LEGGE 30 dicembre 2004, n. 311
202.Al fine di consentire l'avvio di un regime assicurativo volontario per la copertura dei rischi derivanti da calamita' naturali sui fabbricati a qualunque uso destinati, attraverso la sottoscrizione di una quota parte del capitale sociale di una costituenda Compagnia di riassicurazioni finalizzata ad aumentare le capacita' riassicurative del mercato, e di sostenere il Consorzio o l'unione di assicurazioni destinato a coprire i danni derivanti da calamita' naturali, e' istituito un apposito Fondo di garanzia la cui gestione e' affidata alla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici (CONSAP Spa). Per le predette finalita' e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2005. Con apposito regolamento emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che si esprimono entro trenta giorni, e acquisito successivamente il parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema, e' costituita la Compagnia di riassicurazioni di cui al primo periodo e sono definite le forme, le condizioni e le modalita' di attuazione del predetto Fondo, nonche' le misure volte ad incentivare lo sviluppo delle coperture assicurative in questione, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e prevedendo l'esclusione dell'intervento del Fondo per i danni prodotti dalle calamita' naturali a fabbricati abusivi, ivi compresi i fabbricati abusivi per i quali, pur essendo stata presentata la domanda di definizione dell'illecito edilizio, non sono stati corrisposti interamente l'oblazione e gli oneri accessori.
203.Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamita' naturali per i quali e' intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le modalita' di utilizzo dei contributi sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992, destinando almeno il 5 per cento delle risorse complessive, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 alla realizzazione del piano di ricostruzione del comune di San Giuliano di Puglia, ai sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2003, n. 3279, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2003, nonche' una quota del 5 per cento per il completamento della ricostruzione degli edifici situati nei comuni delle regioni Marche ed Umbria danneggiati dal terremoto del settembre 1997, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 1997, una quota del 5 per cento per gli interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 2004, una quota del 2 per cento per gli interventi di ricostruzione nei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eventi calamitosi del dicembre 2004 ed una quota pari a 4 milioni di euro annui per fronteggiare le esigenze derivanti dalla situazione emergenziale conseguente alle intense precipitazioni verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1 novembre 2004 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonche' una quota pari a 5 milioni di euro annui per consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ripartendo detta quota alla regione Basilicata e Campania nella misura rispettivamente del 25 per cento e del 75 per cento. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa annua di 58,5 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall'anno 2005.
204.Per gli interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 2004, e' autorizzato un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2005.
205.Il Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato "PC ai giovani", diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2005, nonche' la loro formazione, fino all'esaurimento delle disponibilita' del Fondo stesso. Le modalita' di attuazione del progetto, nonche' di erogazione degli incentivi stessi, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
206.I benefici di cui all'articolo 4, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concessi ai docenti con le modalita' di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 3 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2004, sono prorogati a tutto l'anno 2005.
207.Nel corso dell'anno 2005, i benefici di cui al comma 206 sono concessi anche al personale dirigente e al personale non docente delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e delle universita' statali, nonche' al personale dirigente, docente e non docente delle scuole paritarie di ogni ordine e grado, delle universita' non statali e delle universita' telematiche riconosciute ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 17 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2003. Le modalita' attuative del presente comma sono definite ai sensi dell'ultimo periodo del comma 11 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
208.I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono acquistare un personal computer usufruendo di una riduzione di costo ottenuta in esito ad una apposita selezione di produttori o distributori operanti nel settore informatico, esperita, previa apposita indagine di mercato, dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP Spa).
209.La sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituita con decreto del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, e' integrata della somma di 40 milioni di euro per l'anno 2005, 40 milioni di euro per l'anno 2006 e 20 milioni di euro per l'anno 2007. Tali somme possono essere altresi' utilizzate, limitatamente a quelle non impegnate al termine di ciascun anno, per altri interventi del Fondo di cui al presente comma. Le caratteristiche degli interventi del Fondo di cui al presente comma sono rideterminate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in linea con quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la disciplina sui requisiti minimi di capitale per le banche.
