Art. 1
Al terzo capoverso dell'articolo 12 della legge (testo unico) 28 luglio 1901, n. 387, è sostituito il seguente: «In via transitoria, e fino al 31 dicembre 1905, saranno accolte iscrizioni condizionate alla chiusura ed alla liquidazione del conto dopo periodi di contribuzione inferiori a 25 anni, ma non a 10, purchè dagli inscritti si paghino, cogli interessi composti, entro il periodo di tempo che sarà determinato nel regolamento tecnico di cui nella prima parte del precedente articolo, i contributi arretrati degli anni mancanti al periodo normale di 25 anni».