LEGGE 29 luglio 2004, n. 219

Type Legge
Publication 2004-07-29
Ultimo aggiornamento 2004-08-20
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 21/8/2004

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 129 dell'Accordo stesso.

Art. 3

1.Ai fini dell'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 11.500 annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Accordo-art. 1

ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITA' EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI CROAZIA, DALL'ALTRA IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati "Stati membri", e LA COMUNITA' EUROPEA, LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso denominate "la Comunita'", da una parte, e LA REPUBBLICA DI CROAZIA, in appresso denominata "Croazia", dall'altra, CONSIDERANDO i forti legami fra le Parti e i valori comuni che condividono, il loro desiderio di consolidare tali legami e instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocita' e sul mutuo interesse, che consentano alla Croazia di consolidare ed estendere ulteriormente i rapporti con la Comunita', CONSIDERANDO l'importanza del presente accordo, nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dell'Europa sudorientale, ai fini dell'instaurazione e del consolidamento di un ordine europeo stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'Unione europea una delle chiavi di volta, nonche' nell'ambito del Patto di stabilita', CONSIDERANDO l'impegno delle parti a contribuire con ogni mezzo alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale nella Croazia e nella regione, attraverso l'evoluzione della societa' civile e la democratizzazione, lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione, l'intensificazione della cooperazione commerciale ed economica, una maggiore cooperazione, anche nel settore della giustizia e degli affari interni, nonche' il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale, CONSIDERANDO l'impegno delle Parti a rafforzare le liberta' politiche ed economiche che costituiscono fondamento stesso del presente accordo, nonche' l'impegno a rispettare i diritti umani e lo Stato di diritto, compresi i diritti delle minoranze nazionali, e i principi democratici attraverso un sistema pluripartitico con elezioni libere e corrette, CONSIDERANDO che la Croazia ribadisce il proprio impegno a favore del diritto al rientro dei rifugiati e degli sfollati e alla tutela dei loro diritti connessi, CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti nei confronti della piena applicazione di tutti i principi e di tutte le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell'OSCE, segnatamente quelli dell'Atto finale di Helsinki, dei documenti conclusivi delle conferenze di Madrid e di Vienna, della Carta di Parigi per una nuova Europa e del Patto di stabilita' per l'Europa sudorientale, nonche' del rispetto degli obblighi assunti nell'ambito degli accordi di Dayton/Parigi ed Erdut, al fine di contribuire alla stabilita' regionale e alla cooperazione tra i paesi della regione, CONSIDERANDO che le Parti si impegnano ad applicare i principi del libero mercato e che la Comunita' e' disposta a contribuire alle riforme economiche in Croazia, CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti in materia di libero scambio, in ottemperanza ai diritti e agli obblighi derivanti dall'OMC, DESIDERANDO instaurare un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali, tenendo conto della Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea, PERSUASI che l'accordo di stabilizzazione e di associazione creera' un nuovo clima per le loro relazioni economiche e soprattutto per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, fattori essenziali della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento, TENENDO PRESENTE l'impegno della Croazia a ravvicinare la sua legislazione nei settori pertinenti a quella della Comunita', TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunita' di fornire un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e la ricostruzione e di utilizzare a tal fine tutti gli strumenti disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica su base indicativa globale pluriennale, CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunita' Europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali parti contraenti distinte e non come parte della Comunita' europea, finche' il Regno Unito o l'Irlanda (secondo caso) non notifichino alla Croazia di essere vincolati come parte della Comunita' europea, in conformita' del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunita' europea Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformita' del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati, RAMMENTANDO che al vertice di Zagabria e' stato rivolto un invito a consolidare maggiormente le relazioni tra i paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione e l'Unione europea, nonche' a rafforzare la cooperazione regionale, RAMMENTANDO la disponibilita' dell'Unione europea ad integrare il piu' possibile la Croazia nel contesto politico ed economico dell'Europa e la qualita' di tale paese di potenziale candidato all'adesione all'UE sulla base del trattato sull'Unione europea e del rispetto dei criteri definiti dal Consiglio europeo del giugno 1993, e a condizione che il presente accordo venga attuato correttamente, segnatamente per quanto riguarda la cooperazione regionale, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE ARTICOLO 1 1 E' istituita un'associazione tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e la Croazia, dall'altra 2 Gli obiettivi di tale associazione sono - fornire un contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le Parti, - sostenere gli sforzi della Croazia volti a sviluppare la cooperazione economia e internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella comunitaria, - sostenere le iniziative della Croazia volte a completare la transizione verso l'economia di mercato, promuovere relazioni economiche armoniose tra le Parti ed instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunita' e la Croazia, - promuovere la cooperazione regionale in tutti i settori contemplati dal presente accordo

Accordo-art. 2

ARTICOLO 2 La politica interna ed estera delle Parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sanciti dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, dei principi del diritto internazionale e allo Stato di diritto, nonche' dei principi dell'economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono parte integrante del presente accordo