210.Le risorse del Fondo centrale di garanzia per il credito navale di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, e successive modificazioni, sono destinate, per un importo di 60 milioni di euro, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
211.L'intervento di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' rifinanziato, per l'anno 2005, per l'importo di 110 milioni di euro. Il contributo ivi previsto, la cui misura e' fissata in euro 70, si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1 dicembre 2004. Le procedure per l'assegnazione dei contributi stabilite, relativamente all'anno 2004, dagli articoli 1, 2, 3 e 7 del decreto del Ministro delle comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, sono estese, in quanto compatibili, ai contributi di cui al presente comma.
212.L'intervento di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' rifinanziato, per l'anno 2005, per l'importo di 30 milioni di euro. Il contributo si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1 dicembre 2004 nella misura di euro 50, elevata ad euro 75 qualora l'accesso alla rete fissa o alla rete mobile UMTS da parte dell'utente ricada nei comuni il cui territorio sia ricompreso nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e comunque in quelli con popolazione inferiore a diecimila abitanti.
213.Allo scopo di promuovere il potenziamento della strumentazione tecnologica e l'aggiornamento della tecnologia impiegata nel settore della radiofonia, a decorrere dall'anno 2005 la quota prevista a valere sui contributi di cui al comma 190 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la misura del 10 per cento stabilita al medesimo comma, non puo' comunque essere inferiore a 1 milione di euro annui. Ai fini di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2005. L'accesso ai benefici di cui al citato comma 190 dell'articolo 4 e' subordinato alla presentazione, da parte dei soggetti interessati, della relativa domanda entro il 31 gennaio di ciascun anno.
214.Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2005.
215.COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
216.COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
217.COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
218.COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
219.Il CIPE, in sede di riparto annuale delle risorse per le aree sottoutilizzate, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna risorse per la realizzazione delle rispettive attivita' di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo dell'integrazione europea e mediterranea delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione delle risorse sono disposte le relative modalita' di erogazione. (48)
220.Ai fini di cui al comma 219, i predetti istituti presentano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione - e al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca i programmi di attivita' entro il 31 dicembre di ciascun anno; per l'anno 2005 i programmi sono presentati entro il 31 gennaio 2005. Tali programmi, nel rispetto del consolidato principio comunitario del cofinanziamento, indicano le altre fonti, pubbliche e private, con cui si intende contribuire alla loro realizzazione e sono accompagnati da una relazione di rendiconto sulle attivita', gia' oggetto di finanziamento, concluse e in corso, nonche' sull'equilibrio patrimoniale ovvero sulle azioni assunte per conseguirlo.
221.COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133.
222.Al fine di favorire l'afflusso di capitale di rischio verso piccole e medie imprese innovative localizzate nelle aree sottoutilizzate, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri puo' sottoscrivere e alienare quote di uno o piu' fondi comuni di investimento, in misura non superiore al 50 per cento del patrimonio, promossi e gestiti da una o piu' societa' di gestione del risparmio (SGR) previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tali SGR saranno individuate dal citato Dipartimento, d'intesa con il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e con il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, con procedure competitive, anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilita' generale dello Stato, nel rispetto delle norme comunitarie applicabili, assicurando che l'organizzazione e la gestione dei fondi siano coerenti con le finalita' pubbliche ed eventualmente prevedendo a tale fine la presenza di un rappresentante della pubblica amministrazione negli organi di gestione dei fondi.
223.Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 222 si provvede mediante le risorse previste dalla legge 30 giugno 1998, n. 208, e stanziate con delibera del CIPE n. 20 del 29 settembre 2004, punto 4.1.2, in attuazione dell'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
224.Gli immobili di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ivi compresi quelli individuati dal decreto dirigenziale del 10 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1 luglio 2003, possono essere alienati anche nell'ambito dell'attivita' di gestione della liquidazione gia' affidata a societa' direttamente controllata dallo Stato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del medesimo decreto-legge.
