DECRETO 16 luglio 2004, n. 250
3.Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti Sviluppo Italia puo' utilizzare informazioni aggiuntive acquisite presso le camere di commercio, le pubbliche amministrazioni, gli ordini professionali e altri soggetti incaricati della tenuta di registri od elenchi.
4.La realizzazione del progetto non deve essere stata avviata prima della presentazione della domanda.
Nota all'art. 15: - Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10: «Art. 10 (Forma ed efficacia del documento informatico). 1. Il documento informatico ha l'efficacia probatoria prevista dall'art. 2712 del codice civile, riguardo ai fatti ed alle cose rappresentate. 2. Il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta. Sul piano probatorio il documento stesso e' liberamente valutabile, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita' e sicurezza. Esso inoltre soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare. 3. Il documento informatico, quando e' sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma e' basata su di un certificato qualificato ed e' generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, fa inoltre piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto. 4. Al documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, in ogni caso non puo' essere negata rilevanza giuridica ne' ammissibilita' come mezzo di prova unicamente a causa del fatto che e' sottoscritto in forma elettronica ovvero in quanto la firma non e' basata su di un certificato qualificato oppure non e' basata su di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore accreditato o, infine, perche' la firma non e' stata apposta avvalendosi di un dispositivo per la creazione di una firma sicura. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica e' basata su di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni: a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed e' accreditato in uno Stato membro; b) il certificato qualificato e' garantito da un certificatore stabilito nella Comunita' europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva; c) il certificato qualificato, o il certificatore, e' riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra la Comunita' e Paesi terzi o organizzazioni internazionali. 6. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».
Art. 16
Istruttoria e valutazione delle domande
Note all'art. 16: - Il testo degli articoli 5, 7, 9 e 11 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in nota all'art. 1. - Si riporta il testo degli articoli 6, 8, 10 e 12 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185: «Art. 6 (Progetti finanziabili). - 1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e nei limiti posti dalla Unione europea, i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria ovvero relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore. 2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che: a) prevedono investimenti superiori a lire 5 miliardi al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); b) non prevedono l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale; c) non presentano il requisito della novita' dell'iniziativa; d) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie». «Art. 8 (Progetti finanziabili). - 1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dall'Unione europea, i progetti relativi alla fornitura di servizi nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali, della innovazione tecnologica, della tutela ambientale, dell'agricoltura e trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali. 2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che: a) prevedono investimenti superiori a lire un miliardo al netto dell'IVA; b) non prevedono l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale; c) non presentano il requisito della novita' dell'iniziativa; d) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie». «Art. 10 (Progetti finanziabili). - 1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dall'Unione europea, i progetti relativi ai settori della produzione, commercializzazione e trasformazione di prodotti in agricoltura. 2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che: a) prevedono investimenti superiori a lire due miliardi al netto dell'IVA; b) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie». «Art. 12 (Progetti finanziabili). - 1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria ovvero relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore. 2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che: a) prevedono investimenti superiori a lire un miliardo al netto dell'IVA nel caso di nuove iniziative; b) prevedono investimenti superiori a lire 500 milioni al netto dell'IVA, in caso di sviluppo e consolidamento di attivita' gia' avviate; c) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie».
Art. 17
Deliberazione di ammissione alle agevolazioni o di rigetto della domanda
1.All'esito del procedimento istruttorio Sviluppo Italia, esperiti gli adempimenti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni ed integrazioni, delibera l'ammissione alle agevolazioni o il rigetto della domanda, dandone comunicazione agli interessati ed alla Regione competente.
2.La deliberazione di ammissione alle agevolazioni individua il beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato e la misura incentivante riconosciuta, indica l'eventuale natura de minimis dell'agevolazione, stabilisce le spese ammesse ed i tempi per l'attuazione dell'iniziativa, fissa i benefici concessi e le caratteristiche del piano di ammortamento del mutuo agevolato.
3.In caso di contributo a titolo di de minimis le agevolazioni finanziarie possono essere cumulate con altre agevolazioni finanziarie pubbliche concesse sia precedentemente, sia successivamente alla deliberazione di ammissione esclusivamente entro i limiti consentiti dall'applicazione del de minimis. A tal fine il beneficiario rilascia una dichiarazione attestante che il nuovo aiuto e' compatibile con l'importo complessivo degli aiuti ricevuti a titolo di de minimis.
Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490: «Art. 4 (Informazioni del prefetto - lettera d) dell'art. 1, comma 1, della legge 17 gennaio 1994, n. 47). - 1. Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'art. 1, devono acquisire le informazioni di cui al comma 4 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire le concessioni o erogazioni indicati nell'allegato 3, il cui valore sia: a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati; b) superiore a 300 milioni di lire per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali; c) superiore a 200 milioni di lire per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni o cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche. 2. E' vietato, a pena di nullita', il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo. 3. Ai fini di cui al comma 1, la richiesta di informazioni e' inoltrata al prefetto della provincia nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le societa' o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui al comma 1, lettere a) e c), o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1. Tale richiesta deve contenere gli elementi di cui all'allegato 4. 4. Il prefetto trasmette alle amministrazioni richiedenti, nel termine massimo di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, le informazioni concernenti la sussistenza o meno, a carico di uno dei soggetti indicati nelle lettere d) ed e) dell'allegato 4, delle cause di divieto o di sospensione dei procedimenti indicate nell'allegato 1, nonche' le informazioni relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle societa' o imprese interessate. A tal fine il prefetto, anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno, dispone le necessarie verifiche nell'ambito della provincia e, ove occorra, richiede ai prefetti competenti che le stesse siano effettuate nelle rispettive province. 5. Quando le verifiche disposte a norma del comma 4 siano di particolare complessita', il prefetto ne da' comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata e fornisce le informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni. Nel caso di lavori o forniture di somma urgenza, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, le amministrazioni possono procedere dopo aver inoltrato al prefetto la richiesta di informazioni di cui al comma 3. Anche fuori del caso di lavori o forniture di somma urgenza, le amministrazioni possono procedere qualora le informazioni non pervengano nei termini previsti. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva. 6. Quando, a seguito delle verifiche disposte a norma del comma 4, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle societa' o imprese interessate, le amministrazioni cui sono fornite le relative informazioni dal prefetto, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, ne' autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni. Nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui al comma 5, qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'allegato 1 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto, l'amministrazione interessata puo' revocare le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite. Il documento informatico ha l'efficacia probatoria prevista dall'art. 2712 del codice civile, riguardo ai fatti ed alle cose rappresentate».
Art. 18
Attuazione della deliberazione di ammissione alle agevolazioni
1.Per l'attuazione della deliberazione di ammissione alle agevolazioni Sviluppo Italia stipula con il beneficiario un apposito contratto, con il quale sono disciplinati i rapporti giuridici e finanziari tra il concedente le agevolazioni ed il beneficiario medesimo, secondo lo schema redatto da Sviluppo Italia e trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero delle politiche agricole e forestali.
2.La violazione delle clausole contrattuali costituisce, nei casi espressamente previsti, causa di revoca delle agevolazioni concesse.
Art. 19
Vincoli sugli investimenti e sull'attivita'
1.I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all'esercizio dell'attivita' finanziata per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla data di inizio effettivo dell'attivita' d'impresa e comunque fino all'estinzione del mutuo. I beni sostitutivi di quelli deperiti od obsoleti di analoga o superiore quantita' e/o qualita' sono altresi' vincolati all'esercizio dell'impresa per lo stesso periodo. In caso di rinnovo di beni aziendali il beneficiario ha l'obbligo di comunicarne il piano di ammodernamento a Sviluppo Italia, la quale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' esprimere motivato avviso contrario a tutela dell'iniziativa agevolata.
2.L'attivita' di impresa prevista nel progetto agevolato deve essere svolta per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla data del suo inizio effettivo.
3.La sede operativa dell'iniziativa deve essere mantenuta nei territori agevolati per un periodo minimo di cinque anni decorrente dalla data di inizio effettivo dell'attivita' di impresa.
4.I periodi quinquennali di vincolo di cui ai commi 1, 2 e 3 decorrono dalla data di inizio effettivo dell'attivita' d'impresa purche' sia stato completato l'investimento. Nel caso in cui la data di inizio effettivo dell'attivita' d'impresa sia anteriore alla data di completamento dell'investimento tali periodi decorrono da quest'ultima.
5.La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' causa di revoca delle agevolazioni concesse.
Art. 20
Controlli e revoca delle agevolazioni
1.Sviluppo Italia ha facolta' di effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e verifiche nelle sedi aziendali, diretti ad accertare la permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni.
