LEGGE 3 marzo 1904, n. 67
Art. 1
Le quietanze o ricevute per stipendi superiori a L. 100 rilasciate dagli impiegati civili e militari dello Stato, del Fondo pel Culto e degli Economati generali dei benefici vacanti, saranno sottoposte alla tassa di bollo di centesimi 10.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.