Art. 1
Possono stipularsi a licitazione o a trattativa privata contratti per appalto di lavori di costruzione e di manutenzione, di fornitura e di servizi pubblici con Associazioni cooperative di produzione e lavoro legalmente costituite fra operai, o con cooperative agricole di produzione pure legalmente costituite tra piccoli proprietari, purchè il relativo importo non superi le L. 200,000. I pagamenti di acconto saranno fatti a rate in proporzione delle opere eseguite e potranno per essi emettersi mandati di anticipazione con le stesse norme delle spese da farsi ad economia. In tali contratti la cauzione verrà costituita mediante ritenuta del 10 per cento dell'importo di ogni rata, da pagarsi poi a lavoro compiuto e collaudato.