Accordo-art. 3

ARTICOLO 3 La pace e la stabilita' a livello internazionale e regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato sono un elemento fondamentale del processo di stabilizzazione e di associazione di cui alle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 21 giugno 1999 La conclusione e l'attuazione del presente accordo rientrano nell'ambito delle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 29 aprile 1997, e poggiano sui meriti della Croazia

Accordo-art. 4

ARTICOLO 4 La Croazia si impegna a portare avanti e promuovere la cooperazione e le relazioni di buon vicinato con gli altri paesi della regione, anche attraverso un adeguato livello di concessioni reciproche in materia di circolazione delle persone, delle merci, dei capitali e dei servizi, nonche' lo sviluppo di progetti d'interesse comune, segnatamente quelli riguardanti il rimpatrio dei profughi e la lotta contro criminalita' organizzata, corruzione, riciclaggio di denaro, immigrazione illegale e traffici illegali Tale impegno e' essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra le Parti e contribuisce pertanto alla stabilita' regionale

Accordo-art. 5

ARTICOLO 5 1 L'associazione e' realizzata progressivamente e viene completata entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo 2 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 110 provvede periodicamente ad esaminare l'applicazione del presente accordo e i progressi compiuti dalla Croazia nell'attuare le riforme giuridiche, amministrative, istituzionali ed economiche in base a quanto enunciato nel preambolo e in conformita' dei principi generali stabiliti nel presente accordo

Accordo-art. 6

ARTICOLO 6 L'accordo e' pienamente compatibile con le disposizioni pertinenti dell'OMC, in particolare l'articolo XXIV del GATT 1994 e l'articolo V del GATS

Accordo-art. 7

ARTICOLO 7 Viene instaurato nell'ambito del presente accordo dialogo politico tra le Parti, che accompagnera' e consolidera' il ravvicinamento tra l'Unione europea e la Croazia, e contribuira' ad instaurare stretti legami di solidarieta' e nuove forme di cooperazione tra le Parti Il dialogo politico deve promuovere in particolare - la piena integrazione della Croazia nella comunita' delle nazioni democratiche e il suo graduale riavvicinamento all'Unione europea, - una progressiva convergenza delle posizioni delle Parti sulle questioni internazionali, anche attraverso un opportuno scambio di informazioni, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni sulle Parti, - la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, - una comunanza di vedute sulla sicurezza e sulla stabilita' in Europa, compresa la cooperazione nei settori contemplati dalla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea

Accordo-art. 8

ARTICOLO 8 Il dialogo politico avviene nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, cui spetta la responsabilita' generale di tutte le questioni che le Parti ritengono utile sottoporgli 2 Su richiesta delle Parti, il dialogo politico puo' assumere anche le seguenti forme - all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari che rappresentino la Croazia, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea e la Commissione, dall'altra, - utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le Parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e in sede di ONU, OSCE, Consiglio d'Europa ed altri consessi internazionali, - con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire utilmente a consolidare, sviluppare e' intensificare tale dialogo

Accordo-art. 9

ARTICOLO 9 A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 116.

Accordo-art. 10

ARTICOLO 10 Il dialogo politico puo' svolgersi a livello multilaterale, nonche' a livello regionale con altri paesi della regione

Accordo-art. 11

ARTICOLO 11 Conformemente all'impegno assunto nei confronti della pace e della stabilita' e dello sviluppo di relazioni di buon vicinato, la Croazia promuove attivamente la cooperazione regionale La Comunita' sostiene altresi' progetti aventi una dimensione regionale o transfrontaliera attraverso i suoi programmi di assistenza tecnica Ogniqualvolta la Croazia preveda di potenziare la cooperazione con uno dei paesi di cui agli articoli 12-14, informa e consulta al riguardo la Comunita' e gli Stati membri conformemente alle disposizioni del titolo X

Accordo-art. 12

ARTICOLO 12 Cooperazione con altri paesi che hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione Dopo la firma del presente accordo, la Croazia avvia negoziati con il paese o i paesi che hanno gia' firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione al fine di concludere convenzioni bilaterali sulla cooperazione regionale, volte ad estendere la portata della cooperazione tra i paesi interessati Gli elementi principali di tali convenzioni sono - il dialogo politico, - l'instaurazione di una zona di libero scambio tra le parti in conformita' delle disposizioni pertinenti dell'OMC, - concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali, nonche' altre politiche relative alla circolazione delle persone, ad un livello equivalente a quello del presente accordo, - disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, contemplati o meno dal presente accordo, in particolare nel settori della giustizia e degli affari interni All'occorrenza, tali convenzioni contengono disposizioni per la creazione dei necessari meccanismi istituzionali Tali convenzioni devono essere concluse entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo La disponibilita' della Croazia a concludere siffatte convenzioni costituisce un presupposto per l'ulteriore sviluppo delle sue relazioni con l'Unione europea

Accordo-art. 13

ARTICOLO 13 Cooperazione con altri paesi interessati dal processo di stabilizzazione e di associazione La Croazia si impegna ad avviare la cooperazione regionale con gli altri paesi interessati dal processo di stabilizzazione e di associazione in alcuni o in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo, segnatamente in quelli di interesse comune Tale cooperazione deve essere conforme ai principi e agli obiettivi del presente accordo

