunita' di fornire un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e la ricostruzione e di utilizzare a tal fine tutti gli strumenti disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica su base indicativa globale pluriennale, CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunita' Europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali parti contraenti distinte e non come parte della Comunita' europea, finche' il Regno Unito o l'Irlanda (secondo caso) non notifichino alla Croazia di essere vincolati come parte della Comunita' europea, in conformita' del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunita' europea Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformita' del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati, RAMMENTANDO che al vertice di Zagabria e' stato rivolto un invito a consolidare maggiormente le relazioni tra i paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione e l'Unione europea, nonche' a rafforzare la cooperazione regionale, RAMMENTANDO la disponibilita' dell'Unione europea ad integrare il piu' possibile la Croazia nel contesto politico ed economico dell'Europa e la qualita' di tale paese di potenziale candidato all'adesione all'UE sulla base del trattato sull'Unione europea e del rispetto dei criteri definiti dal Consiglio europeo del giugno 1993, e a condizione che il presente accordo venga attuato correttamente, segnatamente per quanto riguarda la cooperazione regionale, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE ARTICOLO 1 1 E' istituita un'associazione tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e la Croazia, dall'altra 2 Gli obiettivi di tale associazione sono - fornire un contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le Parti, - sostenere gli sforzi della Croazia volti a sviluppare la cooperazione economia e internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella comunitaria, - sostenere le iniziative della Croazia volte a completare la transizione verso l'economia di mercato, promuovere relazioni economiche armoniose tra le Parti ed instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunita' e la Croazia, - promuovere la cooperazione regionale in tutti i settori contemplati dal presente accordo
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2 La politica interna ed estera delle Parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sanciti dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, dei principi del diritto internazionale e allo Stato di diritto, nonche' dei principi dell'economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono parte integrante del presente accordo
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3 La pace e la stabilita' a livello internazionale e regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato sono un elemento fondamentale del processo di stabilizzazione e di associazione di cui alle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 21 giugno 1999 La conclusione e l'attuazione del presente accordo rientrano nell'ambito delle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 29 aprile 1997, e poggiano sui meriti della Croazia
Accordo-art. 4
ARTICOLO 4 La Croazia si impegna a portare avanti e promuovere la cooperazione e le relazioni di buon vicinato con gli altri paesi della regione, anche attraverso un adeguato livello di concessioni reciproche in materia di circolazione delle persone, delle merci, dei capitali e dei servizi, nonche' lo sviluppo di progetti d'interesse comune, segnatamente quelli riguardanti il rimpatrio dei profughi e la lotta contro criminalita' organizzata, corruzione, riciclaggio di denaro, immigrazione illegale e traffici illegali Tale impegno e' essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra le Parti e contribuisce pertanto alla stabilita' regionale
Accordo-art. 5
ARTICOLO 5 1 L'associazione e' realizzata progressivamente e viene completata entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo 2 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 110 provvede periodicamente ad esaminare l'applicazione del presente accordo e i progressi compiuti dalla Croazia nell'attuare le riforme giuridiche, amministrative, istituzionali ed economiche in base a quanto enunciato nel preambolo e in conformita' dei principi generali stabiliti nel presente accordo
Accordo-art. 6
ARTICOLO 6 L'accordo e' pienamente compatibile con le disposizioni pertinenti dell'OMC, in particolare l'articolo XXIV del GATT 1994 e l'articolo V del GATS
Accordo-art. 7
ARTICOLO 7 Viene instaurato nell'ambito del presente accordo dialogo politico tra le Parti, che accompagnera' e consolidera' il ravvicinamento tra l'Unione europea e la Croazia, e contribuira' ad instaurare stretti legami di solidarieta' e nuove forme di cooperazione tra le Parti Il dialogo politico deve promuovere in particolare - la piena integrazione della Croazia nella comunita' delle nazioni democratiche e il suo graduale riavvicinamento all'Unione europea, - una progressiva convergenza delle posizioni delle Parti sulle questioni internazionali, anche attraverso un opportuno scambio di informazioni, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni sulle Parti, - la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, - una comunanza di vedute sulla sicurezza e sulla stabilita' in Europa, compresa la cooperazione nei settori contemplati dalla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea
Accordo-art. 8
ARTICOLO 8 Il dialogo politico avviene nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, cui spetta la responsabilita' generale di tutte le questioni che le Parti ritengono utile sottoporgli 2 Su richiesta delle Parti, il dialogo politico puo' assumere anche le seguenti forme - all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari che rappresentino la Croazia, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea e la Commissione, dall'altra, - utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le Parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e in sede di ONU, OSCE, Consiglio d'Europa ed altri consessi internazionali, - con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire utilmente a consolidare, sviluppare e' intensificare tale dialogo
Accordo-art. 9
ARTICOLO 9 A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 116.
