LEGGE 2 giugno 1904, n. 222
Art. 1
È autorizzata la spesa straordinaria di L. 650,000 per indennità e per sussidi da corrispondere alle famiglie dei militari morti ed ai feriti durante le operazioni in Cina. Tal indennità e tali sussidi sono esenti da imposta di ricchezza mobile. La detta somma sarà inscritta in un capitolo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, per l'esercizio 1902-903.
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