Accordo-art. 14

ARTICOLO 14 Cooperazione con i paesi candidati all'adesione all'UE La Croazia puo' promuovere la cooperazione e concludere una convenzione sulla cooperazione regionale con qualsiasi paese candidato all'adesione all'UE in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo Scopo della convenzione e' allineare gradualmente le relazioni bilaterali tra la Croazia e detto paese alla parte pertinente delle relazioni tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri e tale paese

Accordo-art. 15

ARTICOLO 15 1 Nel corso di un periodo della durata massima di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Croazia istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC Esse tengono conto dei requisiti specifici elencati qui di seguito 2 Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata delle merci 3 Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo e' quello effettivamente applicato erga omnes il giorno che precede la firma del presente accordo oppure, se inferiore, il dazio consolidato nell'ambito dell'OMC per il 2002 4 Qualora, successivamente alla firma dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dai negoziati tariffari in sede di OMC, i suddetti dazi ridotti sostituiscono il dazio di base di cui al paragrafo 3 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione 5 La Comunita' e la Croazia si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base

Accordo-art. 16

ARTICOLO 16 1 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' o della Croazia elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994) 2 Le disposizioni degli articoli 17 e 18 non si applicano ne' ai prodotti tessili ne' ai prodotti siderurgici di cui al capitolo 72 della nomenclatura combinata, come specificato agli articoli 22 e 23 3 Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato

Accordo-art. 17

ARTICOLO 17 1 I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti originari della Croazia sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo 2 Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunita' e le misure d'effetto equivalente relative ai prodotti originari della Croazia sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo

Accordo-art. 18

ARTICOLO 18 1 I dazi doganali applicabili alle importazioni in Croazia di merci originarie della Comunita' diverse da quelle elencate negli allegati I e II sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo 2 I dazi doganali applicabili alle importazioni in Croazia di merci originarie della Comunita' elencate nell'allegato I sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario - all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 60% del dazio di base, - il 1 gennaio 2003 ogni dazio e' ridotto al 30% del dazio di base, - il 1 gennaio 2004 i dazi rimanenti sono aboliti 3 I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Repubblica di Croazia di merci originarie della Comunita' elencate nell'allegato II sono progressivamente ridotti ed eliminati secondo il seguente calendario - all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio e' ridotto al 70% del dazio di base, - il 1 gennaio 2003 ogni dazio e' ridotto al 50% del dazio di base, - il 1 gennaio 2004 ogni dazio e' ridotto al 40% del dazio di base, - il 1 gennaio 2005 ogni dazio e' ridotto al 30% del dazio di base, - il 1 gennaio 2006 ogni dazio e' ridotto al 15% del dazio di base, - il 1 gennaio 2007 i dazi rimanenti sono aboliti 4 Le restrizioni quantitative sulle importazioni in Croazia di merci originarie della Comunita' e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo

Accordo-art. 19

ARTICOLO 19 A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Croazia aboliscono, nei loro scambi, tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni

Accordo-art. 20

ARTICOLO 20 1 A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Croazia aboliscono i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente 2 A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Croazia aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente

Accordo-art. 21

ARTICOLO 21 La Croazia si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali nei confronti della Comunita' piu' rapidamente di quanto previsto all'articolo 18 qualora le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato lo consentano Il consiglio di stabilizzazione e di associazione formula raccomandazioni in tal senso

Accordo-art. 22

ARTICOLO 22 Il protocollo n 1 determina il regime applicabile ai prodotti tessili in esso indicati

Accordo-art. 23

ARTICOLO 23 Il protocollo n 2 determina il regime applicabile ai prodotti siderurgici di cui al capitolo 72 della nomenclatura combinata in esso indicati

Accordo-art. 24

ARTICOLO 24 Definizione 1 Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunita' o della Croazia 2 Per "prodotti agricoli e della pesca" si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994) 3 La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 e 1605, e sottovoci 0511 91, 2301 20 ed ex 1902 20 ("Paste alimentari farcite contenenti, in peso, piu' di 20% di pesce, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici")

Accordo-art. 25

ARTICOLO 25 Il protocollo n 3 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati in esso elencati

Accordo-art. 26

ARTICOLO 26 1 Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Croazia e le misure d'effetto equivalente 2 Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Croazia abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunita' e le misure d'effetto equivalente

Accordo-art. 27

ARTICOLO 27 Prodotti agricoli 1 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Croazia, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202 e 2204 della nomenclatura combinata Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio 2 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' fissa i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunita' di prodotti di "baby beef' definiti all'allegato III e originari della Croazia al 20% del dazio ad valorem e al 20% del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 9400 tonnellate, espresse in peso carcasse 3 a) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Croazia i) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di deter- minati prodotti agricoli originari della Comunita', elencati al- l'allegato IV a), ii) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di deter- minati prodotti agricoli originari della Comunita', elencati al- l'allegato IV b), entro i limiti di contingenti tariffari indi- cati in tale allegato per ciascun prodotto I contingenti tarif- fari vengono aumentati ogni anno di un quantitativo indicato per ciascun prodotto in tale allegato b) Dal primo anno successivo all'entrata in vigore del presente ac- cordo, la Croazia i) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di deter- minati prodotti agricoli originari della Comunita', elencati al- l'allegato IV c) c) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Croazia i) abolisce progressivamente i dazi doganali applicabili alle im- portazioni di determinati prodotti agricoli originari della Co- munita', elencati all'allegato IV d) entro i limiti di contin- genti tariffari e in conformita' del calendario indicato in ta- le allegato per ciascun prodotto, ii) riduce progressivamente al 50% del dazio NPF i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunita', elencati all'allegato IV e) in con- formita' del calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto, iii) riduce progressivamente al 50% del dazio NPF i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunita', elencati all'allegato IV f) entro i limiti di contingenti tariffari e in conformita' del calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto 4 Le disposizioni commerciali applicabili ai prodotti vinicoli sono definite in un protocollo distinto sui vini e sulle acquaviti