225.All'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: a)al secondo periodo, le parole: "La societa' si avvale" sono sostituite dalle seguenti: "La societa' puo' avvalersi anche"; b)dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "E', altresi', facolta' della societa' di procedere alla revoca dei mandati gia' conferiti".
226.Con riguardo a tutte le liquidazioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, la societa', direttamente controllata dallo Stato, di cui al comma 1-bis, lettera c), del medesimo articolo 9 del citato decreto-legge n. 63 del 2002, esercita ogni potere finora attribuito all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti e puo' procedere alla revoca degli incarichi di Commissario liquidatore in essere.
227.COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 MAGGIO 2006, N. 181, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 LUGLIO 2006, N. 233.
228.L'ufficio stralcio di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 31 marzo 1979, e' soppresso; le residue funzioni sono svolte dalle regioni interessate.
229.Congiuntamente al Ministro dell'economia e delle finanze, la societa' direttamente controllata dallo Stato, di cui al comma 1-bis, lettera c), dell'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, riferisce annualmente alle Camere sullo stato della liquidazione degli enti pubblici, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, per i quali la liquidazione stessa non sia stata esaurita entro il 31 dicembre 2005.
230.Le risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono complessivamente destinate alle attivita' previste ai commi 61, 68, 76 e 77 del citato articolo 4 della legge n. 350 del 2003, nonche' alle attivita' di cui al comma 232 del presente articolo. Il relativo riparto e' stabilito con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per le finalita' di cui al citato comma 70 e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005. (59)
231.All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, le parole: "dall'AIMA" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dagli altri organismi pagatori istituiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165" e le parole: "mercato agricolo" sono sostituite dalle seguenti: "settore agricolo".
232.Per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 230 il Ministero delle attivita' produttive puo' promuovere protocolli di intesa con le associazioni imprenditoriali di categoria e puo' avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero. Resta fermo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 4, comma 61, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003, nei limiti della dotazione finanziaria ivi prevista. Nel citato comma 61, al secondo periodo, le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni", e nel quarto periodo le parole: "per l'anno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2004 e successivi, ivi comprese quelle di cui al secondo periodo del presente comma, allo stesso direttamente attribuite,".
233.Per l'anno 2005 e' confermato il Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.
234.Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, l'Istituto per la promozione industriale (IPI) adotta, d'intesa con il Ministero delle attivita' produttive, appositi programmi pluriennali. I relativi finanziamenti, ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono determinati, a decorrere dall'anno 2005, in 25 milioni di euro annui, intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per 16,5 milioni di euro ed all'articolo 60, comma 3, della legge n. 289 del 2002 per 8,5 milioni di euro.
235.COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 2005, N. 16, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 APRILE 2005, N. 58.
236.Il fondo di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, deve intendersi destinato al settore della nautica da diporto, nella misura e con le modalita' disciplinate dal combinato disposto della lettera c) del comma 14 dell'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del comma 13 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
237.Al fine di incentivare lo sviluppo economico nelle aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelle meridionali, il Consiglio nazionale delle ricerche costituisce un Osservatorio sul mercato creditizio regionale procedendo, d'intesa con le corrispondenti strutture di ricerca delle amministrazioni regionali, alla elaborazione di studi di fattibilita' per favorire la creazione di banche a carattere regionale. A tale fine e' autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dal 2005.
238.Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, e' stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 1 dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Una quota delle predette maggiori entrate, pari ad euro 20 milioni per l'anno 2005, e ad euro 12 milioni a decorrere dall'anno 2006, e' riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. La riassegnazione di cui al precedente periodo e' limitata all'importo di euro 6.120.000 per l'anno 2013, all'importo di euro 9.278.000 per l'anno 2014, all'importo di euro 7.747.000 per l'anno 2015, all'importo di euro 10.215.000 per l'anno 2016, all'importo di 11,5 milioni di euro per l'anno 2019 e all'importo di 5.809.900 euro per l'anno 2020, all'importo di 7.309.900 euro per l'anno 2021, all'importo di 10.883.900 per l'anno 2022 e all'importo di 9.883.900 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
239.I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1 gennaio 2003, secondo le modalita' previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facolta' entro il 31 marzo 2005.
