LEGGE 3 marzo 1904, n. 66
Art. 1
I ruoli organici del personale: 1) dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici; 2) del R. Ispettorato generale delle strade ferrate; 3) del Corpo Reale del Genio civile, sono stabiliti, a decorrere dal 1° gennaio 1904, in conformità alle tabelle A, B, C, annesse alla presente legge.
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