Accordo-art. 28

ARTICOLO 28 Prodotti della pesca 1 A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' abolisce completamente i dazi doganali sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Croazia, ad eccezione dei prodotti elencati all'allegato V a), che sono soggetti alle disposizioni in esso contenute 2 A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Croazia abolisce tutti gli oneri aventi effetto equivalente a un dazio doganale e abolisce completamente i dazi doganali sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Comunita' europea, ad eccezione dei prodotti elencati all'allegato V b), che sono soggetti alle disposizioni in esso contenute

Accordo-art. 29

ARTICOLO 29 Tenuto conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli e della pesca, della sensibilita' specifica di questi, delle norme della politica comune della Comunita' e della politica della Croazia nei settori agricolo e della pesca, del ruolo dell'agricoltura e della pesca nell'economia croata e delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'OMC, entro il 1 gennaio 2006 la Comunita' e la Croazia esaminano in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, prodotto per prodotto e su un'adeguata e regolare base reciproca, la possibilita' di farsi a vicenda ulteriori concessioni per procedere a una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca

Accordo-art. 30

ARTICOLO 30 Le disposizioni del presente capitolo non impediscono in alcun modo alle Parti di applicare unilateralmente misure piu' favorevoli

Accordo-art. 31

ARTICOLO 31 Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo e in particolare l'articolo 38, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle due Parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli articoli 25, 27 e 28 provochino gravi perturbazioni sui mercati o ai dispositivi regolamentari interni della controparte, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata In attesa di tale soluzione, la Parte interessata puo' adottare le misure che ritiene necessarie

Accordo-art. 32

ARTICOLO 32 Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti tra le Parti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli nn 1, 2 e 3

Accordo-art. 33

ARTICOLO 33 Standstill 1 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, oneri di effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunita' e la Croazia, si aumentano quelli gia' applicati 2 A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, misure d'effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunita' e la Croazia, ne' sono rese piu' restrittive quelle esistenti 3 Fatte salve le concessioni riconosciute a norma dell'articolo 26, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agrarie da parte della Croazia e della Comunita' o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purche' rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati III, IV a, IV b, IV c, IV d, IV e, IV f , V a, V b

Accordo-art. 34

ARTICOLO 34 Divieto di discriminazione fiscale 1 Le Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra Parte, e procedono alla loro abolizione qualora esse gia' esistano 2 I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati soggetti

Accordo-art. 35

ARTICOLO 35 Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale

Accordo-art. 36

ARTICOLO 36 Unioni doganali, zone di libero scambio, intese transfrontaliere 1 Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri tranne qualora essi alterino le condizioni commerciali previste dal presente accordo 2 Durante i periodi transitori di cui all'articolo 18, il presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci, contenute negli accordi di frontiera precedentemente conclusi tra uno o piu' Stati membri e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia di cui la Croazia e' uno degli Stati successori, o derivanti dagli accordi bilaterali specificati al titolo III, conclusi dalla Croazia per promuovere il commercio regionale 3 Nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione le Parti procedono a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi In particolare nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunita', si tengono consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunita' e della Croazia sanciti nel presente accordo

Accordo-art. 37

ARTICOLO 37 Dumping 1 Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con l'altra Parte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI del GATT 1994, essa puo' adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 e della relativa legislazione interna 2 Per quanto riguarda paragrafo 1, il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' informato del caso di dumping non appena le autorita' della Parte importatrice hanno avviato l'indagine Qualora non si sia posta fine al dumping, ai sensi dell'articolo VI del GATT, o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni da quando la questione e' stata sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte importatrice puo' adottare le misure del caso

