LEGGE 10 gennaio 1904, n. 8
Art. 1
In conformità all'articolo 5 dello Statuto della scuola di elettrochimica, fondata in Milano dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, approvato con decreto Reale del 25 settembre 1902, n. 428, parte supplementare, l'Amministrazione di detta scuola verserà annualmente alla Cassa dello Stato, la somma occorrente al pagamento degli stipendi del personale della scuola, giusta l'organico determinato nell'articolo 3 della presente legge. Il personale della scuola sarà nominato dallo Stato, sopra proposta del Consiglio amministrativo della scuola. L'Amministrazione della detta scuola, quando si mutassero a favore del personale gli aumenti sessennali o quinquennali, dovrà versare allo Stato anche la somma occorrente a tale scopo. Non dovrà fare alcun versamento per le pensioni, che rimangono a carica dello Stato.
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