2.Nel caso in cui i requisiti siano venuti meno, Sviluppo Italia, previa contestazione dell'addebito alla societa', delibera la revoca delle agevolazioni concesse e procede al recupero dei contributi erogati.
Capo II Misure in favore della nuova imprenditorialita' nei settori della produzione dei beni e dei servizi alle imprese
Art. 21
Obblighi a carico dei soggetti beneficiari
1.Gli statuti delle societa' e delle cooperative di cui all'articolo 5 del decreto legislativo devono contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote o di azioni societarie, tali da far venire meno i requisiti soggettivi dell'eta' e della residenza di cui allo stesso articolo 5, commi 1 e 2, per un periodo di almeno dieci anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni. Il mancato rispetto o la modifica della clausola statutaria prima della scadenza del termine di cui al precedente periodo e' causa di revoca delle agevolazioni concesse.
2.In deroga alla disposizione di cui al comma 1, Sviluppo Italia, su richiesta adeguatamente motivata da parte degli interessati, puo' autorizzare, in base ad una sua discrezionale valutazione e comunque non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni, il trasferimento anticipato delle quote o delle azioni, qualora cio' si renda necessario per evitare il verificarsi di una situazione di grave difficolta' dell'iniziativa imprenditoriale ovvero per comprovate esigenze di sviluppo aziendale.
3.La disposizione di cui al comma 2 si applica, alle medesime condizioni, ai beneficiari ammessi alle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.
Note all'art. 21: - Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 1, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95 e' riportato in nota all'art. 2.
Art. 22
Spese di investimento ammissibili
2.La spesa di cui al comma 1, lettera a), e' ammissibile nella misura del 2 per cento in caso di investimenti fino a 550.000,00 euro, dell'1,5 per cento da 550.000,00 euro a 1.300.000,00 euro e dell'1 per cento da 1.300.000,00 euro fino al limite previsto dal decreto legislativo.
3.L'importo complessivo delle spese di cui al comma 1 deve essere pari, ai fini dell'ammissibilita' delle spese di cui alla lettera c), ad almeno 2,5 volte le spese di cui alla stessa lettera. In casi eccezionali, tale fattore e' riducibile fino al valore di 1,67 in relazione alla specificita' del settore e dell'attivita'.
4.Per i progetti concernenti la produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria, non sono ammissibili al contributo in conto capitale le spese relative all'acquisto del terreno. Per i progetti concernenti la fornitura di servizi non sono ammesse alle agevolazioni le spese per la costruzione e per l'acquisto degli immobili, compreso il terreno.
5.Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano ai progetti nel settore agricolo.
6.Ai progetti relativi alla produzione di beni in agricoltura si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32. Per tali progetti e' ammissibile, inoltre, la spesa per l'acquisto del terreno.
7.Ai progetti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33, ad esclusione del comma 2.
Art. 23
Spese di gestione ammissibili
3.Il presente articolo non si applica ai progetti nel settore agricolo.
Art. 24
Documentazione da allegare alla domanda
Note all'art. 24: - Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: «Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con l'osservanza delle modalita' di cui all'art. 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva». - Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 3, lettere a) e b), del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in nota all'art. 3.
Capo III Misure in favore della nuova imprenditorialita' nel settore dei servizi
Art. 25
Obblighi a carico dei soggetti beneficiari
1.Gli statuti delle societa' e delle cooperative di cui all'articolo 7 del decreto legislativo devono contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote o di azioni societarie, tali da far venire meno i requisiti soggettivi dell'eta' e della residenza di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo, per un periodo di almeno dieci anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni. Il mancato rispetto o la modifica della clausola statutaria prima della scadenza del termine di cui al precedente periodo e' causa di revoca delle agevolazioni concesse.
2.In deroga alla disposizione di cui al comma 1, Sviluppo Italia, su richiesta adeguatamente motivata da parte degli interessati, puo' autorizzare, in base ad una sua discrezionale valutazione e comunque non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni, il trasferimento anticipato delle quote o delle azioni, qualora cio' si renda necessario per evitare il verificarsi di una situazione di grave difficolta' dell'iniziativa imprenditoriale ovvero per comprovate esigenze di sviluppo aziendale.
3.La disposizione di cui al comma 2 si applica, alle medesime condizioni, ai beneficiari ammessi alle agevolazioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Note all'art. 25: - Il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, e' riportato in nota all'art. 2.
