LEGGE 27 marzo 1904, n. 142
Art. 1
Il Governo si obbliga a contribuire con la somma di L. 800,000 nelle spese necessarie così per la ricostruzione del campanile di San Marco, come pei lavori di riparazione e restauro agli altri monumenti di Venezia, escluso il palazzo ducale.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.