LEGGE 19 maggio 1904, n. 209

Type Legge
Publication 1904-05-19
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Gli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 7 della legge 23 dicembre 1900, n. 505, per la vendita del chinino per conto dello Stato, sono modificati come appresso: Art. 1. - Il Ministero delle Finanze è autorizzato a vendere al pubblico il solfato ed il bisolfato, l'idroclorato ed il bicloroidrato di chinino e gli altri sali di chinino che verranno stabiliti per decreto Reale, udito il Consiglio superiore di sanità, col mezzo dei farmacisti e delle rivendite delle privative; e, per tale scopo, ad acquistare i detti sali, già lavorati e trasformati secondo le norme di cui nell'articolo 2, oppure a farli lavorare e trasformare, nonchè ad acquistare direttamente dai produttori o far acquistare la materia prima, al prezzo determinato secondo l'articolo 6, e far fabbricare il chinino stesso, anche stipulando contratti a partiti privati, con una o più ditte, per un periodo non superiore a cinque anni: e ciò a senso dell'articolo 4 della legge sulla amministrazione e contabilità dello Stato (testo unico). Saranno escluse dallo spaccio dei sali di chinino le rivendite delle privative poste a distanza inferiore a 500 metri dalla più vicina farmacia e dal più vicino armadio farmaceutico, che abbiano assunto ed esercitino lo spaccio del chinino fornito dallo Stato, a norma di quanto stabilirà il regolamento di cui all'articolo 10. Gli aggi di rivendita da concedersi ai farmacisti potranno essere superiori a quelli stabiliti per gli esercizi di rivendita delle privative. Il regolamento, di cui, all' articolo 10, determinerà i modi e le norme onde il chinino sarà fornito dal Ministero delle Finanze ai farmacisti e ai rivenditori e da essi rivenduto al pubblico. Art. 2. - Il solfato, il bisolfato, l'idroclorato, il bicloroidrato e gli altri sali di chinino dovranno essere preparati secondo le norme stabilite dalla Farmacopea ufficiale italiana e confezionati in tavolette o in altra forma da stabilirsi dal Ministero delle Finanze, udito il Consiglio Superiore di Sanità. Le tavolette saranno contenute in numero di dieci, del peso di centigrammi venti ciascuna, in tubetti di materia inalterabile, ermeticamente chiusi e muniti di contrassegni precisi all'esterno. I campioni saranno approvati dal Consiglio Superiore di Sanità. Il prezzo di vendita al pubblico sarà, per ogni tubetto, non superiore a quaranta centesimi per l'idroclorato e bicloroidrato, e a centesimi trentadue per il solfato ed il bisolfato. Art. 4. - In apposito capitolo del bilancio dell'entrata sarà inscritto il provento lordo della vendita prevista per ciascun esercizio finanziario. In appositi capitoli del bilancio della spesa del Ministero delle Finanze saranno inscritti gli stanziamenti seguenti: a) per la compra della materia prima, e dei sali di chinino da lavorare o trasformare, e per le spese occorrenti alle rispettive lavorazioni o trasformazioni, nonchè per l'acquisto dei sali già lavorati e trasformati; b) per le spese d'ufficio e per quelle relative al personale, alle analisi ed ai trasporti nell' interno del Regno, da sostenersi direttamente dalla Direzione Generale delle privative; c) per l'aggio di rivendita; d) per un'assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita, da erogarsi a sensi degli articoli 5 e 7 di questa legge. Art. 5. - La somma corrispondente al beneficio netto che deriverà dalla vendita del chinino e che sarà accertato alla chiusura di ogni esercizio finanziario, verrà impegnata come residuo passivo, su uno speciale capitolo di spesa obbligatoria da istituirsi nel bilancio del Ministero delle Finanze colla denominazione «Sussidi per diminuire le cause della malaria», ed erogata a questo scopo negli esercizi successivi. Art. 6. - Il prezzo del solfato di chinino, da servire di base allo stanziamento di cui al comma a) dell'art. 4, sarà determinato in misura non superiore alla media dei corsi dell'Unit, secondo le quotazioni ufficiali del mercato di Amsterdam, verificatesi durante l'ultimo esercizio finanziario. Art. 7. - Nel caso di aumento del prezzo del solfato di chinino, si provvederà in ogni esercizio alla eventuale deficienza dello stanziamento, inscritto nel bilancio della spesa del Ministero delle Finanze al capitolo di cui al comma a) dell'art. 4 mediante prelevamenti dal fondo corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita e conseguente riduzione dello stanziamento di cui al comma d) dello stesso art. 4, da farsi nel modo e con le forme prescritte per le spese obbligatorie e d'ordine dal terzo comma dell'art. 38 della legge per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato. Eguale procedimento dovrà seguirsi alla chiusura di ogni esercizio finanziario, per la impostazione del fondo occorrente al capitolo da istituirsi a norma dell'art. 5.

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