Art. 26
Vincoli sui progetti finanziabili
1.Sono esclusi dai benefici i progetti che prevedono sia attivita' di fruizione di beni pubblici statali, sia attivita' di manutenzione straordinaria, relativamente al settore della manutenzione di opere civili ed industriali. Sono, altresi', esclusi i progetti nel settore dell'innovazione tecnologica per i quali lo studio di fattibilita' non dimostri il possesso del requisito dell'innovativita'.
2.Sono esclusi i progetti presentati da societa' di servizi che prevedono attivita' rientranti nel campo di applicazione degli Orientamenti.
Nota all'art. 26: - Il riferimento agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e' riportato in nota all'art. 1.
Art. 27
Spese di investimento ammissibili
2.La spesa per lo studio di fattibilita' e' ammissibile nella misura del 2 per cento del valore complessivo dell'investimento da realizzare.
3.Le spese di cui al comma 1, lettera b) sono ammesse esclusivamente per la sistemazione e/o la ristrutturazione di immobili, anche di terzi, entro il limite del 10 per cento dell'investimento complessivo. Tale limite puo' essere elevato da Sviluppo Italia in relazione alla possibilita' di acquisire le garanzie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo.
Nota all'art. 27: - Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in nota all'art. 5.
Art. 28
Spese di gestione ammissibili
1.Per l'avviamento del progetto sono ammissibili, al netto dell'I.V.A., le spese indicate all'articolo 23, com-ma 1 e non sono ammissibili le spese indicate dall'articolo 23, comma 2.
Art. 29
Documentazione da allegare alla domanda
1.Alla domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al presente titolo va allegata, in duplice copia, la documentazione indicata all'articolo 24.
2.Per i progetti relativi al settore dei servizi di fruizione dei beni culturali alla domanda va allegata, ove necessario, anche la documentazione attestante l'autorizzazione del proprietario e del preposto alla tutela della specifica categoria di bene, ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Nota all'art. 29: - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 dicembre 1999, n. 302.
Capo IV Misure in favore della nuova imprenditorialita' in agricoltura
Art. 30
Requisiti dei beneficiari
2.Nel caso in cui non sia posseduta alla data della presentazione della domanda, la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale deve sussistere al momento della deliberazione di ammissione alle agevolazioni.
Nota all'art. 30: - Il testo dell'art. 9, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in nota all'art. 1. Nota all'art. 31: - Il testo dell'art. 9, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in nota all'art. 1.
Art. 31
Vincoli sui progetti finanziabili
Art. 32
Spese di investimento ammissibili nei progetti di produzione
2.L'importo complessivo delle spese di cui al comma 1 deve essere pari, ai fini dell'ammissibilita' delle spese di cui alle lettere b), c) e d), ad almeno 2,5 volte la somma delle spese di cui alle stesse lettere. In casi eccezionali, tale fattore e' riducibile fino al valore di 1,67 in relazione alla specificita' del settore e dell'attivita'.
3.Salvo il disposto di cui al comma 2, le spese di cui al comma 1, lettere a), f) ed h), sono ammissibili complessivamente entro il limite del 12 per cento dell'investimento da realizzare.
4.Per quanto riguarda l'acquisto di animali di cui alla lettera g) gli aiuti sono concessi soltanto per il primo acquisto di bestiame o per l'acquisto di riproduttori di qualita' pregiata, maschi o femmine, registrati nei libri genealogici o equivalenti.
5.Non sono ammissibili le spese sostenute per la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connesse con l'attivita' prevista dal progetto.
Nota all'art. 32: - Il riferimento agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e' riportato in nota all'art. 1.
Art. 33
Spese di investimento ammissibili nei progetti di trasformazione e commercializzazione
2.La potenzialita' dei nuovi impianti di trasformazione non deve essere superiore al 100 per cento della capacita' produttiva, stimata a regime, dell'azienda oggetto del subentro.
3.La spesa di cui al comma 1, lettera a), e' ammissibile nella misura del 2 per cento del valore complessivo dell'investimento da realizzare. L'importo complessivo delle spese di cui al comma 1 deve essere pari, ai fini dell'ammissibilita' delle spese di cui alle lettere b) e c), ad almeno 2,5 volte la somma delle spese di cui alle stesse lettere. In casi eccezionali, tale fattore e' riducibile fino al valore di 1,67 in relazione alla specificita' del settore e dell'attivita'.
