LEGGE 29 luglio 2004, n. 219
ARTICOLO 20 Attuazione 1 La cooperazione tra le parti si svolge nell'ambito di uno speciale sottocomitato da istituire in conformita' dell'articolo 115 dell'accordo 2 In particolare, il sottocomitato a) elabora piani di cooperazione nei settori del trasporto ferroviario e combinato, della ricerca in materia di trasporti e dell'ambiente, b) analizza l'applicazione delle decisioni previste dal presente protocollo e raccomanda al comitato di stabilizzazione e di associazione soluzioni adeguate in merito ad eventuali problemi, c) procede, due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, ad una valutazione della situazione per quanto riguarda il potenziamento delle infrastrutture e le implicazioni della liberta' di transito, d) coordina le attivita' di controllo, le previsioni e le statistiche relative al trasporto internazionale, segnatamente il traffico di transito
Accordo Protocollo n. 6-art. 21
ARTICOLO 21 Allegati Gli allegati sono parte integrante del presente protocollo
Accordo Protocollo n. 6-Allegato I
ALLEGATO 1 DICHIARAZIONE COMUNE 1 La Comunita' e la Croazia prendono atto dei seguenti livelli massimi relativi alle emissioni di gas di scarico e alle emissioni sonore accettati nella Comunita' per l'omologazione dei veicoli industriali pesanti a decorrere dal 1 gennaio 2001 (1) Valori limite misurati secondo le prove ESC (ciclo europeo a stato stazionario) ed ELR (prova europea di risposta al carico) -------------------------------------------------------------------- Massa Massa Massa Massa Fumo di monossido di di di di carbonio idrocarburi ossidi particolato di azoto -------------------------------------------------------------------- (CO) (HC) (NOx) (PT) m(1) g/kWh g/kWh g/kWh g/kWh -------------------------------------------------------------------- 0,10 Riga A Euro III 2,1 0,66 5,0 0,8 0,13 (a) -------------------------------------------------------------------- (a) Per motori aventi cilindrata inferiore a 0,75 dmc per cilindro e un regime nominale maggiore di 3000 min-1 -------------------------------------------------------------------- 1) Direttiva 1999/96/CE del 13 dicembre 1999, GU L 44 del 16 2 2000, pag 1. Valori limite misurati secondo la prova ETC (ciclo transiente euro- peo) -------------------------------------------------------------------- Massa Massa Massa Massa Massa di monossido di di di di di carbonio idrocarburi metano ossidi partico diversi d'azato lato dal metano -------------------------------------------------------------------- (CO) (NMHC) (CH4) (Nox) (PT) g/kWh g/kWh (b) g/kWh (c) g/kWh g/kWh -------------------------------------------------------------------- 0,16 Riga A Euro III 5,45 0,78 1,6 5,0 0,21 (a) -------------------------------------------------------------------- (a) Per motori aventi cilindrata inferiore a 0,75 dmc per cilindro e un regime nominale maggiore di 3000 min-1 (b) Solo per motori a GN (c) Non si applica ai motori a gas 2 La Comunita' e la Croazia cercheranno di ridurre le emissioni dei veicoli a motore ricorrendo a tecnologie di controllo all'avanguardia e a carburanti di migliore qualita'
Accordo Protocollo n. 6-Allegato II
ALLEGATO II DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ARTICOLO 2 La Croazia si e' detta interessata ad avviare quanto prima negoziati sulla futura cooperazione in materia di trasporti per vie navigabili interne La Comunita' ha preso debitamente atto dell'interesse espresso dalla Croazia
Accordo-Atto finale
ATTO FINALE I plenipotenziari DEL REGNO DEL BELGIO, DEL REGNO DI DANIMARCA, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELLA REPUBBLICA ELLENICA, DEL REGNO DI SPAGNA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELL'IRLANDA, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, DEL REGNO DI SVEZIA, DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati "Stati membri", e della COMUNITA' EUROPEA, della COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e della COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso denominate "la Comunita'", da una parte, e il plenipotenziario della REPUBBLICA DI CROAZLA, dall'altra, riuniti a Lussembourgo il 29/10/2001 per la firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, in appresso denominato "l'accordo", hanno adottato al momento della firma i testi seguenti l'accordo, i suoi allegati I - VIII, ossia Allegato I - Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia ai prodotti industriali della Comunita' di cui al- l'articolo 18, paragrafo 2) Allegato II - Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia ai prodotti industriali della Comunita' di cui al- l'articolo 18, paragrafo 3) Allegato III - Definizione CE di prodotti "baby beef" di cui al- l'articolo 27, paragrafo 2 Allegato IV a) - Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (esenti da dazio per quantita- tivi illimitati all'entrata in vigore dell'accor- do) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto i) Allegato IV b) - Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (esenti da dazio nell'ambito di contingenti all'entrata in vigore dell'accordo) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), punto ii) Allegato IV c) - Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (esenti da dazio per quantita- tivi illimitati un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera b), punto i) Allegato IV d) - Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (eliminazione progressiva dei dazi NPF nell'ambito di contingenti tariffari) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c), pun- to i) Allegato IV e) - Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (riduzione progressiva dei da- zi NPF per quantitativi illimitati) di cui all'ar- ticolo 27, paragrafo 3, lettera c), punto ii) Allegato IV f) - Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli (riduzione progressiva dei da- zi NPF nell'ambito di contingenti tariffari) di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c), pun- to iii) Allegato V a) - Prodotti di cui all'articolo 28, paragrafo 1 Allegato V b) - Prodotti di cui all'articolo 28, paragrafo 2 Allegato VI - Stabilimento "Servizi finanziari" di cui all'arti- colo 50 Allegato VII - Acquisto di beni immobili da parte di cittadini UE - Elenco delle deroghe di cui all'articolo 60, pa- ragrafo 2) Allegato VIII - Diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale e i seguenti protocolli Protocollo n 1 - relativo ai prodotti tessili e dell'abbigliamento Protocollo n 2 - relativo ai prodotti siderurgici Protocollo n 3 - relativo agli scambi di prodotti agricoli trasfor- mati tra la Comunita' e la Repubblica di Croazia Protocollo