Accordo-art. 38

ARTICOLO 38 Clausola di salvaguardia generale 1 Qualora un prodotto di una Parte venga importato nel territorio dell'altra Parte in quantita' maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare - grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente competitivi nel territorio della Parte importatrice, o - gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficolta' che potrebbero causare un grave peggioramento della situazione economica di una regione della Parte importatrice, la Parte importatrice puo' adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nel presente articolo 2 La Comunita' e la Croazia applicano misure di salvaguardia tra loro soltanto in conformita' delle disposizioni del presente articolo Le misure di salvaguardia, la cui portata e' limitata a quanto necessario per ovviare alle difficolta' insorte, consistono di norma nella sospensione dell'ulteriore riduzione di tutte le aliquote applicabili del dazio indicate nel presente accordo per il prodotto in questione o nell'aumento dell'aliquota del dazio applicabile a tale prodotto Dette misure devono contenere elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro e non oltre la fine del periodo stabilito La loro durata e' limitata a un anno In circostanze del tutto eccezionali, tuttavia, si possono prendere misure per un massimo di tre anni Non si possono applicare misure di salvaguardia alle importazioni di un prodotto che sia gia' stato assoggettato a misure di questo tipo per almeno tre anni dallo scadere delle misure in questione 3 Nei casi specificati al presente articolo, prima di adottare le misure in esso previste o, nei casi in cui si applica il paragrafo 4, lettera b), la Parte interessata, sia essa la Comunita' o la Croazia, fornisce quanto prima al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti 4 Ai fini dell'attuazione dei suddetti paragrafi, si applicano le seguenti disposizioni a) Le difficolta' create dalla situazione di cui al presente articolo vengono sottoposte all'esame del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che puo' decidere tutte le misure necessarie per porvi fine Qualora il consiglio di stabilizzazione e di associazione o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficolta' o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione e' stata presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte importatrice puo' adottare le misure opportune per risolvere il problema in conformita' delle disposizioni del presente articolo Nella scelta delle misure di salvaguardia si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo b) Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata puo' applicare immediatamente, nelle situazioni specificate al presente articolo, le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra Parte 5 Le misure di salvaguardia vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano 6 Qualora la Comunita' o la Croazia assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare le difficolta' di cui al presente articolo a una procedura amministrativa volta a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano l'altra Parte

Accordo-art. 39

ARTICOLO 39 Clausola di penuria 1 Qualora l'osservanza delle disposizioni del presente titolo comporti a) una penuria critica, o la minaccia di penuria critica, di generi alimentari o di altri prodotti essenziali per la Parte esportatrice, oppure b) una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la Parte esportatrice applichi restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione oppure misure o oneri di effetto equivalente e qualora le circostanze di cui sopra comportino, o possano probabilmente comportare, gravi difficolta' per la parte esportatrice quest'ultima puo' adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente articolo 2 Nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dei dispositivi dell'accordo Dette misure non devono essere applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, ne' una restrizione dissimulata agli scambi, e sono revocate quando non sussistono piu' le condizioni che ne giustificano il mantenimento 3 Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o il piu' presto possibile nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Parte interessata, sia essa la Comunita' o la Croazia, fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti Le Parti, nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, possono convenire su qualsiasi mezzo necessario per porre fine alle difficolta' Qualora non venga raggiunto un accordo entro trenta giorni da quando la questione e' stata presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte esportatrice puo' applicare misure ai sensi del presente articolo alle esportazioni del prodotto in questione 4 Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Comunita' o la Croazia, a seconda della parte interessata, puo' applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra Parte 5 Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano

Accordo-art. 40

ARTICOLO 40 Monopoli di Stato La Croazia procede ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale in modo che, entro la fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri e i cittadini croati per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi Il consiglio di stabilizzazione e di associazione e' informato delle misure adottate a tal fine

Accordo-art. 41

ARTICOLO 41 Il protocollo n 4 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente accordo

Accordo-art. 42

ARTICOLO 42 Restrizioni autorizzate Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione di divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o transito di merci giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, da motivi legati alla tutela della salute e della vita delle persone, degli animali o di preservazione dei vegetali, alla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico, o alla tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento Tali divieti o restrizioni non devono costituire tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti

Accordo-art. 43

ARTICOLO 43 Le parti decidono di collaborare per ridurre il potenziale di frode nell'applicazione delle disposizioni commerciali del presente accordo Fatte salve altre disposizioni del presente accordo, in particolare gli articoli 31, 38 e 89 e protocollo n 4, qualora risulti a una Parte che esistono sufficienti elementi di prova di frodi, quali un forte aumento delle esportazioni di prodotti di una Parte verso l'altra, superiore al livello corrispondente alle condizioni economiche, quali la normale capacita' di produzione e di esportazione, oppure la mancata collaborazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove dell'origine da parte dell'altra, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata In attesa di una siffatta soluzione, la Parte interessata puo' adottare le misure opportune che ritiene necessarie Nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dei dispositivi contenuti nell'accordo

Accordo-art. 44

ARTICOLO 44 L'applicazione del presente accordo non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie

Accordo-art. 45

ARTICOLO 45 1 Nel rispetto delle condizioni e modalita' applicabili in ciascuno Stato membro - il trattamento concesso ai lavoratori cittadini della Croazia legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e' esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalita', per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato, - il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali a norma dell'articolo 46, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore 2 Nel rispetto delle condizioni e modalita' applicabili nel suo territorio, la Croazia concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio, nonche' ai loro coniugi e figli legalmente residenti in tale territorio

Accordo-art. 46

ARTICOLO 46 1 Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in esso vigenti in materia di mobilita' dei lavoratori - si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare, le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori croati accordate dagli Stati membri attraverso accordi bilaterali, - gli altri Stati membri esaminano la possibilita' di concludere accordi analoghi 2 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta l'opportunita' di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilita' di accesso alla formazione professionale, in base alle norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunita'