4.Salvo il disposto di cui al comma 3, le spese di cui al comma 1, lettere a), e) ed f), sono ammissibili complessivamente entro il limite del 12 per cento dell'investimento da realizzare.
5.Non sono ammissibili le spese sostenute per la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connesse con l'attivita' prevista dal progetto.
Nota all'art. 33: - Il riferimento agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e' riportato in nota all'art. 1.
Art. 34
Documentazione da allegare alla domanda
Nota all'art. 34: - Il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' riportato in nota all'art. 24.
Capo V Misure in favore delle cooperative sociali
Art. 35
Vincoli sui soggetti beneficiari
1.Gli statuti delle cooperative di cui all'articolo 11 del decreto legislativo devono contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote societarie tali da far venire meno i requisiti soggettivi dell'eta' e della residenza di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo per un periodo di almeno dieci anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni. Il mancato rispetto o la modifica della clausola statutaria, prima della scadenza del termine di cui al precedente periodo, e' causa di revoca delle agevolazioni concesse.
2.In deroga alla disposizione di cui al comma 1, Sviluppo Italia, su richiesta adeguatamente motivata da parte degli interessati, puo' autorizzare, in base ad una sua discrezionale valutazione e comunque non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni, il trasferimento anticipato delle quote o delle azioni, qualora cio' si renda necessario per evitare il verificarsi di una situazione di grave difficolta' dell'iniziativa imprenditoriale ovvero per comprovate esigenze di sviluppo aziendale.
3.La disposizione di cui al comma 2 si applica, alle medesime condizioni, ai beneficiari ammessi alle agevolazioni di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
4.Le cooperative di nuova costituzione, a parte i soci svantaggiati, se privi dei requisiti soggettivi dell'eta' e della residenza, devono essere composte esclusivamente da giovani di eta' compresa tra i 18 e 35 anni ovvero composte prevalentemente da giovani tra i 18 ed i 29 anni, i quali abbiano la maggioranza assoluta, numerica e di quote di partecipazione, residenti alla data del 1° gennaio 2000 nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo.
5.Nelle cooperative gia' esistenti, che presentano progetti per la realizzazione di iniziative di sviluppo e consolidamento, i soci lavoratori non svantaggiati devono essere residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo.
6.I requisiti soggettivi di cui ai commi 4 e 5 non sono richiesti ai soci di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
Note all'art. 35: - Il testo dell'art. 2 e dell'art. 11, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' riportato in nota all'art. 2. - Il testo dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante «Disciplina delle cooperative sociali» e' il seguente: «Art. 2 (Soci volontari). - 1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attivita' gratuitamente. 2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non puo' superare la meta' del numero complessivo dei soci. 3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative. 4. Ai soci volontari puo' essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalita' dei soci. 5. Nella gestione dei servizi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4».
Art. 36
Vincoli sui progetti finanziabili
1.Nell'ambito dei settori agevolabili indicati all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo sono esclusi dal finanziamento i progetti che prevedono attivita' di carattere sociosanitario.
Nota all'art. 36: - Il testo dell'art. 12, comma 1, del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in nota all'art. 16.
Art. 37
Spese di investimento ammissibili
2.La spesa di cui al comma 1, lettera a), e' ammissibile nella misura del 2 per cento.
3.L'importo complessivo delle spese di cui al comma 1 deve essere pari, ai fini dell'ammissibilita' delle spese di cui alle lettere b), c) e d), ad almeno 2,5 volte la somma delle spese di cui alle stesse lettere. In casi eccezionali, tale fattore e' riducibile fino al valore di 1,67 in relazione alla specificita' del settore e dell'attivita'.
4.Per i progetti concernenti la produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria, non sono ammissibili al contributo in conto capitale le spese relative all'acquisto del terreno. Per i progetti concernenti la fornitura di servizi sono escluse dalle agevolazioni le spese di cui al comma 1, lettere b) e c). Per i medesimi progetti le spese di ristrutturazione comprese nel comma 1, lettera c), effettuate su beni anche di terzi, sono ammissibili fino al 10 per cento della spesa complessiva. Tale limite puo' essere elevato da Sviluppo Italia in relazione alla possibilita' di acquisire le garanzie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo.
5.Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano ai progetti nel settore agricolo.
6.Ai progetti relativi alla produzione di beni in agricoltura si applicano le disposizioni previste dall'articolo 32. Per tali progetti e', inoltre, ammissibile la spesa per l'acquisto del terreno.