n 4 - relativo alla definizione del concetto di "prodot- ti originari" e delle modalita' di cooperazione amministrativa Protocollo n 5 - relativo all'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative in materia doganale Protocollo n 6- relativo ai trasporti terresti I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e il plenipotenziario della Repubblica di Croazia hanno inoltre adottato il testo delle seguenti dichiarazioni allegate al presente atto finale Dichiarazione comune relativa agli articoli 21 e 29 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 41 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 45 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articola 46 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 58 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 60 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 71 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 120 dell'accordo Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino Il plenipotenziario della Repubblica di Croazia ha preso atto della dichiarazione unilaterale della Comunita' e dei suoi Stati membri, allegata al presente atto finale
Accordo-Dichiarazioni
DICHIARAZIONI COMUNI Dichiarazione comune relativa agli articoli 21 e 29 Le Parti dichiarano che, nell'attuazione degli articoli 21 e 29, esamineranno, in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, l'incidenza di eventuali accordi preferenziali negoziati dalla Croazia con paesi terzi (esclusi i paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE e altri paesi limitrofi che non appartengono all'UE) Tale esame consentira' di adeguare le concessioni accordate alla Comunita' europea dalla Croazia qualora quest'ultima offrisse concessioni notevolmente migliori ai suddetti paesi Dichiarazione comune relativa all'articolo 41 1 La Comunita' si dichiara disposta ad esaminare, in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, la questione della partecipazione della Croazia al cumulo diagonale delle norme d'origine una volta stabilite le condizioni economiche e commerciali ed altre condizioni pertinenti per la concessione del cumulo diagonale 2 Considerato quanto precede, la Croazia si dichiara disposta ad intavolare quanto prima negoziati per avviare la cooperazione economica e commerciale al fine di creare zone di libero scambio, soprattutto con gli altri paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE Dichiarazione comune relativa all'articolo 45 Si conviene che l'espressione "figli" e' definita in base alla normativa nazionale del paese ospitante in questione Dichiarazione comune relativa all'articolo 46 Si conviene che l'espressione "membri della loro famiglia" e' definita in base alla normativa nazionale del paese ospitante in questione Dichiarazione comune relativa all'articolo 58 Le Parti si dichiarano interessate ad intavolare quanto prima discussioni sulla futura cooperazione nel settore dei trasporti aerei Dichiarazione comune relativa all'articolo 60 Le Parti convengono che le disposizioni di cui all'articolo 60 non siano tali da impedire limitazioni eque e non discriminatorie all'acquisto di beni immobili sulla base di un interesse generale, o da pregiudicare le norme delle Parti in materia di proprieta' di beni immobili, salvo nei casi espressamente specificati Resta inteso che i cittadini croati sono autorizzati ad acquistare beni immobili negli Stati membri dell'Unione europea in conformita' della legislazione comunitaria in vigore, salvo eccezioni specifiche autorizzate da tale legislazione ed applicate in conformita' della normativa nazionale applicabile negli Stati membri dell'Unione europea. Dichiarazione comune relativa all'articolo 71 Le Parti convengono che, ai fini dell'accordo, la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale comprende in particolare i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore relativi ai programmi informatici e i diritti connessi, i diritti relativi a basi di dati, brevetti, disegni industriali, marchi commerciali e marchi di servizi, topografie di circuiti integrati, indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine e la protezione dalla concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, nonche' la protezione delle informazioni riservate attinenti a conoscenze specialistiche Dichiarazione comune relativa all'articolo 120 a) Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione pratica dell'accordo, le Parti convengono che i casi di particolare urgenza di cui all'articolo 120 dell'accordo si riferiscono ai casi di violazione effettiva dell'accordo ad opera di una delle Parti La violazione effettiva dell'accordo consiste - nella denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale, - nella violazione dei punti essenziali dell'accordo di cui all'articolo 2 b) Le Parti convengono che le "misure appropriate" di cui all'articolo 120 sono misure adottate in base ai diritto internazionale Qualora una parte adotti una misura in un caso di particolare urgenza ai sensi dell'articolo 120, l'altra parte puo' avvalersi della procedura di composizione delle controversie Dichiarazioni relative al protocollo n 4 Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra 1 La Croazia accetta come prodotti originari della Comunita' entro i limiti del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli 25-97 del sistema armonizzato 2 Il protocollo n 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino 1 La Croazia accetta come prodotti originari della Comunita' entro i limiti del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino 2 Il protocollo n 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati DICHIARAZIONE UNILATERALE Dichiarazione della Comunita' e dei suoi Stati membri Considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n 2007/2000 del Consiglio, la Comunita' europea concede misure commerciali eccezionali ai paesi che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, compresa la Croazia, la Comunita' europea e i suoi Stati membri dichiarano quanto segue - ai sensi dell'articolo 30 del presente accordo, finche' sara' di applicazione il regolamento (CE) n 2007/2000 si applicano, oltre alle concessioni commerciali contrattuali previste dalla Comunita' nel presente accordo, le misure commerciali unilaterali autonome piu' favorevoli, - in particolare, per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei confronti dei quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, la riduzione si applica anche al dazio doganale specifico in deroga alla disposizione pertinente dell'articolo 27, paragrafo 1
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)