Accordo-art. 47

ARTICOLO 47 1 Vengono stabilite le norme per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori cittadini croati legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio A tal fine, una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che non modifichi eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali qualora questi prevedano un trattamento piu' favorevole, porra' in essere le disposizioni seguenti - tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza compiuti dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidita' e di reversibilita' e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e familiari, - le pensioni o rendite di vecchiaia, di reversibilita', per infortuni sul lavoro o malattie professionali, o per invalidita' derivante da tali cause, fatta eccezione per le indennita' non basate sui contributi versati dai lavoratori, sono liberamente trasferibili al tasso applicato in base alla legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori, - ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati 2 La Croazia concede ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio e ai loro familiari legalmente residenti sul suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al secondo e al terzo trattino del paragrafo 1

Accordo-art. 48

ARTICOLO 48 Ai fini del presente accordo, a) per "societa' comunitaria" o "societa' croata" si intende una societa' costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Croazia che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari sul territorio della Comunita' o della Croazia Tuttavia, una societa' costituita in base alle leggi di uno Stato membro o della Croazia che abbia solo la sede legale sul territorio della Comunita' o della Croazia viene considerata una societa' comunitaria o croata se le sue attivita' sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o della Croazia, b) per "consociata" di una societa' si intende una societa' effettivamente controllata dalla prima, c) per "filiale" di una societa' si intende un'impresa commerciale senza capacita' giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sara' un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma puo' concludere operazioni commerciali nell'impresa che ne costituisce l'estensione, d) per "stabilimento" si intende i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di avviare attivita' economiche come lavoratori autonomi, nonche' attivita', in par- ticolare societa', che controllano di fatto Il lavoro autonomo e le attivita' economiche da parte dei cittadini non comprendono la ricerca di un impiego o l'assunzione sul mercato del lavoro, ne' conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro dell'altra Parte Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori atono- mi, ii) per quanto riguarda le societa' comunitarie o croate, il diritto di intraprendere e svolgere attivita' economiche attraverso la creazione e la gestione di consociate e filiali, rispettivamente in Croazia o nella Comunita', e) per "attivita'" si intendono quelle economiche, f) le "attivita' economiche" comprendono in particolare le attivita' di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale, g) per "cittadino della Comunita'" o "cittadino croato" si intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o della Croazia, h) per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini degli Stati membri o della Croazia stabiliti al di fuori della Comunita' e della Croazia e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunita' o della Croazia e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Croazia, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Croazia in base alle rispettive legislazioni, i) per "servizi finanziari" si intendono le attivita' descritte nell'allegato VI Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' ampliare o modificare il campo d'applicazione di tale allegato

Accordo-art. 49

ARTICOLO 49 1 La Croazia agevola l'esecuzione di attivita' sul suo territorio da parte di societa' e cittadini comunitari A tal fine, essa concede, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo i) per lo stabilimento di societa' comunitarie un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue societa' o, se mi- gliore, alle societa' di paesi terzi, ii) per l'attivita' delle filiali e consociate di societa' comunita- rie stabilite in Croazia un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie societa' e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di societa' di un paese terzo 2 Le Parti non adottano nuove normative o misure che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e l'attivita' di societa' comunitarie o croate sul loro territorio, rispetto alle loro societa' 3 A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e gli Stati membri concedono i) per lo stabilimento di societa' croate sul territorio comunita- rio un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro societa' o, se migliore, alle societa' di paesi terzi, ii) per l'attivita' delle filiali e consociate croate stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello ri- servato dagli Stati membri alle loro societa' e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di societa' di un paese ter- zo stabilite sul loro territorio 4 Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione definisce le modalita' per estendere le suddette disposizioni allo stabilimento di cittadini di entrambe le Parti contraenti dell'accordo che intendano avviare attivita' economiche come lavoratori autonomi 5 Fatte salve le disposizioni del presente articolo, a) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di societa' comunitarie hanno il diritto di utilizzare e locare proprieta' immobiliari in Croazia, b) le consociate di societa' comunitarie hanno inoltre il diritto di acquistare e godono degli stessi diritti, per quanto riguarda le proprieta' immobiliari, delle societa' croate nonche', per quanto riguarda beni pubblici/beni di interesse comune, gli stessi diritti di cui godono le societa' croate, quando cio' sia necessario per lo svolgimento delle attivita' economiche per cui esse sono stabilite in tale territorio, esclusi le risorse naturali, i terreni agricoli e il patrimonio forestale Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione definisce le modalita' per estendere ai settori esclusi i diritti previsti al presente paragrafo, c) quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina la possibilita' di estendere i diritti di cui alla lettera b), compresi i diritti nei settori esclusi, alle filiali di societa' comunitarie

