LEGGE 2 giugno 1904, n. 218
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono stanziate L. 50 mila annue sul bilancio del Ministero della Guerra, a cominciare dall'esercizio 19031904, quale assegno fisso in favore della «Casa Umberto I dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali, in Turate». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 giugno 1904. VITTORIO EMANUELE. E. Pedotti. Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
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