LEGGE 11 febbraio 1904, n. 35
Art. 1
I consiglieri comunali e provinciali durano in funzione sei anni e si rinnovano per 1/3 ogni biennio. I consiglieri scaduti sono sempre rieleggibili; Nei primi due bienni dopo un'elezione generale la scadenza è determinata per sorteggio, e successivamente dall'anzianità; Il terzo dei consiglieri da sorteggiare nei due primi bienni viene diminuito del numero corrispondente ai posti vacanti per qualsiasi causa nel Consiglio; Quando la scadenza è determinata dall'anzianità, il terzo da rinnovarsi viene accresciuto dal numero corrispondente ai posti vacanti per qualsiasi causa nel Consiglio, in questo caso gli ultimi eletti surrogano coloro che sono usciti dal Consiglio prima dell'ordinaria scadenza e per quel tempo che questi sarebbero ancora rimasti in ufficio. Nei Comuni dove il Consiglio è composto di 20, 40 od 80 membri, nei primi due bienni di ciascun sessennio ne saranno surrogati 7, 14 e 27 rispettivamente. Del pari nelle provincie dove il Consiglio è composto di 20, 40 e 50, nei primi due bienni se ne sorteggiano rispettivamente 7, 14 e 17.
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