240.All'articolo 24, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo le parole: "comma 7-bis" sono aggiunte le seguenti: ", e degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, che sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Comitato di cui all'articolo 2 della citata legge n. 801 del 1977, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze".
241.Al fine di garantire l'efficienza e la sostenibilita' delle infrastrutture olimpiche finanziate, quali opere connesse ai sensi della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e quali opere di accompagnamento ai sensi dell'articolo 21 della legge 1 agosto 2002, n. 166, e' autorizzato l'utilizzo dei fondi previsti anche successivamente all'evento olimpico onde garantire il completamento funzionale di alcune opere per l'uso post-olimpico.
242.Per il triennio 2005-2007 e' autorizzato uno stanziamento pan a 5.418.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, destinato all'adeguamento delle risorse previste per il funzionamento dell'Alto Commissario di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
243.Nella regione Sardegna, in deroga al disposto dell'articolo 10, comma 15, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e successive modificazioni, sono consentiti i trasferimenti a titolo temporaneo, fino al 31 dicembre 2007, di quote latte anche tra zone disomogenee.
244.All'articolo 141 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modificazioni: a)dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Nelle cooperative edilizie a proprieta' divisa qualora i soci si siano accollati l'intero importo del mutuo pro capite, si puo' procedere allo scioglimento delle cooperative stesse"; b) al secondo comma, le parole: "previsto dal precedente comma" sono sostituite dalle seguenti: "previsto dal primo comma".
245.Allo scopo di favorire l'ammodernamento e il potenziamento del comparto della pesca, anche ai fini dell'adozione di tecniche di pesca finalizzate a garantire la protezione delle risorse acquatiche, e' autorizzata, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, la spesa di 5 milioni di euro per la concessione di contributi a favore delle piccole e medie imprese operanti nelle aree per le quali sia stata prevista l'interruzione temporanea obbligatoria delle attivita' di pesca. Il contributo di cui al presente comma e' riconosciuto nei limiti della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.(30)
246.Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 1 milione di euro.
247.Allo scopo di rafforzare il monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, il Centro di geomorfologia integrata per l'area del Mediterraneo provvede alla predisposizione di metodologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio delle diverse aree del territorio. A tal fine, e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
248.Al fine di incentivare lo sviluppo delle energie prodotte da fonti rinnovabili, con particolare attenzione alle potenzialita' di produzione dell'idrogeno da fonti di energia solare, eolica, idraulica o geotermica e' istituito, per l'anno 2005, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la promozione delle risorse rinnovabili con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro. Il Fondo e' finalizzato al cofinanziamento di studi e ricerche nel campo ambientale e delle fonti di energia rinnovabile destinate all'utilizzo per i mezzi di locomozione e per migliorare la qualita' ambientale all'interno dei centri urbani. Sono ammessi al finanziamento gli studi e le ricerche che presentino una partecipazione al finanziamento non inferiore alla meta' del costo totale del singolo progetto di ricerca da parte di universita', laboratori scientifici, enti o strutture di ricerca ovvero imprese per il successivo diretto utilizzo industriale e commerciale dei risultati di tale attivita' di ricerca e progettuale.(23)
249.Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 160, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
250.Nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, e' istituito, per l'anno 2005, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro, un Fondo per la promozione e la realizzazione di aree all digital e servizi di T-Government sulla piattaforma della televisione digitale terrestre.
251.Allo scopo di promuovere la ricerca avanzata nei settori di rilevanza strategica per l'industria nazionale, e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 destinata al finanziamento di progetti pilota realizzati da societa' operanti nel settore aeronautico, di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808.
252.Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio delle imprese, di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' rifinanziato per un importo pari a 10 milioni di euro per il 2005.
