LEGGE 6 marzo 1904, n. 75
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È autorizzata la spesa straordinaria di L. 5,416,000 per la spedizione militare in Cina, da assegnarsi per 1,285,000 al Ministero della Guerra e per L. 4,131,000 al Ministero della Marina, mediante l'inscrizione delle rispettive quote in uno speciale capitolo, in ciascuno dei bilanci dei Ministeri predetti per l'esercizio finanziario 1903-904. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 marzo 1904. VITTORIO EMANUELE. Giolitti. L. Luzzatti. E. Pedotti. C. Mirabello. Tittoni. Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
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