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LEGGE 21 gennaio 1904, n. 15

Current text a fecha 2025-05-09
Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione conclusa tra l'Italia e la Svizzera il 16 maggio 1903 per il trasferimento alla Confederazione elvetica della concessione fatta dal Governo italiano alla Compagnia Giura Sempione, per la costruzione e l'esercizio sul territorio del Regno della linea ferroviaria del Sempione, convenzione le cui ratifiche sono state scambiate a Roma, il 13 gennaio 1904. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 gennaio 1904. VITTORIO EMANUELE Tittoni. Tedesco. Pedotti. Luzzatti. Visto: Il Guardasigilli: Ronchetti.