LEGGE 27 marzo 1904, n. 131
Art. 1
Il Governo del Re è autorizzato a convertire in governativi dal l° ottobre 1903 il ginnasio e la scuola tecnica a tipo agrario di Città di Castello. Questo comune, a favore del quale resta fermo il disposto del regio decreto 10 novembre 1860 del regio commissario generale per l'Umbria, avrà l'obbligo di pagare all'Erario un contributo annuo di lire 19,000, di fornire i locali, la suppellettile scolastica e il materiale scientifico necessario ai detti istituti, provvedendo altresì al personale inserviente della scuola tecnica.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.