253.All'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: "associazioni sportive dilettantistiche" sono inserite le seguenti: "e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici".
254.Per le esigenze connesse all'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005 e per ciascuno degli anni 2006 e 2007, iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da ripartire nel corso della gestione tra le unita' previsionali di base interessate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
255.Agli enti non commerciali di cui all'articolo 41, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che abbiano almeno una sede operativa nei territori di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, si applica la sospensione dei termini di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 245 del 2002 fino al 31 dicembre 2005 nonche', per i versamenti non eseguiti a questa ultima data, compresi i sostituti di imposta, l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 2004, n. 3354, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 2004. (48) (54) (59) (60) (64)
256.Per la prosecuzione degli interventi necessari allo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2005.
257.Al fine di garantire la piena realizzazione della misura di riconversione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2002, n. 134, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 260.000 euro.
258.Al fine di consentire la piena realizzazione degli obiettivi di ammodernamento della flotta peschereccia delle regioni dell'obiettivo 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali e' autorizzato a liquidare le istanze di contributo ritenute idonee ai sensi del decreto 15 marzo 2002 recante modalita' di attuazione delle misure di costruzione di nuove navi e di ammodernamento di navi esistenti non ancora ammesso a finanziamento per mancanza delle relative risorse finanziarie, valutate in 320.000 euro per l'anno 2005.
259.Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 31 dicembre 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' incrementata di 833.000 euro per l'anno 2005.
260.Al fine di valorizzare le iniziative celebrative della figura di Cristoforo Colombo curate dall'apposito Comitato nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
261.Per le attivita' di monitoraggio delle politiche pubbliche adottate dal Governo, di analisi del loro impatto sul Sistema-Paese, di informazione e comunicazione istituzionale sulle riforme attuate, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro a cio' delegato, puo' avvalersi di enti o istituti di ricerca, pubblici o privati, di istituti demoscopici nonche' di consulenti dotati di specifica professionalita'. A tal fine e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
262.Nel limite complessivo di 36 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2005, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attivita' socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 22 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilita' degli stessi comuni da almeno un triennio, nonche' ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni gia' stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' prorogato al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell'interno e' autorizzato a concedere, nel limite complessivo di 98 milioni di euro, in prosecuzione degli interventi per favorire l'occupazione previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo.
263.Nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato a prorogare, limitatamente all'anno 2005, le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, avvalendosi della graduatoria allegata al decreto dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 ottobre 2004.
264.All'onere di cui ai commi 262 e 263, pari a 157 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
265.Gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi al territorio dei comuni di Arese, Rho, Garbagnate Milanese e Lainate (provincia di Milano), limitatamente alle aree individuate nell'accordo di programma per la reindustrializzazione dell'area Fiat Alfa Romeo, approvato con decreto del presidente della Giunta regionale della Lombardia n. 58158 del 26 giugno 1997, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia n. 29 del 14 luglio 1997, e aggiornato con decreto del presidente della Giunta regionale della Lombardia n. 8980 del 20 maggio 2004, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia n. 23 del 31 maggio 2004, nonche' al comune di Marcianise (provincia di Caserta) e al distretto di Brindisi.
266.Il programma di reindustrializzazione, di cui al comma 265, proposto e attuato da Sviluppo Italia Spa in accordo con le rispettive regioni, potra' prevedere anche interventi di acquisizione, bonifica infrastrutture e sistemi di mobilita' a basso impatto ambientale fra le aree industriali dismesse e l'esistente rete del trasporto pubblico.
267.Il programma di cui ai commi 265 e 266 prevede interventi per la promozione imprenditoriale e l'attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.
268.Per gli interventi di cui ai commi da 265 a 267 e' concesso un contributo straordinario pari a 32 milioni di euro per il 2005, 52 milioni di euro per il 2006 e 72 milioni di euro per il 2007.
