LEGGE 19 maggio 1904, n. 185
Art. 1
La Cassa dei depositi e prestiti e la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, istituita presso la Cassa stessa, sono autorizzate a fare prestiti alle Provincie e ai Comuni di Abruzzo e Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, l'una in contanti alle condizioni dell'art. 4 della legge 17 maggio 1900, n. 173, e l'altra mediante emissione di cartelle, alle condizioni della legge 24 dicembre 1896, n. 551, modificata colla presente, per riscatto di debiti contratti a tutto il 1903. I prestiti sono di due tipi: a) ad annualità costante comprensiva degli interessi e del rimborso; b) ad annualità decrescente, comprensiva di rimborso in somma costante e d'interessi degressivi. Le operazioni riguardanti uno stesso ente possono essere effettuate sotto una sola o sotto ambedue le forme. Dovrà applicarsi a giudizio della Commissione Reale, istituita colla legge del 17 maggio 1900, n. 173, il sistema dell'annualità decrescente, quando la potenzialità finanziaria o economica del Comune o della Provincia lo consenta. Queste disposizioni sono estese alle nuove operazioni demandate, per altre leggi sulla materia, alla Cassa depositi e prestiti e alla Sezione autonoma.
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