DECRETO LEGISLATIVO 30 settembre 2004, n. 268

Type Decreto legislativo
Publication 2004-09-30
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, legge comunitaria 2003, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;

Visto il decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 aprile 2004;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e per gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalità e campo di applicazione

1.Il presente decreto stabilisce le condizioni necessarie a realizzare l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo nazionale convenzionale con il corrispondente sistema ferroviario transeuropeo convenzionale come definito nell'allegato I, recependo la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001.

2.Le condizioni di cui al comma 1 riguardano la progettazione, la costruzione, la messa in servizio, la ristrutturazione, il rinnovamento, l'esercizio e la manutenzione degli elementi di detto sistema, nonchè le qualifiche professionali e le condizioni di salute e di sicurezza del personale che contribuisce all'esercizio del sistema.

3.Oltre a quelle indicate al comma 2, le condizioni di cui al comma 1 riguardano, per ogni sottosistema, i parametri, i componenti di interoperabilità, le interfacce e le procedure, nonchè la coerenza globale del sistema ferroviario nazionale convenzionale necessari per realizzare l'interoperabilità.

4.Gli allegati da I a X costituiscono parte integrante del presente decreto.

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