LEGGE 25 febbraio 1904, n. 57
Art. 1
I Comuni possono unirsi in Consorzio: a) per provvedere al servizio del medico ufficiale sanitario; b) per i laboratori di vigilanza igienica, prescritti dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3ª); c) per l'impianto e funzionamento delle disinfezioni e dei locali di isolamento contro le malattie infettive; d) per l'impianto ed esercizio delle farmacie. A questi Consorzi sono applicabili le disposizioni dell'articolo 15 della legge 22 dicembre 1888. I Consorzi pei laboratori di vigilanza igienica possono essere anche interprovinciali, ed in tal caso vengono costituiti con decreto Reale, udito il Consiglio Superiore di sanità.
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