LEGGE 3 marzo 1904, n. 69
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Dal 1° luglio 1903, all'articolo 5 della legge 7 luglio 1876, n. 3212, serie II, è sostituito il seguente: «Non soffrono ritenute i militari in attività di servizio nell'armata di terra e di mare, le guardie di città, gli agenti di custodia delle carceri e le guardie di finanza di grado inferiore al grado di ufficiale». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 marzo 1904. VITTORIO EMANUELE. L. Luzzatti. Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.