Accordo-art. 50

ARTICOLO 50 1 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 49, fatta eccezione per i servizi finanziari di cui all'allegato VI, ciascuna Parte puo' disciplinare lo stabilimento e l'attivita' delle societa' e dei cittadini sul suo territorio, sempreche' cosi' facendo non discrimini le societa' e i cittadini dell'altra Parte rispetto alle sue societa' e ai suoi cittadini 2 Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le Parti hanno il diritto di prendere misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un'obbligazione fiduciaria a carico di un fornitore di servizi finanziari, o per garantire l'integrita' e la stabilita' del sistema finanziario Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere obblighi assunti dalla Parte a norma dell'accordo 3 Nessuna disposizione dell'accordo impone a una delle Parti di rivelare informazioni connesse all'attivita' e alla contabilita' di singoli clienti o informazioni riservate in possesso di organismi pubblici

Accordo-art. 51

ARTICOLO 51 1 Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo 2 Il consiglio di stabilizzazione e di associazione puo' formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attivita' nei settori di cui al paragrafo 1

Accordo-art. 52

ARTICOLO 52 1 Le disposizioni degli articoli 49 e 50 non impediscono a una delle Parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l'attivita' sul suo territorio di filiali di societa' dell'altra Parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di societa' stabilite sul suo territorio oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali 2 La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali

Accordo-art. 53

ARTICOLO 53 Al fine di rendere piu' agevole per i cittadini comunitari e croati l'avvio e lo svolgimento di attivita' professionali regolamentate in Croazia e nella Comunita', il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche Esso puo' prendere tutte le misure necessarie a tal fine

Accordo-art. 54

ARTICOLO 54 1 Una societa' comunitaria o una societa' croata stabilita, rispettivamente, sul territorio della Croazia o della Comunita' ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, in base alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio della Croazia e della Comunita', cittadini degli Stati membri e croati, purche' si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da societa', consociate o filiali I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione 2 I quadri intermedi delle summenzionate societa', in appresso denominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della societa'" a norma della lettera c) del presente paragrafo e nelle successive categorie, purche' l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa non come azionisti di maggioranza) per almeno un anno prima di questo trasferimento a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della societa' o dei loro equivalenti, tra cui coloro che - dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa, - controllano e coordinano l'attivita' degli altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative, - hanno facolta' di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale, b) i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per l'attivita', la ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa Dalla valutazione di tali competenze puo' risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, un alto livello di qualifica concernente un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale, c) per "persona trasferita all'interno della societa'" si intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attivita' economiche svolte sul territorio dell'altra Parte, l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione ed essere effettivamente giustificato da attivita' economiche simili sul territorio dell'altra Parte 3 L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunita' o della Croazia di cittadini croati o della Comunita' sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, a norma del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una societa' e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale di una societa' croata oppure una consociata o una filiale di una societa' comunitaria rispettivamente in uno Stato membro o in Croazia, a condizione che - detti rappresentanti non procedano a vendite dirette e non forniscano servizi, e che - la sede principale della societa' si trovi al di fuori della Comunita' e della Croazia e che non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della societa' nello Stato membro o in Croazia

Accordo-art. 55

ARTICOLO 55 Nel corso dei primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Croazia puo', a livello transitorio, prendere misure in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di societa' e cittadini comunitari di determinate industrie che - siano in corso di ristrutturazione o versino in gravi difficolta', in particolare se queste comportano gravi problemi sociali in Croazia, oppure - rischino l'eliminazione o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da societa' o cittadini croati in un determinato settore o in una determinata industria della Croazia, oppure - stiano affermandosi sul suo territorio Le suddette misure i) cessano di applicarsi al piu' tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, ii) sono opportune e necessarie per porre rimedio alla situazione, e iii) non discriminano le attivita' di societa' e cittadini comunitari gia' stabiliti in Croazia nel momento in cui viene introdotta una determinata misura, rispetto alle societa' o ai cittadini croati Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, la Croazia riconosce ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle societa' e ai cittadini comunitari, e in nessun caso concede loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a societa' o cittadini di qualsiasi paese terzo Prima di introdurre le suddette misure, la Croazia consulta il consiglio di stabilizzazione e di associazione, inoltre essa non le mette in vigore prima di un mese dalla notifica al consiglio di stabilizzazione e di associazione delle misure concrete da introdurre in Croazia, tranne quando il rischio di danni irreparabili imponga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso la Croazia consulta il consiglio di stabilizzazione e di associazione immediatamente dopo averle applicate Al termine dei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, la Croazia puo' introdurre o mantenere misure di questo tipo solo con l'autorizzazione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e alle condizioni stabilite da quest'ultimo

Accordo-art. 56

ARTICOLO 56 1 Le Parti si impegnano, a norma delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di societa' o di cittadini comunitari o della Repubblica di Croazia stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati 2 Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, le Parti consentono la temporanea circolazione delle persone fisiche che forniscono il servizio o che sono impiegate dal fornitore del servizio come quadri intermedi quali definiti all'articolo 54, comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una societa' o di un cittadino della Comunita' o della Repubblica di Croazia e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il fornitore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette alla collettivita' o di fornire essi stessi servizi 3 Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1 Si tiene conto dei progressi compiuti dalle Parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi

Accordo-art. 57

ARTICOLO 57 1 Le Parti si astengono da misure o azioni che rendano le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o societa' della Comunita' e della Croazia stabiliti in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno precedente all'entrata in vigore dell'accordo 2 Se una Parte ritiene che le misure introdotte dall'altra Parte dopo l'entrata in vigore dell'accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente piu' restrittiva rispetto a quella esistente al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, puo' chiedere all'altra Parte di avviare consultazioni

Accordo-art. 58

ARTICOLO 58 Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunita' e la Croazia, si applicano le disposizioni seguenti 1 Per quanto riguarda i trasporti terrestri, il protocollo 6 definisce le norme applicabili alle relazioni tra le Parti per garantire, in particolare, un traffico di transito stradale illimitato attraverso la Croazia e la Comunita' nell'insieme, l'effettiva applicazione del principio di non discriminazione e la progressiva armonizzazione della normativa croata in materia di trasporti con quella della Comunita' 2 Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio del libero accesso al mercato e al traffico su base commerciale a) La disposizione di cui sopra non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti all'una o all'altra delle Parti del presente accordo in base al codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea Le compagnie non conferenziate hanno facolta' di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale b) Le Parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza nel commercio di carichi secchi e liquidi alla rinfusa 3 In applicazione dei principi del paragrafo 2, le Parti a) non introducono nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi clausole di ripartizione del carico, tranne per i rari casi in cui societa' di navigazione di una qualsiasi delle Parti del presente accordo non avrebbero altrimenti la possibilita' di partecipare al traffico destinato al paese terzo interessato e proveniente da esso, b) vietano, nei futuri accordi bilaterali, le clausole di ripartizione del carico relative alle rinfuse secche e liquide, c) aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali, d) ciascuna parte concede, tra l'altro, alle navi gestite da cittadini o compagnie dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi quanto all'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, nonche' per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico 4 Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono oggetto di uno speciale accordo da negoziare tra le Parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo 5 Prima della conclusione dell'accordo di cui al paragrafo 4, le Parti non prendono nessuna misura o iniziativa tale da creare una situazione piu' restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordo 6 La Croazia adegua la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in materia di trasporti aerei e terrestri, nella misura in cui essa favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilita la circolazione di viaggiatori e merci 7 A mano a mano che le Parti progrediscono nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina in qual modo si possa migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo e terrestre

Accordo-art. 59

ARTICOLO 59 Le Parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, in conformita' delle disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunita' e la Croazia

Accordo-art. 60

ARTICOLO 60 1 Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in societa' costituite in base alle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, nonche' la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti 2 Per quanto riguarda la transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle Parti, e ai prestiti finanziari e crediti con scadenza superiore a un anno Dall'entrata in vigore del presente accordo, la Croazia autorizza, avvalendosi appieno e adeguatamente delle procedure esistenti, l'acquisto di beni immobili in Croazia da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, tranne per quanto riguarda settori di cui all'allegato VII Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Croazia adegua progressivamente la propria legislazione in materia di acquisto di beni immobili in Croazia da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea per garantire loro il medesimo trattamento riservato ai cittadini croati Alla fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le modalita' per estendere tali diritti ai Settori di cui all'allegato VII Dal quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, le Parti garantiscono inoltre la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti di portafoglio e a prestiti finanziari e crediti con scadenza inferiore a un anno 3 Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti non introducono nuove restrizioni sulla circolazione dei capitali e sui pagamenti correnti tra residenti della Comunita' e della Croazia e non rendono piu' restrittive le intese esistenti 4 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 59 e del presente articolo, se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunita' e la Croazia causano, o minacciano di causare, serie difficolta' al funzionamento della politica di cambio e della politica monetaria della Comunita' o della Croazia, la Comunita' e la Croazia possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali tra la Comunita' e la Croazia, se strettamente necessarie, per un periodo non superiore a sei mesi 5 Le suddette disposizioni non devono limitare il diritto degli operatori economici delle Parti di beneficiare di un trattamento piu' favorevole eventualmente previsto da altri accordi bilaterali o multilaterali in vigore che interessino le Parti contraenti del presente accordo 6 Le Parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunita' e la Croazia al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo

Accordo-art. 61

ARTICOLO 61 1 Nei primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, le Parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione graduale delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali 2 Entro la fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce le modalita' per la completa applicazione delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali

Accordo-art. 62

ARTICOLO 62 1 L'applicazione delle disposizioni del presente titolo e' soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di pubblica sanita' 2 Dette disposizioni non si applicano alle attivita' svolte sul territorio di una o dell'altra Parte e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri

Accordo-art. 63

ARTICOLO 63 Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonche' di prestazione dei servizi, a condizione che, cosi' facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra a norma di una specifica disposizione dell'accordo La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 62

Accordo-art. 64

ARTICOLO 64 Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle societa' controllate da e di proprieta' congiunta di societa' o cittadini croati e societa' o cittadini della Comunita'

Accordo-art. 65

ARTICOLO 65 1 Il trattamento della nazione piu' favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali gia' concesse o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o altre intese in materia fiscale 2 Nessuna disposizione del presente titolo vieta alle Parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti a evitare la doppia imposizione, ad altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale 3 Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati membri o alla Croazia di operare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non e' identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza

Accordo-art. 66

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