Accordo-art. 10
ARTICOLO 10 Il dialogo politico puo' svolgersi a livello multilaterale, nonche' a livello regionale con altri paesi della regione
Accordo-art. 11
ARTICOLO 11 Conformemente all'impegno assunto nei confronti della pace e della stabilita' e dello sviluppo di relazioni di buon vicinato, la Croazia promuove attivamente la cooperazione regionale La Comunita' sostiene altresi' progetti aventi una dimensione regionale o transfrontaliera attraverso i suoi programmi di assistenza tecnica Ogniqualvolta la Croazia preveda di potenziare la cooperazione con uno dei paesi di cui agli articoli 12-14, informa e consulta al riguardo la Comunita' e gli Stati membri conformemente alle disposizioni del titolo X
Accordo-art. 12
ARTICOLO 12 Cooperazione con altri paesi che hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione Dopo la firma del presente accordo, la Croazia avvia negoziati con il paese o i paesi che hanno gia' firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione al fine di concludere convenzioni bilaterali sulla cooperazione regionale, volte ad estendere la portata della cooperazione tra i paesi interessati Gli elementi principali di tali convenzioni sono - il dialogo politico, - l'instaurazione di una zona di libero scambio tra le parti in conformita' delle disposizioni pertinenti dell'OMC, - concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali, nonche' altre politiche relative alla circolazione delle persone, ad un livello equivalente a quello del presente accordo, - disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, contemplati o meno dal presente accordo, in particolare nel settori della giustizia e degli affari interni All'occorrenza, tali convenzioni contengono disposizioni per la creazione dei necessari meccanismi istituzionali Tali convenzioni devono essere concluse entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo La disponibilita' della Croazia a concludere siffatte convenzioni costituisce un presupposto per l'ulteriore sviluppo delle sue relazioni con l'Unione europea
Accordo-art. 13
ARTICOLO 13 Cooperazione con altri paesi interessati dal processo di stabilizzazione e di associazione La Croazia si impegna ad avviare la cooperazione regionale con gli altri paesi interessati dal processo di stabilizzazione e di associazione in alcuni o in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo, segnatamente in quelli di interesse comune Tale cooperazione deve essere conforme ai principi e agli obiettivi del presente accordo
Accordo-art. 14
ARTICOLO 14 Cooperazione con i paesi candidati all'adesione all'UE La Croazia puo' promuovere la cooperazione e concludere una convenzione sulla cooperazione regionale con qualsiasi paese candidato all'adesione all'UE in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo Scopo della convenzione e' allineare gradualmente le relazioni bilaterali tra la Croazia e detto paese alla parte pertinente delle relazioni tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri e tale paese
Accordo-art. 15
ARTICOLO 15 1 Nel corso di un periodo della durata massima di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Croazia istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC Esse tengono conto dei requisiti specifici elencati qui di seguito 2 Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata delle merci 3 Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo e' quello effettivamente applicato erga omnes il giorno che precede la firma del presente accordo oppure, se inferiore, il dazio consolidato nell'ambito dell'OMC per il 2002 4 Qualora, successivamente alla firma dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dai negoziati tariffari in sede di OMC, i suddetti dazi ridotti sostituiscono il dazio di base di cui al paragrafo 3 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione 5 La Comunita' e la Croazia si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base
Accordo-art. 16
ARTICOLO 16 1 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' o della Croazia elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994) 2 Le disposizioni degli articoli 17 e 18 non si applicano ne' ai prodotti tessili ne' ai prodotti siderurgici di cui al capitolo 72 della nomenclatura combinata, come specificato agli articoli 22 e 23 3 Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato
Accordo-art. 17
ARTICOLO 17 1 I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti originari della Croazia sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo 2 Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunita' e le misure d'effetto equivalente relative ai prodotti originari della Croazia sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo
Accordo-art. 18
ARTICOLO 18 1 I dazi doganali applicabili alle importazioni in Croazia di merci originarie della Comunita' diverse da quelle elencate negli allegati I e II sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo 2 I dazi doganali applicabili alle importazioni in Croazia di merci originarie della Comunita' elencate nell'allegato I sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario - all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 60% del dazio di base, - il 1 gennaio 2003 ogni dazio e' ridotto al 30% del dazio di base, - il 1 gennaio 2004 i dazi rimanenti sono aboliti 3 I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Repubblica di Croazia di merci originarie della Comunita' elencate nell'allegato II sono progressivamente ridotti ed eliminati secondo il seguente calendario - all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 70% del dazio di base, - il 1 gennaio 2003 ogni dazio e' ridotto al 50% del dazio di base, - il 1 gennaio 2004 ogni dazio e' ridotto al 40% del dazio di base, - il 1 gennaio 2005 ogni dazio e' ridotto al 30% del dazio di base, - il 1 gennaio 2006 ogni dazio e' ridotto al 15% del dazio di base, - il 1 gennaio 2007 i dazi rimanenti sono aboliti 4 Le restrizioni quantitative sulle importazioni in Croazia di merci originarie della Comunita' e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo
Accordo-art. 19
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