LEGGE 31 marzo 1904, n. 133
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È autorizzata la maggiore assegnazione di lire novecentosessantamila (lire 960,000) in aumento ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell' Interno per l'esercizio finanziario 1903- 904. Cap. 19. «Ispezioni e missioni amministrative » . . . . L. 260,000 Cap. 84. «Indennità ai funzionari, agli ufficiali, alle guardie di città ed agii altri agenti di pubblica sicurezza per servizi fuori di residenza, ed indennità di trasferimento alle guardie di città » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 300,000 Cap. 147. «Sicurezza pubblica - Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale ed indennità ai reali carabinieri » . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 400,000 ------- L. 960,000 ------- Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 marzo 1904. VITTORIO EMANUELE L. Luzzatti. Giolitti. Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
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