269.Per garantire la prosecuzione degli interventi per la continuita' territoriale di cui all'articolo 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007, per Trapani, Pantelleria e Lampedusa sono assegnate risorse finanziarie per complessivi 10 milioni di euro annui.
270.Al fine di sostenere i processi di innovazione delle imprese del commercio, il fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' destinato altresi' ai programmi di investimento delle imprese dei settori del commercio, del turismo e dei servizi (sezioni G, H, I, J, K, M, N ed O della classificazione delle attivita' economiche ISTAT 91) rivolti: a)alla ricerca e progettazione di nuove formule e processi distributivi o aziendali innovativi ed agli investimenti materiali connessi con la loro attivazione, alla formazione e consulenza necessarie all'avvio dei processi innovativi; b)all'accesso ai mercati elettronici e strumentazione connessa; c)alla progettazione ed alla realizzazione di investimenti connessi all'adozione di moderne tecniche di vendita e di offerta dei servizi (software per la gestione automatica di spazi espositivi); d)all'acquisizione di servizi di connessione a larga banda; e)al check-up sulla struttura aziendale per rilevare la situazione presente in azienda concernente gli approvvigionamenti, il lavoro, la commercializzazione, il personale, le risorse strumentali; f)alla progettazione e realizzazione di interventi di assistenza tecnica intesa quale elaborazione ed applicazione di tecniche innovative volte all'innovazione dell'assetto e dell'offerta dell'impresa commerciale; g)alla realizzazione di innovazione tecnologica intesa quale acquisizione di sistemi informatici integrati, per la gestione aziendale ed interaziendale, per la realizzazione di impianti automatizzati per la movimentazione delle merci nel magazzino e per operazioni di allestimento degli ordini e per la distribuzione commerciale.
271.Con decreto del Ministero delle attivita' produttive sono stabiliti termini, criteri e modalita' per la concessione delle agevolazioni, di cui al comma 270, alle imprese del commercio, del turismo e dei servizi.
272.L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e' concesso, con le medesime modalita' ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali presso l'INPS, e' prorogata, con le medesime modalita', fino al 31 dicembre 2009. Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono essere presentate dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma entro il 31 gennaio 2008. (47) (64)
273.All'articolo 29, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi" sono sostituite dalle seguenti: "per provvedere alla spesa per canoni, oneri e ogni ulteriore incombenza connessi alla locazione degli immobili-stessi".
274.Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprieta' dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell'Agenzia del demanio ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Limitatamente alle situazioni debitorie per le quali la seconda richiesta di pagamento e' intervenuta entro il 31 dicembre 2004, la riscossione di cui al primo periodo non e' effettuata nel caso in cui i soggetti interessati provvedono, entro il 30 aprile 2005, a dichiarare alla Agenzia del demanio ovvero all'ente gestore di voler adempiere, in unica soluzione, l'intera sorte del debito maturato, effettuando altresi' contestualmente il relativo versamento. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto l'accertamento, la liquidazione ovvero la condanna al pagamento dei debiti di cui al secondo periodo, si estinguono di diritto con l'esatto adempimento di quanto previsto nel medesimo periodo.
275.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200)).
276.Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei canoni, oneri e ogni ulteriore incombenza connessi agli immobili locati ai sensi dell'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il Dipartimento del tesoro puo' richiedere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anticipazioni di tesoreria per gli importi necessari. Alla regolazione contabile dell'anticipazione di tesoreria si provvede con le modalita' stabilite dal predetto Dipartimento d'intesa con il Dipartimento del tesoro. L'anticipazione e' regolata con prelevamento dall'apposito conto corrente di tesoreria non appena vi saranno affluite le risorse corrispondenti.
278.COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.
279.Per dare attuazione alle azioni della Convenzione sulla biodiversita' fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, di cui alla legge 14 febbraio 1994, n. 124, e per dare avvio all'esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversita' biologica, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000, di cui alla legge 15 gennaio 2004, n. 27, e' autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per l'anno 2005 per campagne di comunicazione e sensibilizzazione riferite alle citate Convenzioni internazionali. (14)
280.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200)).
