LEGGE 31 marzo 1904, n. 121
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 45,300 e le diminuzioni di stanziamento per egual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1903-904 indicati nella tabella annessa alla presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 marzo 1904. VITTORIO EMANUELE. L. Luzzatti. Visto: Il Guardasigilli: Ronchetti.
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