LEGGE 5 novembre 2004, n. 263
Entrata in vigore della legge: 10-11-2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2
1.Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, concernenti il trattamento di missione e di trasferimento, l'orario di lavoro, le licenze ordinarie e straordinarie, l'aspettativa, l'applicazione del testo unico a tutela della maternita', l'indennita' di presenza festiva, il diritto allo studio, i buoni pasto, gli asili nido e la proroga della concessione degli alloggi, nonche' le disposizioni concernenti l'indennita' di presenza festiva di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, si applicano anche, a decorrere dal 1° gennaio 2003, con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002, ai colonnelli e generali ed agli ufficiali di grado corrispondente dell'Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica.
2.Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, concernenti il trattamento di missione e di trasferimento, i servizi esterni, l'indennita' di ordine pubblico in sede e fuori sede, l'indennita' di presenza notturna e festiva, l'orario di lavoro, la tutela delle lavoratrici madri, i congedi o le licenze ordinarie e straordinarie, le aspettative, il congedo per la formazione, il congedo parentale, il diritto allo studio, i buoni pasto, gli asili nido, la tutela assicurativa e la tutela legale, nonche' le disposizioni concernenti l'indennita' di presenza festiva di cui all'articolo 8, comma 2, ed all'articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, si applicano, con le modalita' rispettivamente previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002 per il personale civile e militare, a decorrere dal 1° gennaio 2003, anche ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia. Con le medesime modalita' e decorrenze, ai dirigenti civili delle Forze di polizia si applicano anche le disposizioni concernenti i diritti sindacali, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002.
3.A decorrere dal 1° gennaio 2004 ai colonnelli e ai generali dell'Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica sono applicate le disposizioni dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002, con riferimento alle misure indicate nella tabella allegata alla legge 28 marzo 1997, n. 85, e successive rivalutazioni. Sulle nuove misure non si applica per gli anni 2002 e 2003 l'aumento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, come integrato ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fissato in relazione alla media degli incrementi retributivi attribuiti alle altre categorie di pubblici dipendenti negli anni 2001 e 2002. Conseguentemente, con la medesima decorrenza e tenuto conto delle disapplicazioni previste dal periodo precedente, l'indennita' pensionabile dei dirigenti delle Forze di polizia e' incrementata del 4,91 per cento. Sono fatti salvi gli eventuali trattamenti piu' favorevoli in godimento.
4.Per l'anno 2004 gli incrementi derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 5, della legge n. 216 del 1992, come integrato ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 448 del 1998, si applicano sulle nuove misure delle indennita' di impiego operativo e dell'indennita' pensionabile vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
5.A decorrere dal 1° gennaio 2004 ai dirigenti delle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, concernenti le indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e d'imbarco e le relative indennita' supplementari, ivi compreso l'emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di euro 90 per i primi dirigenti e gradi corrispondenti e di euro 85 per i dirigenti superiori e gradi corrispondenti.
6.All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 1.405.502 per l'anno 2003 e in euro 12.131.459 a decorrere dall'anno 2004, si provvede, quanto a euro 1.405.502, per l'anno 2003, a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritti in conto residui per l'anno 2004 ai sensi dell'articolo 18, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, quanto ad euro 1.405.502, a decorrere dal 2004, a valere sui medesimi stanziamenti previsti dall'articolo 33, comma 2, della legge n. 289 del 2002, quanto a euro 10.725.957, a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 1.008.428, a decorrere dall'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a euro 9.717.529, a decorrere dall'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
7.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8.Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Pisanu, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139 (Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al biennio economico 2000-2001): "Art. 7 (Indennita' di presenza festiva). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, al personale che presta servizio in un giorno festivo e' attribuita un'indennita' nella misura giornaliera lorda di L. 19.000 per ogni turno". - Si riporta il testo degli articoli 8, comma 2, e 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140 (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2000-2001): "Art. 8 (Indennita' di presenza notturna e festiva). - (Omissis). 2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui all'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e' rideterminata nella misura lorda di L. 19.000 per ogni turno". "Art. 20 (Indennita' di presenza notturna e festiva). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennita' di cui all'art. 51, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' rideterminata nella misura lorda di L. 6.000 per ciascuna ora. