LEGGE 24 marzo 1904, n. 130

Type Legge
Publication 1904-03-24
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

I Sindaci hanno l'obbligo di esercitare una rigorosa sorveglianza sul territorio comunale per conoscere senza ritardo se in qualche località sia apparsa la Diaspis pentagona. Appena avuta notizia della presunta esistenza di questa cocciniglia, i sindaci debbono immediatamente informarne il prefetto della provincia ed il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio. I privati che rilevino o che sospettino su piante da essi coltivate la esistenza della Diaspis pentagona hanno pure l'obbligo di farne denunzia senza indugio al sindaco del Comune.

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