LEGGE 28 febbraio 1904, n. 62
Art. 1
Gli inscritti della leva sulla classe 1884, che saranno riconosciuti idonei alle armi e non abbiano diritto all'assegnazione alla terza categoria, saranno arruolati tutti in prima categoria. È atta eccezione per quelli provenienti dalle leve anteriori a quella sulla classe 1872, e per quelli provenienti dalla leva sulla classe 1876, che, pel numero già avuto in sorte, avessero dovuto essere assegnati alla seconda categoria, i quali, in caso di riconosciuta idoneità alle armi, saranno arruolati in quella categoria.
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