281.A decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per quanto di sua competenza, e' determinata la quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato destinata al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per il finanziamento dello sport, e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), limitatamente al finanziamento del monte premi delle corse.
282.Le modalita' operative di determinazione della base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali di cui al comma 281 nonche' le modalita' di trasferimento periodico al CONI e all'UNIRE sono determinate entro il 31 marzo di ogni anno con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e, limitatamente all'UNIRE, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Per gli anni 2009 e 2010 la quota di cui al comma 281 e' stabilita in 470 milioni di euro in favore del CONI e in 150 milioni di euro in favore dell'UNIRE.
284.Ferme restando le competenze del Ministro dell'economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal 1 gennaio 2005, in funzione delle nuove modalita' di finanziamento del CONI di cui ai commi 281 e 282, l'aliquota dell'imposta unica sulle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e' fissata nella misura del 33 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa. Dalla stessa data cessa la corresponsione delle quote di prelievo sull'ammontare lordo delle scommesse. Le vincite non riscosse ed i rimborsi non richiesti entro i termini stabiliti dal regolamento di gioco, per le scommesse indette dopo il 1 gennaio 2005, sono acquisite dall'erario.
286.Con uno o piu' decreti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede al riordino delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, escluse le manifestazioni per la cui realizzazione concorrono i soggetti ai quali si applicano le disposizioni agevolative di cui al comma 185 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che sono stati individuati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 17 luglio 2008, in particolare per quanto attiene agli aspetti organizzativi, gestionali, amministrativi, impositivi, sanzionatori, nonche' a quelli relativi al contenzioso ed al riparto dei proventi.
289.A decorrere dal 1 febbraio 2005, la posta unitaria per scommesse a libro sulle corse dei cavalli e' stabilita in 1 euro. L'importo di ciascuna scommessa non puo' essere inferiore a 3 euro.
290.Al fine di assicurare la tutela della fede pubblica e per una piu' efficace azione di contrasto al gioco illecito ed illegale il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato adotta i provvedimenti necessari per la definizione, diffusione e gestione, con organizzazione propria o di terzi, dei mezzi di pagamento specifici per la partecipazione al gioco a distanza. Tali mezzi di pagamento possono essere abilitati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato anche per le transazioni relative a forme di gioco non a distanza.
291.Per le attivita' di diffusione e gestione di cui al comma 290, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di apposita direttiva del Ministro, puo' costituire societa' di scopo ovvero puo' procedere, attraverso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, all'individuazione di uno o piu' soggetti selezionati con procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
292.Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato regola le lotterie, differite ed istantanee, con partecipazione a distanza definendo la ripartizione percentuale della posta di gioco relativamente all'erario, ai giocatori ed ai soggetti terzi, nonche' i criteri e le modalita' di gestione delle lotterie telefoniche e telematiche.
293.Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' organizzare, congiuntamente alle amministrazioni competenti di altri Stati dell'Unione europea, la gestione di giochi ovvero di singoli concorsi od estrazioni.
294.Nel caso di cui al comma 293, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in accordo con le amministrazioni competenti degli altri Stati, stabilisce la tipartizione della posta di gioco.
295.In aggiunta a quanto previsto dal comma 8, le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base dello stato di previsione dei Ministeri per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono ulteriormente ridotte in maniera lineare, assicurando una minore spesa pari a 700 milioni di euro per l'anno 2005 ed una minore spesa annua di 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
296.Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C, salve quelle concernenti il settore universitario, oltre a quanto previsto dal comma 10, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l'anno 2005, una minore spesa di 650 milioni di euro, e, a decorrere dall'anno 2006, in modo tale da assicurare una minore spesa annua di 850 milioni di euro.
297.L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 2.000 milioni di euro per l'anno 2005.
