DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 2004, n. 290
Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/2004
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 86, primo comma, della Costituzione; Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale della missione ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprendera' all'estero a decorrere dal 3 dicembre 2004; Decreta: Le funzioni del Presidente della Repubblica, non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, sono esercitate, ai sensi dell'articolo 86, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Senato a decorrere dal 3 dicembre 2004 e, precisamente, dal momento in cui il Capo dello Stato lascera' l'Italia e fino al suo rientro nel territorio nazionale.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
vVisto, il Guardasigilli: Castelli
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