DECRETO 11 agosto 2004, n. 246

Type Decreto
Publication 2004-08-11
State In force
Source Normattiva
articles 47
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Entrata in vigore del provvedimento: 16/10/2004

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, concernente la patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale;

Visto il comma 2 del citato articolo 139 che affida al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno il compito di stabilire requisiti e modalita' per il rilascio della patente di servizio;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 maggio 2004;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota del 26 luglio 2004, n. 13880 UL;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Patente di servizio

1.Ai soggetti elencati nell'articolo 12, commi 1 e 3, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, abilitati a svolgere compiti di polizia stradale e riconosciuti idonei ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente decreto, e' rilasciata una patente di servizio, conforme al modello di cui all'allegato A, per la guida di veicoli adibiti ai servizi di polizia stradale o di veicoli nella disponibilita' dell'Amministrazione utilizzati per l'espletamento di compiti istituzionali dell'ente di appartenenza.

2.La patente rilasciata ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' equiparata a quella prevista dal comma 1.

4.La patente di servizio autorizza a condurre gli stessi veicoli per i quali il conducente e' abilitato a guidare con la patente conseguita ai sensi degli articoli 116 e 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. A tal fine, nell'ambito della patente di servizio sono individuati i seguenti tipi di abilitazione: abilitazione 1 consente la guida di motoveicoli e ciclomotori; abilitazione 2 consente la guida di autoveicoli e ciclomotori.

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