7.Ai progetti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli si applicano le disposizioni previste dall'articolo 33, ad eccezione del comma 2.
Nota all'art. 37: - Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in nota all'art. 5.
Art. 38
Spese di gestione ammissibili
1.Per l'avviamento del progetto sono ammissibili, al netto dell'I.V.A., le spese indicate all'articolo 23, comma 1 e non sono ammissibili, le spese indicate all'articolo 23, comma 2.
2.Il presente articolo non si applica ai progetti nel settore agricolo.
Art. 39
Documentazione da allegare alla domanda
2.Nel caso di nuove iniziative lo studio di fattibilita' del progetto deve comprendere informazioni relative ai riflessi sociali dell'iniziativa, con particolare riferimento al numero di soggetti svantaggiati inseriti nel processo lavorativo, alla capacita' di abilitare professionalmente i soggetti svantaggiati, alla riduzione dei costi assistenziali, alla capacita', a regime, di farsi carico dei maggiori oneri connessi con l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, al mercato di riferimento, agli investimenti e agli aspetti tecnico-organizzativi, nonche' agli aspetti economico-finanziari illustrati dai bilanci previsionali relativi almeno ai primi tre anni di attivita', redatti secondo i criteri stabiliti dalle direttive comunitarie, da cui risulti un sostanziale equilibrio di gestione.
3.Nel caso di iniziative gia' avviate lo studio di fattibilita' del progetto deve comprendere, oltre alle informazioni di cui al comma 2, anche notizie relative all'esperienza maturata ed ai risultati raggiunti in termini sia economici, sia sociali.
Note all'art. 39: - Il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' riportato in nota all'art. 24. - Il testo dell'art. 11, commi 2, 3 e 4, del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 3, lettere a) e b), del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' riportato in nota all'art. 3.
Capo VI Disposizioni transitorie e abrogazioni
Art. 40
Disposizioni transitorie
1.Le domande presentate per l'ammissione alle agevolazioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 e all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per le quali non e' stata completata la procedura di valutazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono integrate sulla base delle disposizioni recate dal decreto legislativo e dal presente regolamento.
Note all'art. 40: - Il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, e' riportato in nota all'art. 2. - Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e' riportato in nota all'art. 2. - Il testo dell'art. 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e' riportato in nota all'art. 2. - Il testo dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' riportato in nota all'art. 2.
Art. 41
Abrogazioni
1.A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 febbraio 1998, n. 306, recante norme per la concessione di agevolazioni finanziarie all'imprenditorialita' giovanile, il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica dell'11 maggio 1995, recante la definizione dei criteri e delle modalita' di concessione delle agevolazioni all'imprenditoria giovanile ai sensi dell'articolo 1-bis della legge 19 luglio 1993, n. 236, il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole del 19 marzo 1999, n. 147, recante criteri e modalita' di concessione ai giovani agricoltori delle agevolazioni a favore dell'imprenditorialita' giovanile e il decreto del Direttore generale del tesoro del 28 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 1999, recante criteri e modalita' di estensione alle cooperative sociali dei benefici a favore dell'imprenditorialita' giovanile.
Note all'art. 41: - Il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 febbraio 1998, n. 306, abrogato dal presente regolamento concerne: «Regolamento recante norme per la concessione di agevolazioni finanziarie all'imprenditorialita' giovanile». - Il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica dell'11 maggio 1995, abrogato dal presente regolamento, reca: «Definizione dei criteri e delle modalita' di concessione delle agevolazioni all'imprenditoria giovanile». - Il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro per le politiche agricole del 19 marzo 1999, n. 147, abrogato dal presente regolamento, concerne: «Regolamento recante criteri e modalita' di concessione ai giovani agricoltori delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a favore dell'imprenditorialita' giovanile».
Art. 42
Norma finale
1.Alle disposizioni del presente regolamento, ove compatibili con il mercato comune e non soggette all'obbligo di notifica, si applica il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, cosi' come definite dalla raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 aprile 1996.
Il Ministro dell'economia e delle finanze ad interim Berlusconi Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro per le politiche agricole e forestali Alemanno
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 100
Note all'art. 42: - Il riferimento al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, e' riportato in nota all'art. 2. - Il riferimento alla raccomandazione della Commissione 96/280/CE, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese, e' riportato in nota all'art. 2.
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Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)