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennita' di cui all'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e' rideterminata nella misura lorda di L. 19.000 per ogni turno". - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 (Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003): "Art. 5 (Indennita' operative ed altre indennita). - 1. Le maggiorazioni percentuali delle indennita' di impiego operativo per reparti di campagna, supercampagna, di imbarco, di aeronavigazione, di volo, per il controllo dello spazio aereo, supplementare di marcia, supplementare per truppe da sbarco per unita' anfibie e per incursori subacquei, supplementare di comando navale di mancato alloggio e di fuori sede, supplementare per pronto intervento aereo per piloti collaudatori sperimentatori, per piloti istruttori di volo o di specialita' e compensi di collaudo, di cui alla legge sulle indennita' operative, competono, in relazione al grado rivestito, nelle misure percentuali e negli importi indicati nelle tabelle allegate alla legge sulle indennita' operative, con riferimento all'indennita' di impiego operativo di base riportata nella tabella 1 allegata al presente decreto. 2. Le maggiorazioni percentuali dell'indennita' supplementare per servizio idrografico per particolari incarichi espletati a bordo delle unita' navali, dell'indennita' di volo oraria e dell'indennita' supplementare per servizio presso poligoni permanenti installazioni ed infrastrutture militari stazioni radio e radar con compiti tecnico operativi militari di carattere speciale, sono determinate con riferimento all'indennita' di impiego operativo di base prevista per il grado di maresciallo nella tabella di cui al comma 1. 3. L'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e' disapplicato. 4. Al personale militare che passi da una ad altra condizione di impiego tra quelle previste dagli articoli 3, 4, 5, 6 commi 1, 2 e 3, e 7 della legge sulle indennita' operative e dall'art. 4, commi 2 e 4, del biennio economico Forze armate 1996-1997, che dia titolo ad altra indennita' di impiego operativo, compete la nuova indennita' ovvero, qualora piu' favorevole, l'indennita' di impiego operativo di base con le maggiorazioni percentuali annue di cui all'art. 5, comma 2, del primo quadriennio normativo Forze armate, ed all'art. 4, comma 3, del biennio economico forze armate 1996-1997. Il servizio prestato nella nuova condizione di impiego e' utile per la maturazione delle predette maggiorazioni ed ogni altro beneficio di legge. Le frazioni di servizio inferiori all'anno sono cumulabili ai fini delle medesime maggiorazioni. 5. Il personale destinatario delle indennita' di impiego operativo fondamentali e supplementari, che transita al ruolo superiore o in servizio permanente e, a parita' di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad un'indennita' di misura inferiore a quella di cui sia gia' provvisto, conserva il trattamento in godimento. 6. A decorrere dal 1° luglio 2002 l'indennita' giornaliera prevista dall'art. 4, comma 3, del secondo quadriennio normativo Forze armate e' incrementata rispettivamente di 3,60 Euro, di 2,60 Euro e di 1,60 Euro. 7. A decorrere dal 1° luglio 2002 al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli enti centrali, territoriali e le scuole spetta l'indennita' mensile di impiego operativo prevista dall'art. 3 della legge sulle indennita' operative nella misura del 115% di quella stabilita dalla tabella di cui al comma 1, ove piu' favorevole dell'indennita' di impiego operativo di base con le maggiorazioni percentuali annue spettanti ai sensi del comma 4. 8. A decorrere dal 1° luglio 2002 la misura percentuale dell'indennita' di cui all'art. 3, comma 2, della legge sulle indennita' operative, percepita dal personale in servizio presso i reparti delle truppe alpine, e' elevata al 160 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 9. A decorrere dal 1° luglio 2002 la misura percentuale dell'indennita' mensile d'imbarco, di cui all'art. 4, comma 1, della legge sulle indennita' operative, percepita dal personale imbarcato sulle unita' di seconda linea dipendenti dal Comando forze da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera (COMFORPAT), e' elevata al 190 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 10. I periodi di servizio prestati dal personale nelle condizioni di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge sulle indennita' operative, danno luogo alla maggiorazione dell'indennita' di impiego operativo di base per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle relative indennita' e fino ad un massimo di 20 anni, di una percentuale pari a un ventesimo della differenza tra l'indennita' percepita e quella di cui alla tabella del comma 1. 11. Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare di paracadutista, chiamato a prestare effettivo servizio in qualita' di paracadutista presso unita' paracadutisti ovvero che svolga la prescritta attivita' aviolancistica continuativa anche presso altri enti o comandi militari, spetta l'indennita' mensile di aeronavigazione nella misura del 190 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base, tenendo conto unicamente dell'anzianita' di servizio in qualita' di paracadutista. 12. A decorrere dal 1° luglio 2002 la misura percentuale prevista nella colonna I della tabella III allegata alla legge sulle indennita' operative e all'art. 4, comma 2, del biennio economico Forze armate 1996-1997 e' elevata al 150 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 13. A decorrere dal 1° luglio 2002 le misure percentuali previste nella tabella IV allegata alla legge sulle indennita' operative sono elevate rispettivamente al 135, 150 e 185 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 14. A decorrere dal 1° luglio 2002 le misure percentuali delle indennita' previste all'art. 4, commi 1 e 2, della legge sulle indennita' operative sono elevate rispettivamente a 183 e 233 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. 15. La misura dell'indennita' pensionabile prevista dall'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e' elevata al 30 per cento". - Si riporta la tabella alla legge 28 marzo 1997, n. 85 (Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate dalle Forze di polizia): "Tabella (Art. 6, comma 1)
Grado
Misure mensili lorde
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