LEGGE 6 marzo 1904, n. 88
Art. 1
È istituita presso la Cassa dei depositi e prestiti una Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari comunali ed altri impiegati nominati dal Consiglio comunale ad uffici stabiliti per legge e per organico. Essa è un corpo morale con facoltà di acquistare e di possedere ed è rappresentata ed amministrata dalla Cassa dei depositi e prestiti. Per gli effetti delle imposte, delle tasse e di altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali, è considerata come amministrazione dello Stato. Con decreto Reale promosso dal ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, sarà provveduto alla costituzione e a funzionamento del nuovo ufficio a spese della Cassa di previdenza, in correlazione cogli uffici degli altri Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti. La presente legge non è applicabile agli insegnanti elementari, ai medici e a quelle altre categorie di personale, per le quali provvedono leggi speciali.
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