298.COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
300.Gli importi fissi dell'imposta di registro, della tassa di concessione governativa, esclusi quelli di cui alla lettera b) dell'articolo 17, nonche' alle lettere a) e b) dell'articolo 21, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali di cui al titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, sono aggiornati, tenuto conto anche dell'aumento dei prezzi al consumo quale risultante dagli indici ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, e dell'esigenza di semplificazione o di integrazioni innovative per servizi telematici a valore aggiunto, secondo quanto stabilito negli allegati da 2-bis a 2-sexies alla presente legge. Ferma l'esclusione di cui al precedente periodo e nel rispetto delle condizioni in esso stabilite, gli importi in misura fissa della imposta di bollo e della tassa di concessione governativa, diversi da quelli contenuti nei predetti allegati, sono aggiornati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze i cui effetti decorrono dal 1° giugno 2005. Le disposizioni degli stessi allegati hanno effetto dal 1° febbraio 2005 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonche' per le formalita' di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data. Le disposizioni di cui al presente comma assicurano, complessivamente, un maggiore gettito annuo, pari a 1.120 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, e a 1.320 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
301.A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e' fissata al 99 per cento e quella dell'acconto dell'imposta sul reddito delle societa' e' fissata al 100 per cento.
302.All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2006 il versamento e' determinato con il decreto di cui al comma 5 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a 650 milioni di euro".
303.I beni culturali immobili dello Stato, delle regioni e degli enti locali, per l'uso dei quali attualmente non e' corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a soggetti privati con pagamento di un canone fissato dai competenti organi. Il concessionario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio.
304.Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso. Il concessionario e' obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalita' e i tempi stabiliti nell'atto di concessione o in apposita convenzione unita all'atto stesso.
305.I beni culturali che possono formare oggetto delle concessioni di cui ai commi 303 e 304 sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali su proposta del Direttore regionale competente. L'individuazione del concessionario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica.
306.All'articolo 10, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: "il processo di valore inferiore a euro 1.100 e" sono soppresse.
307.I commi 1 e 2 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono sostituiti dai seguenti: "1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti importi: a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro; b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonche' per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile; c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5,200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace; d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile; e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000; f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000; g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000. 2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della meta'. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 120".
308.L'articolo 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' sostituito dai seguente: "1. Le cause e le attivita' conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni".
309.Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 e' versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero della giustizia per il pagamento di debiti pregressi nonche' per l'adeguamento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, ivi comprese quelle occorrenti per incentivare progetti speciali per lo smaltimento dell'arretrato e per il miglior funzionamento del processo amministrativo.
310.All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-ter. Le indennita' previste dal presente articolo non possono superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui".
311.COMMA ABROGATO DALLA L. 31 AGOSTO 2022, N. 130.
313.La cessione di cui al comma 312 e' disposta, anche in assenza di documentazione in ordine allo stato di conservazione, sulla base di elenchi predisposti dalla cancelleria o dalla segreteria nei quali i veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o di telaio.
314.All'alienazione di cui ai commi 312 e 313 e alle attivita' ad essa funzionali e connesse procede una commissione costituita presso i tribunali e presso i tribunali per i minorenni, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministero della giustizia di concerto con le altre amministrazioni interessate.
315.L'alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al custode acquirente del provvedimento, eventualmente relativo ad elenchi di veicoli, dal quale risulta la determinazione all'alienazione da parte dell'ufficio giudiziario competente.
316.Il provvedimento di alienazione e' comunicato all'autorita' giudiziaria che aveva disposto il sequestro.
317.Il provvedimento di alienazione e' altresi' comunicato al pubblico registro automobilistico competente, il quale provvede, senza oneri, all'aggiornamento delle relative iscrizioni.
319.Gli importi di cui al comma 318 sono progressivamente ridotti del 20 per cento per ogni anno o frazione di esso successivo al primo di custodia del veicolo, salva l'eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute. (79)
320.Le somme complessivamente dovute sono corrisposte in cinque ratei annui costanti a decorrere dall'anno 2006. (79)
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