DECRETO 5 agosto 2004, n. 229

Type Decreto
Publication 2004-08-05
Ultimo aggiornamento 2004-09-04
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 5/9/2004

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera b), punto 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 12 delle legge 18 ottobre 2001, n. 383;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;

Visto l'articolo 8 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27;

Visto l'articolo 22, comma 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere favorevole del Comitato generale per i giochi espresso nella seduta del 6 aprile 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 2004;

Ritenuto peraltro di dover riservare al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di determinare la posta unitaria di partecipazione alle scommesse, in ossequio al dettato testuale della legge che in tal senso dispone all'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3/11 164/UCL del 30 luglio 2004;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

2.La verifica della corrispondenza tra i dati riportati sulla ricevuta e quelli contrassegnati sulla schedina ovvero dettati agli addetti ai terminali, e' responsabilita' di chi effettua la scommessa, il quale e' tenuto a segnalare immediatamente ogni difformita'. In caso di difformita', il partecipante puo' chiedere l'annullamento della ricevuta entro i centottanta secondi successivi all'accettazione della scommessa, anche se dallo stesso terminale sono state accettate altre scommesse, sempre che l'accettazione delle scommesse sia ancora aperta.

3.L'orario di riferimento e' quello del totalizzatore nazionale.

4.Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina, per ciascuna scommessa, il programma, l'apertura dell'accettazione, ovvero il momento in cui il totalizzatore nazionale e' abilitato ad accettare le scommesse, e la chiusura della stessa, ovvero il momento in cui il totalizzatore nazionale non e' piu' abilitato ad accettare le scommesse. 15. Conservazione delle registrazioni delle scommesse. 1. Ogni scommessa accettata e' registrata dal totalizzatore nazionale ed archiviata con modalita' che ne consentono la rilettura ed impediscono l'alterazione dei dati conservati. 2. I dati relativi al totale delle scommesse accettate ed al loro importo complessivo nonche' i supporti contenenti tutte le giocate accettate per ciascuna scommessa, sono conservati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 16. Giocate sistemistiche ed a caratura. 1. Sono ammesse scommesse sistemistiche ed a caratura. 2. Per le scommesse sistemistiche accettate attraverso terminali di gioco, prima dell'emissione della ricevuta di partecipazione, il sistema e' sviluppato automaticamente dal terminale; il numero delle unita' di scommessa derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante, dall'addetto al terminale, prima dell'emissione della ricevuta. 3. Per ogni scommessa a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della scommessa. Il prezzo unitario di ciascuna cedola di caratura e' pari al valore complessivo della scommessa, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura. 4. Ciascuna cedola originale di caratura, integra in ogni sua parte, costituisce ricevuta e consente la riscossione della vincita, ricavata dal quoziente tra l'importo dei premi realizzati con l'intera scommessa a caratura ed il numero totale delle cedole emesse.

6.Il coordinamento organizzativo della pianificazione dei calendari, dell'ottenimento dei dati e delle notizie ufficiali necessari all'effettuazione del gioco e alla sua promozione a mezzo stampa e televisione, anche nell'ambito delle immagini sulle quali la Federation Internationale de l'Automobile - F.I.A. e la Federation International de Motociclisme - F.I.M. vantano diritti, dell'acquisizione dei risultati ufficiali delle gare, anche ai fini delle scommesse di cui all'articolo 28, relative alle medesime gare automobilistiche di Formula Uno e motociclistiche, e' riservato, tramite apposite convenzioni, alla F.I.A. ed alla F.I.M. ovvero ad altri soggetti dalle stesse delegati allo svolgimento delle attivita' previste dal presente decreto. La determinazione dell'ammontare del montepremi e dell'importo delle vincite sono effettuate mediante l'integrazione del sistema attivato per la gestione del lotto, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

8.In nessun caso la quota unitaria di una determinata categoria puo' essere minore della quota unitaria della o delle categorie inferiori. A tal fine gli importi destinati a tali categorie si sommano ed il risultato si divide per il numero delle colonne vincenti nelle singole categorie.

9.In mancanza di vincite di categoria ORO, ARGENTO o BRONZO, il relativo montepremi andra' ad accumularsi con quello della corrispondente categoria della scommessa successiva e cosi' fino alla scommessa nella quale saranno realizzate vincite nelle corrispondenti categorie.

10.Nell'ultima scommessa annuale di "Formula 101", qualora non si realizzi punteggio vincente in una categoria, l'importo del relativo montepremi unitamente all'importo proveniente dalle precedenti scommesse per la stessa categoria viene cumulato con quello delle altre categorie di vincenti o, in mancanza di categorie di vincenti, fra tutti coloro che hanno realizzato il massimo punteggio.

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