La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Finanziamento straordinario)
1.Nella ricorrenza del VI centenario della sua fondazione, è concesso alla Università degli studi di Torino un contributo straordinario di euro 5.550.000, di cui euro 1.950.000 per l'anno 2003 ed euro 3.600.000 per l'anno 2004.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 5, comma 1. - L'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 («Interventi correttivi di finanza pubblica»), è il seguente: «Art. 5 (Universita). - 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati: a) fondo per il finanziamento ordinario delle università, relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il finanziamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'arti. 65 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attività previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394; (Omissis)». - La tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», reca: «Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria». (Omissis).